Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9495 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25853/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.O.N., elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi

58, presso l’avv. Fabrizio Greco, rappresentato e difeso dall’avv.

Pietro Lombardi giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Mestre), Sez. 14, n. 43/14/12 del 7 marzo 2012,

depositata il 5 aprile 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini IVA conseguente alla decadenza del contribuente dall’agevolazione “prima casa”, per mancata destinazione ad abitazione principale dell’immobile acquistato entro un anno dall’alienazione del primo immobile, controversia conclusosi nella fase di merito con l’affermazione da parte del giudice d’appello della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo;

2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso ed ha con lo stesso atto proposto ricorso incidentale con due motivi;

3. Lette le conclusioni scritte depositate il 3 marzo 2017 dal Sostituto procuratore generale D.R.L. che chiede il rigetto del ricorso e in via subordinata l’accoglimento del ricorso incidentale in relazione alla insussistenza dei presupposti di legge posti a base dell’accertamento;

4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e dell’art. 1, nota 1-bis, parte prima, Tariffa allegata al medesimo decreto e degli artt. 2964 c.c. e segg., affermando che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto decorrere il termine triennale di decadenza per l’accertamento da parte dell’Ufficio dalla data di registrazione dell’acquisto del nuovo immobile.

5. Considerato che il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del comma quarto, ultimo periodo, della nota 2 bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perchè solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto” (Cass. n. 28880 del 2008; Cass. n. 3783 del 2013);

6. Considerato che il rigetto dell’unico motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale;

7. Considerato che in ragione del consolidamento dell’enunciato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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