Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9494 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13903/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ Salvatore, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9275/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2006 R.G.N. 6102/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Roma con sentenza del 10 maggio 2006, confermando la decisione di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, per il periodo dal 17 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, ecc.., fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a.

dall’altra;

Il predetto giudice, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto, tra l’altro, stipulato in epoca posteriore;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico motivo; il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

con l’unico motivo la società ha dedotto violazione di norme di diritto m relazione all’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione in ordine alla efficacia dell’accordo del 25.9.97, integrativo dell’art. CCNL 1994;

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.;

infatti trattandosi di sentenza di appello pubblicata dopo il 2 marzo 2006 trova applicazione, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 2, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dal l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione ai quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

nella specie difetta del tutto il quesito di diritto nonchè la specifica indicazione del fatto controverso, intesa quale sintesi logico-giuridica della censura che si vuole sottoporre al giudice di legittimità Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360);

il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;

nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

ha Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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