Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9494 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017), n. 9494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22667/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, vIa dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
S.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avv. Claudio Toniolo giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
(Venezia – Mestre), Sez. 5, n. 54/5/11 del 18 aprile 2011,
depositata l’11 luglio 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguente alla decadenza del contribuente dall’agevolazione “prima casa”, in quanto difettavano nella specie i requisiti richiesti dal D.M. 2 agosto 1969, per la classificazione dell’abitazione tra quelle “non di lusso”, controversia conclusosi nella fase di merito con l’affermazione da parte del giudice d’appello della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, assorbita ogni altra questione;
2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso con il quale eccepisce l’infondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio;
3. Lette le conclusioni scritte depositate il 3 marzo 2017 dal Sostituto Procuratore Generale D.R.L. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
4. Considerato che dei tre motivi di ricorso assume valore assorbente il secondo con il quale l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 11, commi 1 e 1 bis, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, 3, affermando che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo per violazione del termine fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, escludendo l’applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11;
5. Considerato che il motivo non è fondato in quanto alla eventuale applicabilità dell’invocata proroga nel caso di specie non seguirebbe una diversa soluzione della controversia: infatti, considerato che, per quanto emerge dagli atti, la compravendita di cui si discute è stata registrata il 15 luglio 2003 e che l’avviso di liquidazione d’imposta e irrogazione sanzioni è stato notificato il 20 settembre 2008, si è compiuto comunque il termine triennale di decadenza a decorrere dal tempo della registrazione, computata anche la proroga biennale concessa a norma della L. n. 289 del 2002, art. 11;
6. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere respinto e che le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017