Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9494 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2760-2019 proposto da:

CEREA SRL, GIOIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI SAN NICOLA

DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA FRANCESCA

VALLINO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA SCRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato da

GUBER BANCA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO

FELICE, 63, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CHINAPPI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE FRATTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1597/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel novembre 2003, il Consorzio Agrario di (OMISSIS) ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della s.r.l. Gioia per il pagamento di tre fatture (emesse nel 2001) relative a forniture di merce. Sempre nel mese di novembre 2003 il Consorzio ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della s.r.l. Cerea per il pagamento di tre fatture (emesse nel 2000 e nel 2002), pure retate a forniture della stessa merce.

La s.r.l. Gioia ha spiegato opposizione al decreto avanti al Tribunale di Parma. Non diversamente ha fatto, per quanto di propria pertinenza, la s.r.l. Cerea.

Entrambe le società hanno affermato di avere provveduto a versare le somme richieste nelle mani di A.M., cui erano solite trasmettere le richieste di fornitura e versare le somme corrispondenti.

Riunite le controversie, il Tribunale ha accolto le relative opposizioni, ravvisando effetto liberatorio dei debiti ingiunti nei versamenti delle somme compiute nelle mani di A..

2.- Il Consorzio ha proposto appello avanti alla Corte di Bologna. Che lo ha accolto, con sentenza depositata il 13 giugno 2018.

3.- La sentenza della Corte territoriale ha in sequenza rilevato quanto segue.

Provenendo da terzo estraneo alla lite, la dicitura “pagato” seguita dalla sottoscrizione di A., risultante apposta sulle fatture in questione, può “assumere unicamente valore di indizio”.

“Le opponenti nulla hanno allegato circa il profitto che il Consorzio di (OMISSIS) avrebbe tratto dai pagamenti effettuati all’ A., con ciò sgombrando il campo da ogni possibilità di richiamo dell’art. 1188 c.c., comma 2, ai fini della liberazione del debitore”.

“Neanche gli assegni… al medesimo versati sia per Cerea s.r.l., sia per Gioia s.r.l., alcuni dei quali recanti la dicitura “non trasferibile”, giovano alla tesi delle opponenti circa l’efficacia estintiva del pagamento effettuato, laddove l’indicazione del beneficiario nella persona di ” A.M.” denota la consapevolezza delle traenti della destinazione del pagamento diretto a soggetto diverso dal creditore originario”.

“Da tali considerazioni segue che ai fini della prova circa l’affidamento ben riposto dalle debitrici nella apparenza dell’ A. come soggetto idoneo a ricevere il pagamento, per ottenere l’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 c.c., le opponenti avrebbero dovuto dare dimostrazione della consapevolezza, o comunque dell’incolpevole affidamento, della successiva trasmissione delle somme o della girata degli assegni da parte dell’ A. al Consorzio di Parma”.

“A ciò si aggiunga che la mancata rispondenza delle somme indicate negli assegni agli importi esposti nelle fatture, nonchè la circostanza che alcuni di essi siano di data antecedente a quella di emissione delle fatture medesime, impediscono la riferibilità del pagamento effettuato all’importo fatturato, con ciò avvalorando il convincimento della inefficacia estintiva delle allegate corresponsioni di danaro riguardo al credito azionato in via monitoria”.

4.- Avverso questo provvedimento le società Gioia e Cerea hanno proposto ricorso, affidato a due motivi di cassazione.

Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso lamenta, in rubrica, la violazione degli artt. 2697,2702 e 2727 c.c., nonchè l’omesso esame, insufficiente o contraddittorio di punto decisivo della controversia.

Nel suo svolgimento, il motivo osserva che la “dicitura “pagato” seguita dalla sottoscrizione del signor A.M. si trova apposta sulle fatture emesse dal Consorzio”; che talune di queste fatture quietanzate sono addirittura “copie a uso interno amministrativo””: “solo il Consorzio” – se ne deduce può avere consegnato all’ A. copia di detta fatture per darne poi quietanza alle esponenti”.

In prosieguo, si rileva che Cerea e Gioia “hanno sempre intrattenuto rapporti commerciali con il Consorzio per il tramite del signor A.M. – purtroppo deceduto -, essendo costui l’unico soggetto a ricevere sempre gli ordini evasi e i relativi pagamenti”. “Il Consorzio ha per alcuni anni percepito i pagamenti, anche di somme rilevati, di Cerea e di Gioia tramite l’ A. senza mai eccepire alcunchè”.

6.- Il motivo è inammissibile.

Esso si sostanzia, infatti, nel sollecitare un nuovo e globale accertamento degli elementi materiali della fattispecie in questione. Così richiedendo un giudizio – di “nuova” ricostruzione del fatto, appunto – che è per contro precluso al giudizio di questa Corte.

7.- Il secondo motivo di ricorso assume violazione delle norme dell’art. 1188 c.c., comma 2 e art. 1189 c.c., nonchè omesso, insufficiente o contraddittorio esame di punto decisivo della controversia.

Nel suo svolgimento, il motivo richiama una serie di precedenti di questa Corte in punto di pagamento al creditore apparente, che sia da valutare come liberatorio per il solvens. Viene segnalata, in particolare, la rilevanza che può venire ad assumere – ai fini dell’effettivo riscontro della fattispecie rappresentata nella norma dell’art. 1189 c.c., – la sussistenza di una pregressa prassi inter partes, come tale suscettibile di creare un’affidante aspettativa nel soggetto tenuto al pagamento.

La Corte ha misconosciuto tale prassi, si afferma. Così come ha trascurato di tenere conto del fatto che “Cerea s.r.l. e Gioia s.r.l. hanno corrisposto all’ A. importi per complessivi Euro 59.489,27 a saldo di ben n. 11 fatture (docc. 8-18) emesse dal Consorzio, fatture sia precedenti, sia successive a quelle oggetto dei procedimenti monitori”. Il Consorzio non ha contestato tali pagamenti, si precisa.

8.- Ritiene il Collegio che il secondo motivo di ricorso sia inammissibile.

Il motivo è imperniato sul vizio di omesso esame di un fatto storico, potenzialmente decisivo, in sè e per sè, per l’esito del giudizio e nel concreto integrato dall’omesso esame di numerose fatture, come afferenti ad altre forniture di merce pure intercorse tra le parti.

Ora, questo gruppo di fatture non risulta nei fatti preso in considerazione dalla Corte bolognese. Tuttavia, le società ricorrenti si limitano a indicare che le stesse furono prodotte nel corso del giudizio di opposizione (con numero di progressione e data di emissione), senza indicare gli atti in cui queste fatture vennero introdotte in giudizio; e soprattutto i termini specifici in cui le medesime furono introdotte – e valorizzate – nel giudizio di opposizione. Sì chè il motivo difetta del pur necessario requisito dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.).

D’altro canto, è pure da osservare che – in sè e per sè stesse considerate – queste fatture non risultano comunque possedere, da sole, la forza di fatto potenzialmente decisivo per il giudizio, giacchè, nella prospettazione delle ricorrenti, rimane solamente allegato che gli importi rappresentati nelle medesime furono effettivamente versati nelle mani di A.M..

9.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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