Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9493 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31705/2007 proposto da:

FINMECCANICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO Enzo, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO

90, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI Giovanni, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIOLE’ ADOLFO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1102/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/12/2006 R.G.N. 1197/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MORRICO ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Finmeccanica spa nei confronti di M.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 4 dicembre 2006;

Letto il controricorso del M.;

rilevato che la ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio le parti hanno stipulato verbale di conciliazione in data 29 maggio 2009 davanti alla Corte d’appello di Genova, in cui hanno definito ogni questione derivante dall’intercorso rapporto di lavoro, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità;

ritenuto quindi il ricorso per cassazione di Finmeccanica è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

ritenuto che in forza dello stipulato accordo le spese di questo giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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