Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9493 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1999/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ STUDI PADOVA, in persona del Direttore Amministrativo pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo

studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MOSCHETTI FRANCESCO, giusta delega a

margine;

VENETO AGRICOLTURA, in persona del Commissario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SANTI UMBERTO, TIBERTI CLAUDIO,

giusta a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 49/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO GIOVANNI, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia concerne l’impugnativa proposta dall’Università avverso l’avviso di accertamento e liquidazione per rettifica del valore dichiarato ai fini imposta di registro, riguardante l’atto di vendita di un terreno ceduto all’Ente Sviluppo Agricolo del Veneto (ESAV), assoggettando a tassazione anche un fabbricato insistente su detto terreno in corso di costruzione a cura e spese dell’ESAV, in quanto le parti dichiaravano che esso era da considerarsi escluso dalla vendita perchè l’Università confermava di “rifiutarne l’acquisto per accessione”, essendo esso stato acquistato dall’ESAV a titolo originario, trattandosi di opera pubblica destinata ad attività istituzionale dell’Ente, riconoscendo peraltro l’Università di essere stata soddisfatta di ogni diritto e pretesa anche rispetto all’occupazione del terreno.

Il ricorso veniva accolto in primo grado e la decisione era confermata in grado di appello, osservando: a) che il fabbricato era già di proprietà dell’ESAV al momento della stipula del rogito, in quanto l’ente aveva acquisito a titolo originario e per effetto di occupazione acquisitiva la relativa area di sedime; la C.T.P. aveva correttamente applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, risultando inequivocamente dal contratto che le parti non avevano inteso trasferire la proprietà del fabbricato e che l’eventuale tassazione dello stesso, per essersi realizzata l’accessione invertita, non sarebbe stata corrispondente all’effetto giuridico dell’atto; c. il rifiuto dell’Università non poteva intendersi come rinuncia ad un avvenuto previo acquisto per accessione, ma come dichiarazione rafforzativa della volontà di escludere dalla vendita il fabbricato già di proprietà dell’ESAV per effetto dell’accessione invertita.

Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, con unico motivo. Le parti intimate resistono con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte erariale denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 24, artt. 922 e 934 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, nonchè vizio di motivazione su punto decisivo, lamentando che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto appartenente all’ESAV il fabbricato, essendosi perfezionata l’occupazione acquisitiva del medesimo, e considerato validamente impedita, con la rinuncia dell’Università, l’acquisizione del fabbricato alla medesima in forza dei limiti dell’accessione previsti dalle riferite norme sostanziali. La ratio ed il testo dell’art. 24 avrebbero comportato che, per escludere il cespite dalla tassazione, avrebbe avuto rilievo solo la circostanza che lo stesso fosse rimasto in proprietà del venditore o avesse formato oggetto di cessione a terzi; mentre nella specie, il fabbricato, sicuramente esistente al momento del trasferimento del terreno, non era stato oggetto degli atti di cui al citato art. 24, con conseguente carenza logico- giuridica e motivazionale dell’impugnata decisione per non aver verificato se le parti avessero, o meno, riservato al venditore o ad altri la proprietà del fabbricato, così costituendo sull’immobile alienato un diritto di proprietà superficiaria a favore proprio o di terzi ai sensi dell’art. 952 c.c., il che dichiaratamente non poteva essere avvenuto, stante l’accertamento dell’avvenuta accessione invertita.

Va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello, instaurato il 6 ottobre 2004.

La censura dell’Agenzia non coglie nel segno.

Anzitutto, il motivo non censura specificamente l’autonoma ratio decidendi relativa all’avvenuto acquisto a titolo originario – a seguito e per effetto di accessions invertita – dell’area di sedime del fabbricato in epoca anteriore alla stipula dell’atto di vendita del (più ampio) terreno. Va invero ribadito il costante orientamento di questa S. C., secondo il quale, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass. n. 13070/2007; 5051/2007; 389/2007; 20118/2006; 1658/2005, 5902/2002, 5493/2001, 9057/1999, 11902/1998, 8798/1997). Non può, in altri termini, darsi ingresso a un’impugnazione che non abbracci l’intero ventaglio delle argomentazioni addotte, giacchè l’eventuale buon fondamento delle censure non consentirebbe di travolgere la sentenza, ugualmente sorretta dalla ratio decidendi non investita dalla impugnazione.

In ogni caso, il motivo è anche ex se infondato, non sussistendo la dedotta violazione di legge, nè il correlato vizio motivazionale, in quanto l’articolata decisione impugnata si rivela in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24, comma 1, presume il trasferimento delle accessioni, frutti pendenti e pertinenze all’acquirente di immobile, “a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti dall’acquirente ad un terzo”. Le condizioni richieste per il mancato trasferimento delle accessioni sono dunque due, di natura diversa (l’esclusione espressa contenuta nell’atto di vendita ovvero l’esistenza di un atto registrato attestante l’altruità della proprietà delle suddette), e non debbono necessariamente coesistere. Infatti la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19954/05; 5026/91; 11958/93; 12010/93) ha ritenuto che la presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze all’acquirente di un immobile non opera quando dall’atto di vendita siano espressamente escluse le une o le altre, ovvero emergano concreti elementi per identificare nell’acquirente l’artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell’alienante al diritto di accessione, circostanze tutte presenti nella fattispecie, in cui l’atto notarile specifica puntualmente (come riferito nella parte in fatto della sentenza impugnata) che oggetto della vendita era il solo terreno, non il fabbricato in corso di costruzione da parte dell’ESAV e che l’Università confermava di “rifiutarne l’acquisto per accessione”, essendo esso stato acquistato dall’ESAV a titolo originario, trattandosi di opera pubblica destinata ad attività istituzionale dell’Ente, riconoscendo peraltro l’Università medesima di essere stata soddisfatta di ogni diritto e pretesa anche rispetto all’occupazione del terreno. Essendo stati tali elementi apprezzati dai giudici di merito, che hanno interpretato la volontà dei contraenti anche alla luce dell’intervenuto acquisto a titolo originario del terreno su cui era stata realizzata l’opera pubblica (di per sè sufficiente a provare la proprietà del fabbricato da parte dell’ESAV), non compete ai giudici di legittimità una differente valutazione dei concreti elementi (Cass. n. 19954/05, cit.) che hanno portato la C.T.R. a concludere che il fabbricato in questione non aveva formato oggetto della compravendita. Non assumono, pertanto, rilievo le altre sentenze di questa Corte menzionate dalla parte erariale.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Rigetta quello dell’Agenzia. Condanna le parti erariali in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascun resistente, in Euro 7.350,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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