Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9493 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017), n. 9493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17312/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
B.I.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Appia
Nuova 96, presso l’avv. Paolo Rolfo, che, unitamente all’avv.
Maurizio Lovisetti, lo rappresenta e difende giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 13, n. 64/13/11 del 12 gennaio 2011,
depositata il 23 maggio 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguente alla decadenza del contribuente dall’agevolazione “prima casa”, in quanto il marito della contribuente, in regime di comunione legale con la stessa, non aveva trasferito la residenza nell’abitazione acquistata;
2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso con il quale eccepisce l’infondatezza del ricorso proposto dall’Ufficio;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 11, commi 1 e 1 bis, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, 3, affermando che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo per violazione del termine fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, escludendo l’applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11;
5. Considerato che il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “La proroga di due anni, di cui della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l’acquisto della “prima casa”), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento” (Cass. n. 23222 del 2015);
6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per la valutazione del merito della controversia, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017