Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9493 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16806-2018 proposto da:

H.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1808/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con provvedimento del giugno 2016, il Tribunale di Ancona, ha accolto il ricorso presentato da H.J., proveniente dalla terra nigeriana, riconoscendo nella specie la sussistenza degli estremi della protezione sussidiaria.

Il Ministero ha interposto appello avanti alla Corte di Ancona. Che, con sentenza del 5 dicembre 2017, ha accolto l’impugnazione.

2.- La sentenza ha osservato che il narrato dal richiedente riferiva di un espatrio determinato dalla “paura di azioni terroristiche di Boko Haram nella città di (OMISSIS)”, in cui il ricorrente era fuggito “dopo la morte del padre che, come poliziotto, era stato ucciso durante un attacco”.

Per poi rilevare che “la motivazione fornita dal primo giudice è del tutto scollegata dalla situazione personale del ricorrente, essendo basata su un senso di gratitudine che lo Stato italiano dovrebbe avere nei confronti di un figlio fi un poliziotto ucciso nello svolgimento del suo dovere”.

Nei fatti – ha proseguito la Corte territoriale – “non c’è alcun elemento che possa fare ritenere che il sig. H.J. possa subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante nel suo Paese di origine.

Nel Paese della Nigeria, del resto, attualmente non v’è – viene poi a dichiarare la pronuncia – una situazione di conflitto armato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett c..

3. Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso H.J., con un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume vizio di violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8), e di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che nella sentenza impugnata “non viene considerata e sussunta nell’ambito dell’applicazione della norma la motivazione religiosa, etnico/linguistica e politica, sottesa all’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente”, con “conseguente omesso esame della situazione di instabilità politico/democratica e rischio di un serio pericolo di essere perseguitato per la presenza di gruppi estremisti diffusi nell’intero Paese”.

5.- Il Collegio reputa inammissibile il ricorso.

Lo stesso non si misura con le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della decisione assunta. Infatti, la censura effettivamente sviluppata dal ricorso si sostanzia nel rilievo per cui “gli atti di aggressione, posti in essere da organi non statali e senza la protezione dello Stato, abbiano una valenza persecutoria” e possano pure risultare rilevanti. Come sopra si è visto (n. 2, capoversi nn. 3 e 4), tuttavia, la Corte anconetana non ha escluso la sussistenza della protezione sussidiaria in ragione del carattere “privato” dell’organizzazione di Boko Haram.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano il dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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