Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9492 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22274-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 54,

presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2047/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2014, R.G. 5955/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.S. adiva il Giudice del lavoro per chiedere l’accertamento dell’infondatezza della pretesa, avanzata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, relativa a contributi omessi e relative sanzioni per gli anni dal 1999 al 2004 e per l’accertamento dell’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, notificatogli il 3 luglio 2010 da Equitalia Gerit s.p.a., avente ad oggetto un veicolo a lui intestato.

2. Il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda, in quanto il credito posto a base del preavviso di fermo doveva ormai considerarsi accertato in via definitiva per effetto della mancata opposizione, da parte del ricorrente, alle cartelle esattoriali notificategli l’11.5.2004, il 20.6.2007 e il 18.11.2008, con le quali era gli stato intimato al pagamento del credito della Cassa per contributi e sanzioni civili al cui soddisfacimento era preordinato il fermo.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2047/2014, nel respingere l’appello principale proposto dal C., con assorbimento dell’appello incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Previdenza e Assistenza forense, svolgeva – in sintesi – le seguenti considerazioni.

Alla prima udienza di discussione del precedente grado di giudizio il procuratore di Equitalia Gerit s.p.a. fece presente di essersi ritualmente costituito, ma il proprio fascicolo “non risultava agli atti” e chiese termine per la sua ricostruzione. Nulla oppose il difensore del ricorrente, per cui il Tribunale “mandò alla cancelleria di effettuare ricerche del fascicolo della Gerit ed annunziò, in mancanza di rinvenimento, la sua ricostruzione”. Non essendo stato rinvenuto il fascicolo in questione, Equitalia Gerit s.p.a. provvide alla ricostruzione, depositando la memoria e i documenti in essa specificamente richiamati, tra cui gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali erano state spedite le tre cartelle in cui si intimava al ricorrente il pagamento dei contributi versati alla Cassa e delle relative sanzioni. Correttamente, il Tribunale ammise la produzione degli avvisi di ricevimento, avendo verificato l’avvenuta tempestiva costituzione di Equitalia Sud s.p.a., succeduta ad Equitalia Gerit s.p.a., come risultante dall’estratto del registro informatico, rilasciato dalla Cancelleria, attestante l’avvenuta costituzione di tale parte in data 21 gennaio 2011.

Con D.M. Giustizia n. 264 del 2000, recante il Regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, è stato previsto che i registri di cancelleria siano tenuti in modo informatizzato, secondo le regole procedurali ivi specificate; è stato disciplinato il valore degli effetti degli estratti, delle copie e dei certificati rilasciati sulla base del loro risultanze. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano l’individuazione dell’ufficio al quale il registro appartiene, l’individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato, l’avvenuta ricezione della comunicazione del dato (v. artt. 9 e 10);

Risultando attestata la tempestiva costituzione di Equitalia Sud s.p.a. e risultando nella memoria richiamati specificamente, quali documenti contestualmente depositati, anche gli avvisi di ricevimento in questione, correttamente il Tribunale ne aveva ritenuto ammissibile la produzione nell’esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., in considerazione della peculiarità della vicenda, dell’ampia facoltà assicurata alle altre parti di prendere visione di tali avvisi e di formulare le proprie difese al riguardo e del fatto che, in tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dal concessionario della gestione del servizio di riscossione per il mancato pagamento di contributi pretesi dall’ente previdenziale, l’accertamento e la tempestività del ricorso proposto dall’ingiunto, con riguardo all’osservanza del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale, quale la proponibilità della domanda (e perciò un’ipotesi di decadenza prevista ex lege avente natura pubblicistica), e dunque costituisce un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l’acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c..

Infondata è la censura secondo cui non sarebbe provata la comunicazione delle cartelle in questione per avere Equitalia Sud s.p.a. prodotto delle mere fotocopie, peraltro riguardanti soltanto gli avvisi di ricevimento, non accompagnati dalla cartella presupposta. Deve infatti considerarsi che, a fronte della produzione delle copie degli avvisi di ricevimento operata da Equitalia Sud all’atto della ricostruzione del fascicolo di parte, l’appellante non contestò in alcun modo la conformità all’originale delle copie in questione, tanto meno lo fece tempestivamente, ossia alla prima udienza di discussione utile, con la conseguenza dell’operatività della regola di cui all’art. 2719 c.c..

A ciò aggiungasi che negli avvisi di ricevimento anzidetti sono riportati i numeri delle cartelle e tale circostanza, unitamente al fatto che sia i crediti vantati dalla Cassa sia il contenuto delle cartelle sono puntualmente riportati nel preavviso di fermo, rende irrilevante la mancata produzione delle cartelle.

Infine, la comunicazione delle cartelle risulta del tutto rituale e idonea a far decorrere il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5.

4. Per la cassazione di tale sentenza C.S. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito Equitalia Sud s.p.a. con controricorso. La Cassa di Previdenza ed Assistenza forense non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 24 Cost..

Si sostiene che la Corte d’appello aveva dato “per scontato” che nel fascicolo originario fossero inseriti gli avvisi di accertamento prodotti nel fascicolo ricostruito. Si sostiene che la certificazione di cancelleria concernente la costituzione tempestiva di Equitalia in primo grado non conteneva alcun riferimento circa la presenza o meno di allegati e che in ogni caso non vi era prova che la comparsa depositata nel fascicolo ricostruito fosse conforme a quella originaria, nè che quegli allegati facessero parte del fascicolo relativo alla costituzione originaria.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2719 c.c., dell’art. 24 Cost., degli artt. 416 e 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c..

Si sostiene che non può ritenersi provata la notifica delle cartelle presupposte al preavviso di fermo attraverso il mero deposito degli avvisi ricevimento. L’appellante aveva disconosciuto la conformità delle copie all’originale e il mero deposito di una fotocopia non accompagnata dall’atto non consente al soggetto di verificare la validità e il perfezionamento dell’atto, non potendosi dare per scontata la conformità del titolo (mai prodotto) a ciò che viene attestato nella relata di notifica.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, per non avere il giudice di merito ulteriormente indagato per raggiungere un accertamento completo ed esaustivo della riferibilità delle relate alle cartelle esattoriali presupposte, non essendo queste state prodotte in giudizio.

4. Il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con riguardo agli elementi di fatto posti a base delle precedenti censure in diritto, trattandosi “sostanzialmente di una erronea od omessa valutazione di prove”.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Innanzitutto, il giudice di primo grado ha applicato, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la regola secondo cui il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti (cfr. Cass. n. 21938 del 2006, 11352 del 2010).

5.2. Nell’ipotesi di perdita del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte in esso contenuti, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può – entro il termine assegnato – depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti (Cass. n. 3055 del 2013).

6. Infondata è la censura secondo cui non vi sarebbe alcuna prova che alla memoria di costituzione di primo grado di Equitalia Sud s.p.a., pure se considerata tempestiva, fossero allegati gli avvisi di ricevimento delle relate di notifica delle cartelle, avvisi poi inseriti nel fascicolo ricostruito. La disciplina dettata dagli artt. 73 e 74 disp. att. c.p.c. demanda al cancelliere che riceve gli atti di parte l’obbligo di controllare – tra l’altro – che gli atti indicati nell’indice siano effettivamente inseriti nel fascicolo e di sottoscriverne poi l’indice. Ne consegue che, ai fini della decisione, il giudice non può ignorare la documentazione di cui risulta avvenuta l’esibizione, ma, in carenza di prova contraria (ovvero in assenza della prova che la parte abbia ritirato il proprio fascicolo), deve ritenere che l’attività delle parti e dell’ufficio si sia svolta regolarmente e, quindi, che, dopo il deposito, il fascicolo non sia stato dalla parte più ritirato (Cass. n. 18856 del 2004, Cass. Sez. Un. 7503 del 1986 e Cass. n. 15060 del 2003; v. pure Cass. n. 8217 del 2006, 25440 del 2009, secondo cui la certificazione, sottoscritta dal cancelliere, a norma dell’art. 74 disp. att. c.p.c., u.c., in calce all’indice dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, fa fede fino a querela di falso, a nulla rilevando altri accertamenti in fatto attestanti circostanze contrastanti con detta certificazione).

6.1. La Corte di appello ha innanzitutto richiamato la disciplina regolamentare alla quale si conformano gli uffici di cancelleria e poi ha dato atto che nel fascicolo ricostruito era stata inserita la memoria di costituzione di primo grado, la quale richiamava tra i documenti prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali erano state spedite le tre cartelle in cui si intimava al ricorrente il pagamento dei contributi versati alla cassa e delle relative sanzioni.

Si trattava dunque di atti prodotti unitamente alla memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., dovendo presumersi compiuti gli adempimenti demandati al cancelliere dall’art. 74 disp. att. c.p.c., u.c..

7. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ha dato atto che l’appellante non contestò in alcun modo la conformità all’originale delle copie in questione, tanto meno lo fece tempestivamente, ossia alla prima udienza di discussione utile, con la conseguenza dell’operatività della regola di cui all’art. 2719 c.c..

7.1. Giova ribadire che il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.

8. Per il resto, la censura difetta di specificità al decisum (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) laddove afferma che non sarebbe provata la comunicazione delle cartelle di pagamento per avere Equitalia prodotto soltanto gli avvisi di ricevimento, non accompagnati dalla cartella presupposta.

8.1. La Corte di appello ha dato atto che negli avvisi di ricevimento erano riportati i numeri delle cartelle alle quali gli avvisi si riferivano e che sia i crediti vantati dalla Cassa, sia il contenuto delle cartelle erano stati riportati nel preavviso di fermo. Tale ordine argomentativo, idoneo a sorreggere il decisum, non è stato neppure specificamente censurato, nè sono state spiegate le ragioni per le quali, pur a fronte dell’acquisizione degli elementi documentali di cui la sentenza impugnata ha dato atto, sarebbe comunque necessaria la produzione materiale delle cartelle.

9. Il terzo motivo è infondato. Al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'”intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima (cfr. Cass. 16121 del 2019 anche per la completa ricostruzione dell’istituto).

10. Il quarto motivo è inammissibile. Giova ribadire che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

10.1. Orbene, non è stato chiarito quali sarebbero i fatti decisivi omessi, tenuto conto che la Corte di appello ha distintamente e compiutamente esaminato ognuna delle censure mosse alla sentenza impugnata alla stregua delle risultanze di causa, facendo corretta applicazione – per tutte le ragioni già esposte – dei principi processuali sottesi al decisum.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore di Equitalia Sud s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate – in base alla fascia di valore della causa – nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

11.1. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, che è rimasta intimata.

12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Equitalia Sud s.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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