Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9492 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 8519/06 R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 2, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

– New Hotel Palace, s.r.l., in persona del legale rappres. Signor L.

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, via F.

Confalonieri, n. 1, presso Avv. Giuseppe Piero Siviglia,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Sammartino Salvatore per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– Villa del Sole s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante Signor L.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/24/04 (erroneamente indicata in ricorso con

la sigla 54/24/05) della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, dep. il 25.1.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 marzo 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Uditi, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato Giovanni Palatiello

e, per la controricorrente, l’Avvocato Salvatore Sammartino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’ufficio (e quello incidentale proposto dalle contribuenti in ordine alle spese di lite), confermava la sentenza n. 295/5/2002 con cui la commissione tributaria provinciale di Trapani aveva accolto il ricorso congiuntamente proposto dalle ditte Villa del Sole s.r.l. e New Hotel Palace, s.r.l. – venditrice ed acquirente, con atto registrato il (OMISSIS), della metà indivisa di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS) – avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, notificato il 18.8.1998 in conseguenza dell’accertamento che l’atto, originariamente registrato a tassa fissa, riguardava una cessione d’azienda ed era quindi soggetto ad imposta in misura proporzionale, determinata complessivamente in L. 186.270.000.

1.2.-. L’acquirente New Hotel Palace, s.r.l. resiste mediante controricorso. La venditrice Villa del Sole s.r.l., intimata, non svolge difese.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- L’eccezione d’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente, per essere stata erroneamente citata la sigla identificati va della sentenza impugnata (54/24/05, anzichè 54/24/04), è infondata e deve essere disattesa.

2.1.1.- L’indicazione erronea (e l’omessa indicazione) degli elementi numerici e di data, identificativi della sentenza impugnata, non costituisce requisito di validità dell’atto di impugnazione, che deve ritenersi ammissibile allorchè simile errore materiale non determini incertezza riguardo all’identificazione del provvedimento impugnato, depositato insieme col ricorso, il cui contenuto sia congruente con quello della sentenza erroneamente citata (S.U. n. 15603/2001; Cass. un. 22034/2006, 22661/2004, 12389/2003; in tema d’appello, Cass. n. 16921/2007).

2.1.2.- Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sul fatto che la sentenza impugnata sia quella citata in epigrafe, dal momento che essa è stata depositata in questo giudizio e che il ricorso, perfettamente congruente con le relative statuizioni, ne riproduce quasi integralmente, a pag. 3, la parte motiva. 2.2.- Il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso, in quanto rivolto contro lo stesso ministero, sono inammissibili, poichè tale amministrazione – cui è succeduta l’agenzia delle entrate a far data dal 1.1.2001 -non fu parte nel giudizio d’appello, introdotto con atto depositato il 28.1.2004, avendo partecipato a tale giudizio solo l’ufficio di (OMISSIS) di detta agenzia, unica legittimata pertanto in questo giudizio di cassazione (Cass. n. 9004/2007).

2.2.1.- Le relative spese debbono essere interamente compensate fra le parti, essendo i suddetti atti reciprocamente inammissibili.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- L’agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata.

3.1.1.- col primo motivo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronunzia sul contenuto essenziale dell’atto d’appello, centrato su rilievo che il contratto di compravendita immobiliare dedotto in lite è parte di una fattispecie negoziale più complessa, avente ad oggetto un trasferimento d’azienda, elusivamente attuato mediante vendite frazionate di beni;

3.1.2.- col secondo motivo, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione, dovendosi considerare solo apparente quella che si limiti ad esporre la nozione giuridica di azienda, senza esaminare il caso concreto alla luce della regula juris individuata;

3.1.3.- col terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 poichè a commissione regionale -disattendendo l’istanza di riunione dei procedimenti aventi ad oggetto, come questo, il trasferimento di singole parti del complesso aziendale, e ravvisando nella pattuizione qui in esame la cessione di una quota immobiliare, anzichè d’azienda avrebbe implicitamente ritenuto irrilevante, ai fini dell’imposta di registro, il collegamento asseritamente esistente fra i diversi negozi stipulati dalle parti;

3.1.4.- col quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c. per avere, accogliendo la nozione di azienda in senso restrittivo, escluso, nonostante i numerosi elementi di fatto addotti dall’ufficio, relativi alla complessa operazione negoziale posta in essere dalle parti, che il singolo bene trasferito (porzione immobiliare) possa intendersi parte di azienda, soltanto a causa dell’assenza attuale di attività commerciale sul medesimo.

4.- Decisione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, per infondatezza; gli altri tre motivi sono fondati e debbono essere accolti, nei termini di ragione di seguito espressi. Previa cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia, che rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi esposti ai par. 5.4.2, 5.4.3, e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La sentenza in esame è criticata, essenzialmente, per violazione della norma che impone, per una corretta applicazione dell’imposta di registro e delle altre imposte collegate, di tener conto dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anzichè del titolo o della forma apparente di essi, eventualmente difformi dal reale intento delle parti, dall’effettivo contenuto e dallo scopo complessivo delle diverse pattuizioni negoziali.

Tale argomento, esposto sub specie di violazione di legge (terzo e quarto motivo di ricorso), ovvero di difetto di pronunzia e di motivazione (primo e secondo motivo), è comune a tutte le censure sopra riassunte (par. 3.1), che quindi debbono essere esaminate congiuntamente.

5.2.- La contribuente premette (controricorso, pagg. 6-7) che L’Ufficio … ha espresso nell’atto di appello talune argomentazioni volte a cogliere la presunta volontà contrattuale delle parti diversa da quella chiaramente emergente dall’atto pubblico”, e che, sempre secondo l’ufficio, “le parti avrebbero voluto stipulare una cessione di azienda piuttosto che la cessione pro quota del diritto di proprietà su di un complesso immobiliare”.

Sostiene, però, che l’agenzia tende inammissibilmente ad ottenere, attraverso il ricorso per cassazione, un nuovo giudizio di merito sui fatti accertati dal giudice tributario; e che, comunque, la commissione regionale avrebbe “adeguatamente pronunciato su tale domanda di riforma della pronuncia di primo grado, rigettandola e confermando nel merito la valutazione dei fatti già operata dalla Commissione Tributaria Provinciale”, almeno come “reiezione implicita della domanda”. Nega, infine, che l’agenzia abbia prodotto in giudizio i documenti necessari per dimostrare il “collegamento negoziale” cui fa riferimento. Tali eccezioni – salvo quella sull’infondatezza della censura di omessa pronunzia – debbono essere disattese.

5.2.1.- E’ evidente, dalla lettura della sentenza impugnata, che essa non contiene alcuna motivazione diretta a giustificare il rigetto della pretesa erariale, che dal dedotto “collegamento negoziale” fra il contratto in parola e gli altri stipulati fra le parti trae elementi utili per appurare l’effettiva volontà dei contraenti. Il rigetto di tale pretesa, senza avere adeguatamente esaminato l’argomento centrale dell’atto d’appello e motivato il superamento di esso, non costituisce tuttavia omissione di pronunzia – quindi il primo motivo di ricorso è infondato, come ben rileva la contribuente, dato che una pronunzia (implicita di rigetto) esiste;

ma questa è criticabile per le ragioni esposte negli altri motivi di censura.

5.2.2.- Questi ultimi concernono omessa motivazione e violazione di legge – vizi effettivamente sussistenti, per quanto si dirà, quindi non sono diretti ad ottenere, in sede di legittimità, una valutazione dei fatti diversa da quella formulata dal giudice di merito, posto che, in ordine al fatto del “collegamento negoziale”, il giudicante a quo non ha espresso alcun motivato giudizio.

5.2.3.- Quanto alla mancata produzione in giudizio dei contratti collegati, è sufficiente osservare che tale produzione non era necessaria, dato che non si nega l’esistenza, il contenuto e la successione cronologica di tali contratti, puntualmente riferiti dall’agenzia nel ricorso in esame, formanti oggetto di distinte procedure pendenti davanti alla stessa commissione; la quale avrebbe ben potuto valutare – come dovrà fare necessariamente il giudice del rinvio – l’opportunità della riunione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 anche a prescindere dalla richiesta di parte, stante l’evidente connessione.

5.3.- Il vizio di motivazione apparente, quindi sostanzialmente omessa, dedotto col secondo motivo, si riscontra effettivamente nella sentenza impugnata sia nella parte in cui conferma quella di primo grado in base alla mera enunciazione della nozione di azienda, reperibile nel codice civile, senza spiegare in qual modo e per quali specifiche ragioni la fattispecie concreta – concernente cessione della quota indivisa di un immobile appartenente ad un’impresa commerciale già esercente stabilimento balneare, inquadrabile in una serie di successivi contratti con cui era infine stata trasferita l’intera azienda – non avrebbe alcuna attinenza con la predetta nozione; sia nella parte in cui, con riguardo alla dedotta (e disattesa) necessità, ai fini della corretta applicazione della legge di registro, di desumere l’effettivo e unitario intento negoziale dal complesso delle pattuizioni stipulate, si limita a dichiarare “inaccettabile”, senza spiegare perchè, “l’assunto dell’Ufficio delle Imposte secondo il quale l’atto … sarebbe parte di un graduale processo di cessione di un’azienda realizzato in successione temporale”.

5.3.1.- In proposito, ed innanzitutto, non vale eccepire l’inammissibilità della doglianza (controricorso, pag. 9), per aver fatto la ricorrente riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente i casi di nullità della sentenza, anzichè al n. 5, relativo all’ipotesi denunziata di omessa motivazione.

In effetti, l’omessa e, a fortiori, l’erronea individuazione delle norme di diritto di cui si denuncia la violazione, pur determinando una non precisa formulazione dei motivi d’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, quando sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato, attraverso le ragioni addotte dal ricorrente, e sia quindi inequivocamente delimitato il quid disputandum (Cass. nn. 12929/2007, 20292/2004, 11202/2003, 3997/2003, 4567/1999, 9774/1996, 7886/1994, 10501/1993).

Nel caso specifico, la difesa erariale lamenta espressamente il difetto di “ogni traccia dei ragionamento seguito dal Collegio” per tradurre su piano pratico, della “fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio”, la nozione di azienda declamata in termini puramente teorici. Si tratta, pertanto, della denunzia di un vizio di omessa motivazione, chiaramente individuabile dal ricorso, a prescindere dalla norma di riferimento citata.

5.3.2.- In secondo luogo, tale vizio della motivazione, effettivamente sussistente nella sentenza impugnata, non è rimediabile, per la parte in cui riguarda norme di diritto, mediante intervento correttivo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, perchè i dispositivo non è conforme al diritto.

5.4.- In effetti, le censure di violazione di legge contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso (par. 3.1.3 e 3.1.4) sono ammissibili e fondate.

5.4.1.- L’eccezione di “novità”, dedotta dalla contribuente (controricorso, pag. 9) in relazione al terzo motivo, è assolutamente pretestuosa: non si comprende, infatti, in qual modo possa considerarsi “nuova” in cassazione la censura proposta per violazione di norme di legge, in cui sia incorsa la sentenza d’appello.

Altrettanto infondata, per le stesse ragioni esposte al par. 5.3.1, è l’eccezione d’inammissibilità del quarto motivo (controricorso, pag. 11), per mancanza di riferimento ad una delle ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1: col motivo di censura in questione si lamenta invero, senza possibilità di equivoco, una violazione di legge.

5.4.2.- Secondo la costante giurisprudenza di questa suprema corte, pienamente condivisa dal collegio, in tema d’interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 – per cui rilevano l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli stessi, al di là del titolo e della forma apparente – comporta che, nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti; cosicchè l’intenzione effettiva dei contraenti, di trasferire non un singolo bene o parte di esso, ma l’intera azienda o parte di essa come risultato finale della complessa negoziazione – caso in cui deve applicarsi l’imposta proporzionale di registro -deve essere accertata dal giudice tributario di merito, previa riunione di tutte le cause aventi ad oggetto i singoli contratti, attraverso l’esame congiunto delle singole pattuizioni, stipulate contestualmente o non contestualmente;

ciò a prescindere dalla sussistenza o insussistenza di un intento elusivo (Cass. nn. 11769/2008, 13580/2007, 273/2007, 10660/2003, 2713/2002, 14900/2001).

E’ quindi errata, per violazione di legge, la sentenza della commissione regionale che, rigettando senza motivazione (implicitamente) l’istanza d’indagine sulla reale intenzione delle parti, desumibile dal risultato finale ottenuto mediante una pluralità di contratti successivi, dimostra di avere falsamente interpretato, o comunque disatteso, il precetto contenuto nel citato art. 20.

5.4.3.- Infine, la sentenza è errata, per violazione di legge, anche con riguardo all’art. 2555 c.c., sia laddove essa pretende di derivare, dalla nozione civilistica di azienda, conseguenze immediate e dirette in campo tributario, senza la mediazione dei principi, sopra enunciati (par. 5.4.2), validi particolarmente in ordine all’interpretazione degli atti da sottoporre a registrazione (ma anche in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b); sia, soprattutto, dove afferma che “Se mancano i fattori della produzione e il collegamento e l’organizzazione degli stessi fatti dall’operatore economico, non vi è nè azienda nè impresa nè vi può essere trasferimento totale o parziale di queste entità economiche”: così ignorando che, ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro, non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale del bene ceduto ad essere utilizzato per un’attività d’impresa; e che la cessione d’azienda o di ramo d’azienda non è esclusa per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. nn. 23857/2007, 897/2002); salvo che l’azienda non esistesse affatto, prima dei singoli trasferimenti dei beni con cui è stata ricomposta (Cass. n. 1913/2007).

6.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze e compensa interamente fra le parti le relative spese. Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto dall’agenzia delle entrate; rigetta il primo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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