Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9492 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12035/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Z.R., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 43,

presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che, unitamente

all’avv. Pietro Antonio Biancato, lo rappresenta e difende giusta

procura speciale per atto notaio J.F. di Bergamo del

18 giugno 2012, rep. n. 180198;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 63, n.

92/63/11 del 15 marzo 2011, depositata il 22 marzo 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2017

dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per la maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta dal contribuente in conseguenza alla revoca dall’agevolazione “prima casa”, per avere l’immobile caratteristiche “di lusso” a norma del D.M. 2 agosto 1969, n. 5 (superficie superiore a mq 240);

2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso, con il quale contesta la fondatezza del ricorso proposto dall’Ufficio;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Letta la memoria depositata dal controricorrente con la quale oltre a ribadire le proprie posizioni difensive reclama l’applicazione dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, quanto meno, in via subordinata, per l’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni;

5. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 1, cpv. 5 e nota 2 bis, comma 1, Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, per aver il giudice di merito erroneamente, da un lato, affermato la “non tassatività” dell’elenco delle esclusioni dal computo della superficie dell’immobile stabilite dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6, e, dall’altro sovrapposto i concetti di “vano utile” e “vano abitabile”;

6. Considerato che il motivo è fondato in ragione di quanto ritenuto da questa Corte che ha stabilito, da un lato, la “tassatività” dell’elencazione dei locali da escludere dal computo della superficie dell’immobile indicati nel D.M. 2 agosto 1969, art. 6, (Cass. n. 18483 del 2016) e, dall’altro, ha affermato che: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’ “abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’ “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso” (Cass. n. 25674 del 2013; in senso conforme Cass. nn. 10191 e 18480 del 2016);

7. Considerato che il nuovo regime cui il contribuente si appella trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1 gennaio 2014, come espressamente disposto dal D.Lgs. 23 del 2011, art. 10, comma 5, per cui l’atto di trasferimento dedotto nel presente giudizio, antecedente a questo discrimine temporale, continua ad essere disciplinato in base alla previgente disciplina (Cass. nn. 2893 e 3357 del 2017, Cass. n. 13235 del 2016);

8 Considerato, pertanto, che debba rimaner fermo nella fattispecie il pregresso regime impositivo sostanziale, il Collegio ritiene, dando continuità alle citate pronunce di questa Corte, che una diversa soluzione si imponga, invece, per quanto concerne la irrogazione delle sanzioni, ravvisando in proposito i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”. Pur essendo vero che “la modifica normativa non ha abolito nè l’imposizione (nella specie individuabile nel recupero a piena tassazione dell’agevolazione indebitamente fruita), nè le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazione (tesa ad escludere che l’immobile abbia caratteristiche di lusso), tuttavia, è proprio l’oggetto di quest’ultima, costituente elemento normativo della fattispecie, ad essere stato cancellato dall’ordinamento. Tanto che, in base al regime sopravvenuto, l’agevolazione ben potrebbe sussistere (in assenza di iscrizione nelle categorie catastali ostative) anche in capo ad immobili abitativi in ipotesi connotati dalle caratteristiche la cui mancata o falsa dichiarazione ha costituito il motivo della sanzione” (Cass. n. 2893 del 2017);

9. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il rigoroso (e circostanziato) accertamento delle superfici (secondo la norma applicabile nella specie) valutabili ai fini del riconoscimento (o meno) delle caratteristiche di lusso dell’abitazione oggetto della controversia, nonchè delle conseguenze del nuovo regime sulla applicazione delle sanzioni, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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