Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9492 del 11/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9492 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25128-2009 proposto da:
CABRELLI

CESIRA

CBRCSR27H46Z114Y,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell’avvocato CARLA RIZZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO BIAGIOTTI;
– ricorrente contro

ROMANO

ALFREDO

RMNLRD38A14Z326H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ZIPOLINI;

Data pubblicazione: 11/05/2015

- c/ric. e ric. incidentale condizionato

avverso il provvedimento n. 814/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato ANNA RUSSO, con delega dell’Avvocato
CARLA RIZZO difensore della ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso ed il rigetto del
controricorso e ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorsoVe per l’assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa nasce dalla installazione di una piscina a distanza inferiore a m.2 dal
confine di Cabrelli Cesira.
Il tribunale ha ritenuto che la piscina rientrasse nella previsione dell’art. 889 ce e
ne ha ordinato l’arretramento.

ad una cisterna, che l’elencazione di cui all’art. 889 cc è tassativa e non ammette
interpretazione analogica e la cassazione, in caso di serbatoi prefabbricati o
realizzati in loco, prescrive una valutazione di pericolosità non ravvisabile nella
specie.
La Cabrelli ha proposto appello incidentale per la totale rimozione dell’opera,
La Corte di appello di Firenze, con sentenza 19.6.2009, ha accolto l’appello
principale dichiarando la legittimità della piscina e condannato la Cabrelli alle
spese sul presupposto della tassatività delle previsioni dell’art. 889 cc.
Ricorre Cabrelli con cinque motivi, illustrati da memoria, resiste Romane
proponendo ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione di norme di diritto e vizi di
motivazione col quesito se ogni cisterna destinata alla raccolta di acqua deve
essere mantenuta alla distanza minima di cinque metri dal confine salvo che il
regolamento edilizio detti una distanza superiore.
Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione col quesito relativo ai
requisiti delle cisterne-piscine senza tener conto della potenziale pericolosità.
Col terzo motivo si deducono violazione dell’art. 35 delle NTA del PRG di Barga
e vizi di motivazione col quesito riferito ad una voluminosa cisterna.

Fla proposto appello Alfredo Romano deducendo che la piscina non è assimilabile

Col quarto motivo si lamentano violazione di norme di diritto e vizi di
motivazione col quesito sull’obbligo delle distanze legali di un muro di
contenimento di un terrapieno artificiale.
Col quinto motivo si lamentano violazione degli arti:. 873, 889 cc e vizi di
motivazione col quesito sul riconoscimento dei danni in caso di violazione delle

Ciò premesso, considerato che trattandosi di sentenza pubblicata il 194 r:2009
vanno osservate le prescrizioni di cui al d.lgs 40/2006 in ordine alla formulazione
dei quesiti, va osservato che i giudici di merito hanno ritenuto che la elencazione
di cui all’art. 889 cc fosse tassativa ed hanno escluso la pericolosità..
Rispetto a tale ratio decidendi le odierne censure sono inidonee in quanto partono
dal diverso presupposto che la piscina sia una cisterna e debbano osservarsi le
prescrizioni di cui alla norma richiamata.
Le prime tre censure, in particolare, non meritano accoglimento perché il quesito
non è funzionale all’accoglimento della domanda dando per scontato un
presupposto che la sentenza esclude.
In verità nel sistema codicistico esistono due norme apparentemente confliggenti:
l’art. 889 relativo alla distanza dal confine di pozzi, cisterne, fosse di latrina o di
concime e tubi e l’art. 891 relativo alla distanza di canali e fossi, entrambi
riferibili alle situazioni tipiche espressamente previste ed insuseettibili di
applicazione analogica.
La quarta doglianza omette di considerare che la possibilità di un rialzamento del
terreno, prospettata dal ctu, è messa in dubbio dalla sentenza circa la raggiunta
prova di una sopraelevazione avente le caratteristiche di una costruzione.

distanze legali.

La censura si ritorce contro la tesi principale del ricorrente perché sembra
ipotizzare l’esistenza di una piscina non costruita in profondità, con esclusione di
ogni riferimento all’art. 889 cc.
Il quinto motivo va respinto perché non solo la sentenza di appello richiama la
corretta motivazione di quella di primo grado sull’assenza di danno ma soprattutto

distanze.
In definitiva il ricorso va rigettato con assorbimento dell’incidentale condizionato
e condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato
e condanna la ricorrente principale alle spese liquidate in euro 2500 di cui 2300
per compensi, oltre accessori.
Roma 18 marzo 2015.
Il consigli e estensore

il Pr ‘dente

EPOSITATO 114 CANCELLERIA
Roma,

1 MAG. 2015

perché il quesito parte dal presupposto non dimostrato di una violazione di

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