Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9491 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2850/2006 proposto da:

N.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

GRACCHI 39 presso lo studio LORE’ BARBANERA CARBONE UMBRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE Angelo, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DI CASTELLAMMARE

DI STABIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli N. M.G. impugnava l’avviso di accertamento fattole notificare dall’agenzia delle entrate, ufficio di Castellammare di Stabia, per l’imposta complementare dovuta a seguito della revoca dell’agevolazione accordata in un primo momento per l’acquisto della prima casa, sita nel Comune di (OMISSIS), senza che l’acquirente avesse provveduto a fissarvi la propria residenza, che invece continuava a restare in territorio di (OMISSIS). Richiedeva l’annullamento dell’atto impositivo, sul presupposto che ormai l’ufficio fosse incorso in decadenza per azionare la pretesa; inoltre le condizioni per l’emanazione non fossero sussistenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’agenzia delle entrate eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, di cui perciò chiedeva il rigetto.

Il giudice adito rigettava il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 152 del 2005, rigettava il gravame, e compensato le spese, osservando che le condizioni poste a carico dell’acquirente non erano state realizzate; inoltre la dedotta decadenza non si era verificata, atteso che il termine decorreva dal mancato adempimento degli oneri assunti dall’obbligata.

Contro tale decisione N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi, che vengono esaminati congiuntamente, stante l’evidente loro connessione, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1996, art. 76, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’agenzia delle entrate era incorsa in decadenza, per non avere provveduto all’accertamento nel termine di tre anni dalla registrazione del contratto d’acquisto, compiuta il (OMISSIS), mentre l’atto impositivo era stato notificato in data 8.10.2003, e quindi oltre il termine all’uopo previsto, senza che il giudice di appello avesse indicato il percorso logico-giuridico seguito per disattendere la censura al riguardo sollevata col gravame.

I motivi sono infondati.

La CTR osservava che l’appellante non aveva posto in essere il presupposto invocato per l’agevolazione fiscale della c.d. prima casa, e che il termine di decadenza per l’amministrazione non era scaduto, posto che esso inizia a decorrere da quello relativo al verificarsi della condizione risolutiva del beneficio ottenuto.

L’assunto è esatto.

Invero, com’è noto, in “subjecta materia”, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, previsti della L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6 e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118), sono riconosciuti provvisoriamente sulla base della mera dichiarazione, resa dal contribuente nell’atto di acquisto, di voler destinare l’immobile a propria abitazione, e la loro conservazione è subordinata all’effettiva realizzazione di detta destinazione, la quale rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, che deve intervenire entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, poichè l’acquisto aveva avuto luogo il (OMISSIS), e quindi sotto la vigenza della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, per la quale era previsto il termine di dodici mesi, poi elevato a diciotto dopo l’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 3, comma 12, che, pur non avendo natura interpretativa, tuttavia è applicabile al caso di specie, trattandosi di rapporto non esaurito, allora il termine per la decadenza decorreva dal diciottesimo mese in poi dopo la stipula dell’atto pubblico, e quindi era ancora in corso quando l’avviso di accertamento era stato notificato nel mese di ottobre 2003 (Cfr.

anche Cass. Sentenze n. 10014 del 29/04/2009, n. 20376 del 2006).

Infatti le difficoltà connesse all’accertamento in concreto della tempestività o meno dell’azione dell’ufficio non autorizzano una diversa soluzione. Del resto l’anticipazione del decorso della decadenza dell’ufficio ad un momento anteriore, rispetto al fatto che segna la perdita dei benefici fiscali, violerebbe la citata regola generale, secondo cui non è configurabile inattività del titolare di un potere fino a quando il potere stesso non possa essere esercitato. Se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione o dalla data della richiesta della registrazione, come pretende N., anche nei casi di perdita del trattamento agevolato per eventi successivi, quale la dismissione o l’impossibilità sopravvenuta del progetto abitativo, il termine triennale risulterebbe decurtato, od addirittura azzerato, quando il progetto del compratore legittimamente persista per tre anni, trattandosi di imposta complementare, la cui debenza è scaturita dopo il verificarsi dell’evento connesso all’inosservanza del relativo obbligo della compratrice di adibire l’immobile a propria abitazione (V. anche Sezioni Unite: n. 1196 del 2000). Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dell’azione dell’ufficio iniziava a decorrere dal momento in cui l’intento della contribuente era rimasto definitivamente ineseguito, e quindi – giacchè il termine a disposizione di N. non poteva essere giammai più ampio di quello in sè previsto per i controlli – al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell’atto (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 3608 del 12/03/2003, n. 9149 del 2000).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto, ancorchè sintetico.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questo giudizio, nessuna statuizione va emessa, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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