Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9491 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11576/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 33,

presso l’avv. Elio Ludini, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Nonchè nei confronti di:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 37, n. 58/37/11 del 21 febbraio 2011, depositata il 22

marzo 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2017

dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione (seguito poi da cartella di pagamento impugnata anch’essa) con il quale era revocata l’aliquota del 4% per IVA corrisposta dal contribuente conseguente alla decadenza dall’agevolazione “prima casa”, per avere l’immobile caratteristiche “di lusso” a norma del D.M. 2 agosto 1969, n. 5 (case su più piani di superficie superiore a mq 200 – nel caso di specie pari a mq 270 e con un’area scoperta di pertinenza di superficie superiore di oltre sei volte l’area coperta – nel caso di specie pari a mq 2.596);

2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso, con il quale contesta la fondatezza del ricorso proposto dall’Ufficio;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver il giudice di merito spiegato adeguatamente l’esclusione di caratteristiche di lusso nell’immobile in questione;

5. Considerato che il motivo è fondato in quanto il giudice di merito motiva la propria decisione limitandosi ad affermare che il contribuente aveva “dimostrato con i documenti prodotti che effettivamente la superficie dell’abitazione” era inferiore al limite previsto dalla legge, senza tuttavia (nemmeno) indicare di quali documenti si tratti, nè argomentare circa il valore probatorio e probante dei documenti stessi;

6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il rigoroso (circostanziato e correttamente documentato) accertamento delle superfici valutabili ai fini del riconoscimento (o meno) delle caratteristiche di lusso della abitazione oggetto della controversia, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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