Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9491 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. Picaroni Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7812-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO VAZIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBENGA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 119, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato OTTAVIANO DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11.1.2002 G.A. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, il Comune di Albenga, invocandone la condanna al pagamento del compenso per l’attività di custodia e sorveglianza di due edifici, destinati ad essere adibiti l’uno a caserma dei Carabinieri e l’altro a distaccamento della Polizia Stradale, nonchè al rimborso delle relative spese. L’attore assumeva che il Comune gli aveva appaltato l’esecuzione di alcune opere nelle due strutture; che dette opere erano state ultimate e collaudate; che l’ente locale aveva tardato nella consegna delle strutture ai Carabinieri ed alla Polizia Stradale; che pertanto egli, nelle more, era stato costretto ad assicurare impreviste prestazioni di custodia delle predette strutture e a sostenerne le spese.

Si costituiva in giudizio il Comune, resistendo alla domanda ed eccependo che nessuna riserva era mai stata formulata dall’appaltatore all’atto della consegna delle opere o del loro collaudo. Eccepiva inoltre alcuni vizi delle opere stesse, invocando in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento delle somme necessarie per ovviare a tali inconvenienti.

Con sentenza n. 34/2011 il Tribunale rigettava la domanda.

Interponeva appello il G. e si costituiva in seconde cure il Comune, resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 150/2018, la Corte di Appello di Genova rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Z.G. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Albenga.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che i verbali di presa in possesso dei due immobili oggetto di causa, rispettivamente redatti il (OMISSIS), quanto alla struttura da adibire a caserma dei Carabinieri, ed il (OMISSIS), quanto a quella destinata ad ospitare il distaccamento della Polizia Stradale, prevedevano l’affidamento all’appaltatore della custodia dei beni. Ad avviso del ricorrente, poichè detti atti erano stati firmati anche dal funzionario del Comune incaricato di procedere alla presa in carico delle due strutture, essi dimostravano l’affidamento dell’ulteriore incarico di custodia cui si riferisce la pretesa di pagamento oggetto di causa. Tale prestazione aggiuntiva di custodia, peraltro, si era resa necessaria, ad avviso del ricorrente, a causa del ritardo con cui l’ente locale aveva stipulato le convenzioni per l’affidamento dei due immobili all’arma dei Carabinieri ed alla Polizia Stradale.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello, dopo aver ribadito che i contratti stipulati con la P.A. devono rivestire la forma scritta, a pena di nullità, e che tale vizio non è passibile a sanatoria neppure a fronte di un riconoscimento di debito da parte del Comune – il quale potrebbe, al massimo, sanare l’assenza di una delibera di impegno della spesa, ma non anche la mancanza originaria del contratto in forma scritta – ha esaminato i due verbali indicati dal ricorrente, evidenziando che essi “… non possono configurarsi come un contratto, in quanto da un lato non sono sottoscritti dal titolare dell’organo concedente il potere di rappresentare l’ente nei confronti di terzi, ma soprattutto sono mancanti di ogni previsione di corrispettivo, che invece deve essere sempre indicata, in quanto costituisce una regola assoluta a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione”(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non attinge tale decisivo passaggio della motivazione, ed anzi, mediante la trascrizione integrale dei due verbali di cui si discute nel corpo del ricorso, conferma che in essi difettava qualsivoglia forma di previsione di un corrispettivo per la prestazione di custodia delle opere di cui è causa. In difetto di un accordo scritto sull’affidamento al G. dell’incarico di custodia e sul relativo corrispettivo, è corretta la decisione del giudice di merito, di denegare all’odierno ricorrente un compenso per l’opera dallo stesso asseritamente svolta. In proposito, si deve ribadire che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire forma scritta ad substantiam ed esser quindi redatti a pena di nullità con apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, nonchè l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso; se mancante di tali requisiti formali, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poichè gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018, Rv. 651034).

Per quanto invece attiene alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la custodia, la Corte di Appello ha evidenziato che in atti del giudizio di merito risultavano documenti attestanti che analoga istanza era stata già proposta da altra società, peraltro per prestazioni eseguite dopo la consegna degli immobili all’arma dei Carabinieri ed alla Polizia Stradale. Anche tale passaggio motivazionale, con cui la Corte ligure ha sostanzialmente evidenziato la carenza di prova della domanda di rimborso delle spese di custodia, non risulta adeguatamente attinta dalla censura in esame, che pertanto appare complessivamente non idonea a confrontarsi con l’effettiva ratio del rigetto, tanto della domanda di pagamento del compenso, che di quella di rimborso delle spese di custodia.

Con ii secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1041 e 1042 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe neppure accolto la domanda di arricchimento senza causa, formulata via subordinata dal G..

La censura è infondata.

Qualora l’obbligazione sia stata assunta dall’ente locale in difetto di un previo contratto scritto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita, con conseguente impossibilità, per il primo, di esperire l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune, (Ndr: testo originale non comprensibile) il contraente privato agire soltanto in via diretta nei confronti del funzionario responsabile (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018, Rv.651591; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017, Rv. 644400; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 80 del 04/01/2017, Rv. 643017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24860 del 09/12/2015, Rv. 638151; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018, Rv. 651892, secondo lo quale ultima l’azione di ingiustificato arricchimento è precluso anche quando, in concreto, sia stata rigettata la domanda nei confronti del funzionario, dovendosi apprezzare il carattere necessariamente residuale della predetta azione in astratto, e quindi a prescindere dall’esito in concreto della diversa azione esercitabile contro l’arricchito o contro un terzo).

Ne consegue che la domanda di arricchimento senza causa proposta mai G. – che comunque la Corte di Appello ha disatteso “per non essere la prova certa dell’effettiva esecuzione delle opere dedotte e dei soggetti, autori e richiedenti le medesime” (cfr. pag. 6), anche in questo caso con passaggio motivazionale non specificamente attinto dalla doglianza esame – avrebbe dovuto essere indirizzata non già nei confronti del Comune, bensì dei funzionario che, in ipotesi, avesse agito per l’ente locale in difetto delle necessarie autorizzazioni e senza il rispetto dei requisiti formali imposti dalla normativa sulla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

A fronte dell’inammissibilità del primo motivo e dell’infondatezza del secondo il ricorso va nel complesso rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 13%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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