Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9490 del 18/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9490 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fallimento Groper s.p.a in persona del curatore,
elettivamente domiciliato in Roma, via delle Milizie
38, presso l’avv. Giovanni Marcangeli, che con l’avv.
Giovanni Gebbia lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

De Angelis Domenico, elettivamente domiciliato in Roma,
via Celimontana 38, presso l’avv. Paolo Panariti, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila

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Data pubblicazione: 18/04/2013

n. 43/11 del 17.1.2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8.2.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Uditi gli avv. Gebbia per il fallimento e Ardiggi con

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Il 4.7.2000 Domenico De Angelis chiedeva al giudice

delegato del Tribunale di Teramo di essere ammesso
al passivo del fallimento Groper s.p.a., in via
privilegiata per £. 26.341.500 ( pari a C 13.604,25
) e in prededuzione, per £. 250.585.125 ( pari a E
129.416,42 ), in relazione a prestazioni
professionali svolte sia prima che dopo
l’ammissione della società

\\

in bonis

\\

alle

procedure di amministrazione controllata e di
concordato preventivo.

Il giudice delegato ammetteva il credito in misura
ridotta ed escludeva comunque la prededuzione,
decisione che, impugnata, veniva modificata dal
tribunale in senso più favorevole per il creditore
in ordine sia alla quantificazione del dovuto che

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delega per De Angelis;

alla collocazione del credito, che veniva ammesso
in privilegio anzichè in chirografo.
La Corte di Appello dell’Aquila, adita dal De
Angelis, riformava poi parzialmente la sentenza di
primo grado ritenendo viceversa prededucibili i

adempimento di incarichi conferiti prima della data
di ammissione alla procedura di amministrazione
controllata e nel corso della detta procedura.
Avverso la decisione il fallimento proponeva
ricorso per cassazione articolato in cinque motivi,
poi ulteriormente illustrati da memoria, cui
resisteva De Angelis con controricorso contenente
ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica dell’8.2.2013.
Motivi della decisione
Con il ricorso principale il fallimento ha
rispettivamente denunciato: l ) violazione degli
artt. 2697, 2727, 2729 c.c., per il fatto che il
riconoscimento della prededuzione per i crediti
maturati in relazione a rapporti sorti prima o
durante la procedura di amministrazione controllata
era stato determinato dal convincimento
dell’avvenuto raggiungimento della ” prova della

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crediti per prestazioni professionali eseguite in

inerenza degli incarichi alla procedura “, e ciò
per effetto della mancanza ” di prova contraria il
cui onere gravava sul fallimento “.
Quest’ultima affermazione, in particolare, sarebbe
errata poichè sarebbe stato onere del creditore ”

strettamente connessi al raggiungimento delle
finalità della procedura minore mentre la
presunzione secondo la quale le spese ( comprovate
dall’intervenuta ammissione al passivo ) contratte
dall’imprenditore nel corso della procedura di
amministrazione controllata sarebbero inerenti
all’impresa ( e quindi alla procedura con finalità
recuperatorie ) non avrebbe alcun fondamento logico
o normativo;
2 ) violazione degli artt. 168, terzo comma 1.f.,
374 n. 5 c.c., in quanto l’acquisto di diritti di
prelazione ( e quindi di prededuzione ) sarebbe
subordinato all’autorizzazione del giudice
delegato, nella specie insussistente;
3 ) violazione dell’art. 111, 2 ° comma, 1.f.,
atteso che la Corte territoriale avrebbe omesso di
considerare che nella precedente formulazione la
norma stabiliva la prededucibilità dei crediti
sorti per l’amministrazione del fallimento e la

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fornire la prova che i propri crediti fossero

continuazione

dell’esercizio

dell’impresa,

ove

autorizzata, e quindi in casi ben precisi che
avrebbero escluso oneri probatori in capo al
curatore.
Quanto alle altre procedure, la giurisprudenza di

crediti sorti nel concordato preventivo ed avrebbe
precisato che i crediti sorti nella procedura di
amministrazione controllata sarebbero stati
prededucibili soltanto se ne fosse stata accertata
l’utilità ( anche solo potenziale ) per la massa
dei creditori, sicchè sarebbe stato comunque
necessario dare dimostrazione del detto
collegamento, necessità che risulterebbe
ulteriormente rafforzata dalla modifica apportata
all’art. 111 1.f.;
4 ) vizio di motivazione sotto il profilo che la
Corte territoriale, dopo aver ritenuto l’azione
giudiziaria un atto di straordinaria
amministrazione, lo avrebbe poi qualificato come di
ordinaria amministrazione nel caso di difesa da
iniziative giudiziali provenienti da terzi,
circostanza da cui sarebbe erroneamente discesa la
superfluità dell’autorizzazione;
5 ) vizio di motivazione, in relazione alla

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legittimità avrebbe escluso la prededucibilità dei

rilevanza

esclusiva

attribuita

al

momento

dell’ammissione al passivo del credito ( che nel
caso di specie era già intervenuta ), al fine di
stabilirne l’eventuale prededucibilità.
Con il ricorso incidentale De Angelis ha a sua

112 c.p.c., 1224, 1282 c.c., 55, 98, 111 1.f., per
l’errata qualificazione degli interessi, di cui era
stata sollecitata l’ammissione come moratori, e per
il conseguente giudizio di novità della domanda.
La richiesta del relativo riconoscimento sarebbe
stata infatti generica, e quindi la successiva
precisazione avrebbe integrato una semplice ipotesi
di ” emendatio ” e non già di ” mutatio libelli “.
Con il ricorso principale il fallimento si è
sostanzialmente doluto, sotto vari profili che
possono essere esaminati congiuntamente perchè fra
loro connessi, dell’avvenuta ammissione in
prededuzione di parte del credito vantato da De
Angelis, in relazione a prestazioni professionali
effettuate in favore della società poi dichiarata
fallita.
Più precisamente, la Corte di Appello aveva
riconosciuto tale collocazione sia con riferimento
ad incarichi conferiti prima della data di

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volta denunciato violazione degli artt. 183, 184,

ammissione alla procedura di amministrazione
controllata, ma non ancora definiti all’epoca, sia
in relazione a quelli conferiti nel corso della
detta procedura.
Come sopra anticipato la statuizione sarebbe

il mal governo del regime probatorio, atteso che
sarebbe stato onere del curatore dare dimostrazione
della non inerenza dell’attività alle finalità
conservativa della procedura; per la mancata
autorizzazione del giudice delegato al conferimento
dell’incarico; per l’assenza di collegamento fra
l’attività svolta dal legale e l’utilità da essa
ricavata dalla procedura; per l’incerta
qualificazione dell’atto di conferimento
dell’incarico, interpretato alternativamente come
di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
per la rilevanza attribuita al dato concernente
l’ammissione del credito.
I rilievi non sono condivisibili.
Al riguardo va innanzitutto osservato che due sono
le categorie di crediti del De Angelis considerati
dalla Corte di appello, vale a dire quelli maturati
per effetto di incarichi conferiti prima
dell’apertura della procedura e quelli viceversa

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tuttavia errata sotto diversi aspetti, e cioè: per

conseguenti ad incarichi dati durante la stessa.
Quanto ai primi, la Corte ha correttamente rilevato
che alla detta procedura non è applicabile la norma
dell’art. 72, circostanza da cui discenderebbe che
i rapporti in corso ” proseguono senza necessità di

della procedura ” ( p. 5 ).
Il rilievo, di per sè corretto poichè in sintonia
con il dettato normativo oltre che con la
giurisprudenza di questa Corte ( C. 97/8076 ), è
stato censurato dalla ricorrente con affermazione
apodittica e non argomentata ( ” L’inapplicabilità
dell’art. 72 1.f. alle procedure minori non è
argomento sufficiente per ritenere che
l’imprenditore possa insistere nell’esecuzione dei
contratti in essere o pendenti senza una verifica
da parte degli organi della procedura circa la
rilevanza di detti contratti alle finalità
conservative dei valori patrimoniali destinati alla
liquidazione “, p. 13 ), che per ciò stesso ne
determina l’inconsistenza.
In ordine ai secondi, risulta ugualmente corretto
il giudizio formulato al riguardo dalla Corte
territoriale, essenzialmente incentrato sul fatto
che il legislatore non ha qualificato come di

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autorizzazione o ratifica da parte degli organi

straordinaria

amministrazione

l’attività

di

promozione di giudizi, nonchè sulle finalità
conservativa della procedura di amministrazione
controllata, che legittima la configurazione di un
fisiologico collegamento fra l’attività

perseguiti.
Per di più la Corte di appello ha anche
evidenziato, prospettandoli come ulteriori elementi
rafforzativi della decisione adottata, che

\\

l’inerenza all’impresa ” degli incarichi conferiti
nel corso della procedura di amministrazione
controllata non era stata mai contestata dal
fallimento e che questa poteva comunque desumersi
dall’avvenuta ammissione del credito allo stato
passivo ” ( che avrebbe implicitamente implicato il
riconoscimento dell’efficacia dei contratti che ne
aveva determinato l’insorgenza ), rilievi che non
appaiono viziati sul piano logico e che sono stati
contrastati unicamente con un manifestato dissenso
nel merito.
Infine, come notazione conclusiva sul punto, va
sottolineata anche la lacunosità della censura,
attesa la mancata distinzione operata fra
l’attività prestata dal De Angelis in esecuzione di

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professionale svolta e gli obiettivi di risanamento

incarichi conferiti prima dell’apertura della
procedura e quella conseguente ad incarichi
successivi,

potendo

applicazione l’art.
secondi,

e

restando

astrattamente
167 1.f.
così

trovare

soltanto per i
indeterminata

la

stata riconosciuta la collocazione in prededuzione.
E’ poi infondato anche il ricorso incidentale
avente ad oggetto la statuizione relativa agli
interessi, incentrata sulla tardiva formulazione
della richiesta del relativo riconoscimento.
La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che i
detti interessi avrebbero dovuto essere qualificati
come moratori e che la domanda finalizzata
all’ammissione di tale credito avrebbe costituito
domanda nuova ” in quanto implicante l’introduzione
in giudizio di un ulteriore elemento di fatto,
quale quello della colpa del debitore, estraneo al
thema originario. Di qui l’impossibilità della sua
formulazione al di fuori dell’atto introduttivo,
con conseguente preclusione nella fase a contenuto
impugnatorio dell’opposizione ex art. 98 1.f. ” (
p. 9 ).
La decisione sarebbe tuttavia errata poichè gli
interessi

sarebbero

stati

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richiesti

fin

quantificazione del credito di cui a torto sarebbe

dall’inizio, il riferimento a quelli moratori
avrebbe costituito una semplice integrazione del
tema decisionale e non un suo indebito ampliamento,
il fallimento avrebbe accettato il contraddittorio.
I rilievi sono tuttavia privi di pregio poichè il

moratori costituisce domanda nuova è in linea con
la giurisprudenza di questa Corte ( C. 06/13183, C.
04/9474, C. 01/13415 ); l’affermazione per la quale
la richiesta del relativo riconoscimento non
sarebbe stata riconducibile alla domanda originaria
discende dalla qualificazione ad essa data dal
giudicante, e avrebbe dovuto dunque essere
censurata sotto tale riflesso; la pretesa
accettazione del contraddittorio ( ove sussistente,
considerata la mancata specifica indicazione dei
dati rilevanti al riguardo ) sarebbe comunque
irrilevante, atteso che la Corte di appello, come
sopra indicato, ha ritenuto che la preclusione alla
deduzione sarebbe derivata dalla fase a contenuto
impugnatorio dell’opposizione, ed il punto non è
stato contestato.
Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere
rigettati

con

compensazione

delle

spese

processuali, attesa la soccombenza reciproca delle

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giudizio secondo il quale la domanda di interessi

parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio
di legittimità.

Roma, 8.2.2013

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