Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9490 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2829/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Mestre), Sez. 8, n. 5/8/11 del 20 dicembre 2010,

depositata il 17 gennaio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguente alla decadenza del contribuente dall’agevolazione “prima casa”, per avere l’immobile caratteristiche “di lusso”, essendo di superficie superiore a 240 mq.;

2. Ritenuto che il contribuente non si è costituito;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 11, commi 1 e 1 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, L. n. 212 del 200, art. 3, e art. 14 disp. prel. c.c., affermando che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo per violazione del termine fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, escludendo l’applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11;

5. Considerato che il motivo è fondato sulla base di quanto affermato da questa Corte: “La proroga di due anni, di cui L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l’acquisto della “prima casa”), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento” (Cass. n. 23222 del 2015);

6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per la valutazione del merito della controversia, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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