Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9490 del 11/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9490 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 11/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 5485-2009 proposto da:
PERCIBALLI

LUIGI

PROLGU32R29H324G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA,
rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO MAMMUCARI;
– ricorrente non chè contro

2015
964

PERCIBALLI GIUSEPPE, DI STEFANO CONCETTA, DI STEFANO
SILVANA;
– intimati contro

i66

PERCIBALLI MARISA C.F.PRCMRS50P67L719W , PERCIBALLI
LINA C.F.PRCLNI52A59L719A, PERCIBALLI LIANA
C.F.PRCLNI47E67L719G , elettivamente domiciliate in
ROMA, V.PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MADEO, rappresentate e difese dall’avvocato
GIUSEPPE PERICA per proc. sprec. del 1/10/2014 rep.
n.83616;

.e

– resistenti avverso la sentenza n. 4199/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUM);
udito l’Avvocato Piccini Barbara con delega depositata
in udienza dell’Avv. Mammuccari Renato difensore del
ricorrente che ha chiesto raccoglimento delle difese
esposte;
udito

l’Avv.

Perica

Giuseppe

difensore

delle

resistenti che deposita un avviso di ricevimento
notifica di atti depositati a parte avversa, e chiede
l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17-20 gennaio 1998
Luigi Perciballi conveniva in giudizio, innanzi al Tribu-

Di Stefano Concetta e Di Stefano Silvana,figli della premorta sorella Perciballi Francesca, per sentire accertare
la consistenza dell’asse ereditario relitto dal padre, Perciballi Stefano e la formazione delle quote in base al testamento ed in base alla legge, con le opportune riduzioni e, in subordine, in caso di ritenuta esistenza di una disposizione testamentaria in favore di Perciballi Giuseppe, la declaratoria di nullità -inefficacia del testamento
nella parte lesiva della quota di legittima, la riduzione
delle liberalità e la divisione dell’unico cespite relitto,
costituito da un fabbricato con circostante terreno in agro di Velletri. Si costituivano i convenuti aderendo alla
domanda di divisione.
Con

sentenza

30.5.2003

il

Tribunale,

dichiarata

l’apertura della successione di Perciballi Stefano, dichiarava eredi Perciballi Giuseppe per un terzo della quota
indisponibile nonché Di Stefano Concetta e Di Stefano
Silvana pure per un terzo della quota indisponibile; approvava il progetto divisionale predisposto dal C.T.U.
nella seconda relazione peritale conformemente alla prima delle tre ipotesi da questi prospettate; compensava in-

1

nale di Velletri, il fratello Perciballi Giuseppe, nonché

tegralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione Perciballi Luigi proponeva appello cui restavano Perciballi Giuseppe, Di Stefano Concetta

Con sentenza depositata il 21.10.2008 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello e condannava l’appellante
al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito rilevava la piena validità del testamento olografo in quanto redatto interamente dal testatore, rilevando che la planimetria allegata al testamento
non ne inficiava la validità, posto che la stessa era sottoscritta dal de cuius il quale, nel descrivere le modalità di
assegnazione agli eredi delle porzioni del terreno in Velletri, espressamente aveva aggiunto nel testamento, “per
migliori identificazioni di quanto sopra disposto”, di aver fatto redigere da un tecnico di sua fiducia una pianta
del terreno, debitamente firmata ed allegata al testamento
come parte ” integrata e sostanziata” ; la volontà del testatore risultava comunque dal tenore letterale del testamento in cui erano indicate le singole quote e detta planimetria aveva lo scopo “di manifestare visivamente ed
in concreto come andava attuata la divisione del bene”;
quanto al bene donato a Perciballi Luigi, espressamente
il testatore aveva poi precisato che essa andava calcolata
sulla quota disponibile e dunque con dispensa dalla col-

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e Di Stefano Silvana.

•••

lazione, prevedendo, altresì, una precisa modalità di riduzione della disposizione nel caso in cui il valore del
bene donato al figlio Giuseppe e la porzione di terreno in

perato la legittima e la disponibile.

A

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Perciballi Luigi formulando quattro motivi3 , m-132 2′ Ow2 it’lL Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606
c.c., posto che l’attribuzione dei beni in Velletri, in favore di Giuseppe Perciballi, non era fondata su una disposizione espressa del de cuius i ma su un mero richiamo
al documento allegato alla scheda testamentaria, non redatto di pugno dal testatore né da questi datato; il giudice di appello era, quindi, incorso nella violazione di dette norme, laddove aveva riconosciuto la piena validità
della planimetria per il solo fatto che la stessa appariva
sottoscritta da Perciballi Stefano.
A conclusione della censura viene formulato il quesito di
diritto: “se, ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e 606
c.c., sia valida una scheda testamentaria olografa nella
quale il testatore abbia rinviato per la determinazione
delle quote ereditarie ad una planimetria non redatta di

3

A

,9

Velletri, allo stesso relitta per testamento, avessero su-

proprio pugno oltreché priva di data e sia pertanto legittima l’assegnazione delle quote effettuata in forza della
stessa planimetria, ovvero se la scheda testamentaria

lazione delle menzionate disposizioni”;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 554-555-558
c.c. ed, in subordine, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in via gradatamente
subordinata, omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che la
Corte di appello, a fronte dell’accertata lesione della
quota di legittima spettante ai coeredi Perciballi Luigi,
Di Stefano Silvana e Di Stefano Concetta, non aveva
provveduto ad effettuare una riduzione della disposizione
testamentaria lesiva della quota di riserva ed aveva omesso di decidere sulla relativa domanda, limitandosi a
condividere genericamente l’assunto del primo giudice e
le conclusioni del C.T.U.;
3)violazione e falsa applicazione dell’art 720 c.c.; il
giudice di appello, aderendo alle risultanze della C.T.U.
esperita in primo grado, aveva ritenuto il bene caduto in
successione comodamente divisibile, in contrasto con
quanto sostenuto sul punto da parte appellante; in particolare, la divisione operata dal giudice di appello non
consentiva”lo sfruttamento della funzionalità rurale

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debba ritenersi nulla, per intero o in parte qua, per vio-

dell’immobile”in quanto a Parciballi Luigi non era stato
assegnato alcuno dei locali( vinaia, stalla) essenziali ai
fini delle attività agricole da espletarsi sul fondo;

la controversia, relativo alla determinazione del valore
dei beni ereditari ed al conseguente valore delle singole
quote, essendosi la Corte di merito limitata a condividere
la valutazione delle quote effettuata dal C.T.U. sulla base unicamente di generiche “indagine di mercato”, non
ravvisando la necessità del richiesto rinnovo della C.T.U.
nonostante le contestazioni al riguardo svolte in sede di
appello.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Correttamente la
Corte di merito ha ritenuto che la planimetria allegata al
testamento olografo non ne escludeva l’olografia, posto
che la stessa aveva solo la funzione di “manifestare visivamente” le modalità di divisione del bene, senza integrare la volontà del testatore in ordine alle singole
quote ereditarie. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza, del tutto condivisibile, di questa Corte secondo cui il testamento olografo non perde il requisito
dell’autografia allorché il testatore vi alleghi una planimetria redatta da terzi, per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda
testamentaria( Cass. n. 4492/2014; n. 1112/1980), come

5

4) insufficiente motivazione circa un punto decisivo del-

avvenuto nella specie.
Detto allegato, infatti, sottoscritto dal testatore, non
integra la volontà del testatore ed è giustificato

gole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.
E’ inammissibile la terza censura in quanto attinente alla questione ~ sulla comoda divisibilità del bene
caduto in successione, accertata dal giudice di merito con
motivazione immune di vizi logico-giuridici , laddove ha
fatto riferimento alle conclusioni del C.T.U. che aveva
prospettato ben tre ipotesi di divisione. Al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui
l’accertamento della comoda divisibilità di un immobile,
ex art. 720 c.c., implica un accertamento in fatto e la
conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo di un vizio di motivazione che, come già detto, non ricorre nella specie(Cfr.Cass.
n. 1738/2002).
Il quarto motivo è inammissibile in quanto è privo del
“momento di sintesi”, richiesto a pena di inammissibilità,
ex art. 366 bis c.p.p., applicabile ratione temporis, allorché venga dedotto un vizio di motivazione.
In ogni caso la sentenza non contiene alcun riferimento
a motivi di censura sulla determinazione del valore dei

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dall’esigenza di meglio individuare l’oggetto delle sin-

beni ereditari e nel ricorso si fa generico riferimento
alle contestazioni al riguardo svolte a pag. 15 della citazione in appello, sicché la doglianza sul punto è priva

Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso sotto il profilo della omessa pronuncia, ex art. 112
c.p.c., sulla denunciata lesione della quota di legittima
spettante a Perciballi Luigi e sulla conseguente richiesta di riduzione della quota lesiva della quota di riserva.
La Corte di merito si è limitata al riguardo a dare atto
che il coerede Perciballi Giuseppe aveva già ricevuto in
donazione dal testatore la nuda proprietà di un terreno
agricolo con dispensa da collazione oltre ad una quota
e

della proprietà in Velletri e che, nel testamento, erano
previste precise modalità di riduzione “ove il valore del
bene donato e lasciato per testamento avesse superato la
legittima e la disponibile”. Difetta , però, il riferimento
ad un concreto accertamento idoneo a superare la dedotta lesione della quota di legittima e la statuizione
sulla richiesta di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Roma che dovrà
provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

del requisito di specificità.

P.Q.M.
Rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo; cas-

rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17.3.2015

sa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e

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