Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 949 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 20/01/2021), n.949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9205-2015 proposto da:

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA GEMINIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PETRONIO

ARBITRO 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA BERGAMI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 7171/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2014 R.G.N. 5822/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 7171 del 2014, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia (in prosieguo Cassa) avverso la sentenza di primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della stessa Cassa Edile nei confronti di E.E. per il pagamento di Euro 3.904,71, a titolo di accantonamenti e contributi per il periodo gennaio-settembre 2009, aveva condannato la ditta al pagamento di Euro 1800,00, pari alla differenza tra la somma richiesta e quanto pagato direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori;

la Corte territoriale, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 13300 del 2005 e da Cass. n. 7050 del 2011, ha ritenuto infondata l’impugnazione giacchè non era stato contestato il fatto che gli importi richiesti dalla Cassa corrispondevano a quelli relativi alle voci retributive dovute ai lavoratori e che i medesimi avevano, con dichiarazioni sostitutive di atti notori, confermato che i detti emolumenti erano stati corrisposti direttamente dal datore di lavoro, per cui doveva ritenersi revocata la delega inizialmente rilasciata alla Cassa Edile ai sensi dell’art. 1269 c.c. e dell’art. 1271 c.c., comma 3;

avverso tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi: 1) violazione e o falsa applicazione degli artt. 1321,1269,1270, c.c. e degli artt. 18 e 36 del CCNL per le imprese edili del 18 giugno 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente applicato le norme sulla revoca della delegazione di pagamento invece legittimamente derogata dalle disposizioni del CCNL citato; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto provato il pagamento direttamente ai lavoratori delle somme in questione, considerando tali circostanze come non contestate sin dal primo grado, anche se il principio di non contestazione non può trovare applicazione nell’ipotesi di specie, trattandosi di fatti avvenuti tra soggetti terzi;

E. ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è infondato;

questa Corte (vd. da ultimo Cass. 10782 del 2020; Cass. n. 10140 del 2014) ha avuto modo di affermare che:

– l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi;

– ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) ed a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione;

Cass. n. 10140 del 2014 ha pure osservato che ” L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi”;

tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, che versano gli accantonamenti, per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori); ne discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo; poichè il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006);

dunque, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto – come avvenuto nel caso di specie – all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018);

da quanto sin qui esposto emerge la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla Cassa edile con il decreto ingiuntivo opposto dovendosi dare rilievo al solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è registrato l’inadempimento rispetto all’obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all’obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della Cassa;

non induce a diversa conclusione la critica al consolidato orientamento sopra ricordato, contenuto in ricorso, con la quale si sostiene che l’art. 1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del c.c.n.l. per le imprese edili, all’art. 36, lett. b, laddove si afferma che “con la iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro”;

in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla Cassa edile, non contiene alcuna volontà neanche implicita – di deroga rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall’art. 1270 c.c., comma 1, nè offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull’istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato;

– per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore (datore di lavoro) ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega; tale delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno 2008, e viene conferita a Cassa edile prima della corresponsione ai lavoratori interessati delle medesime prestazioni retributive;

anche il secondo motivo è infondato giacchè non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che non ha ritenuto provato l’effettivo pagamento solo in quanto non contestato, ma anche attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai dipendenti della ditta E. che avevano dichiarato di aver percepito la tredicesima mensilità e le ferie direttamente dal datore di lavoro;

per tali ragioni, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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