Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9489 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 28/04/2011), n.9489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5024/2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO Gianluigi,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 8761/2007 proposto da:

LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N 11,

presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimata –

e sul ricorso 10897/2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N 11,

presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1329/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2006 R.G.N. 5009/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2 010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato ROSA MATTIA per delega MALANDRINO GIANLUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di tutti i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 14.12.1999 la sig.ra C. G. asseriva che a seguito dell’intervenuto decesso di suo marito, agente del Lloyd Adriatico S.p.A., aveva diritto al subentro nella qualifica di agente e nel rapporto di agenzia con detta Società preponente, in forza di un accordo integrativo aziendale (c.d. Convenzione G.A.L.A. – Gruppo Agenti del Lloyd Adriatico S.p.A.) in cui si prevedeva espressamente tale diritto del coniuge – tra gli altri parenti – dell’agente deceduto in presenza di una serie di requisiti e/o titoli di cui ella era effettivamente in possesso.

Deduceva l’inadempimento della Società preponente per essersi rifiutata di convocare la Commissione paritetica interna che avrebbe dovuto sottoporla al colloquio di idoneità, costituente l’ultimo requisito previsto dal G.A.L.A. per acquisire il diritto al subentro nel rapporto di agenzia e conseguentemente chiedeva la condanna del Lloyd Adriatico S.p.A. al risarcimento del danno da lei subito per il mancato subentro nel rapporto di agenzia del marito deceduto.

Resisteva tempestivamente la Società assicuratrice contestando il fondamento della domanda, atteso che il colloquio di idoneità previsto dal G.A.L.A. tra i presupposti del diritto al subingresso nella posizione di agente, già propria del coniuge deceduto, doveva essere superato ed acquisito dal coniuge aspirante già prima del decesso dell’ agente, come del resto tutti gli altri presupposti espressamente elencati nell’accordo aziendale in questione, mentre nel caso di specie la C. aveva richiesto tardivamente di sottoporsi al colloquio di idoneità solo dopo il decesso del marito agente e pertanto non disponeva già a quella data di tutti i requisiti necessari per vantare il diritto al subentro nel rapporto di agenzia, sicchè lecito era risultato il rifiuto di convocazione della Commissione paritetica che la Società preponente le aveva opposto.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente la domanda risarcitoria, motivando circa l’esistenza di un inadempimento del Lloyd Adriatico S.p.A. per essersi rifiutata di convocare la Commissione paritetica per il colloquio di idoneità, che secondo l’interpretazione contrattuale preferibile poteva e doveva essere espletato dal coniuge dopo la morte dell’agente, ma liquidando equitativamente solo il risarei mento di un danno da perdita di chance contrattuali sul rilievo che al momento dell’inadempimento in questione la danneggiata vantava solo un diritto a sostenere il colloquio di idoneità e non ancora un diritto al subingresso nel rapporto di agenzia, sicchè il superamento positivo dell’ultimo colloquio da parte sua non poteva affatto dirsi certo, nè vi erano elementi per ritenerlo probabile, per cui non si poteva in alcun modo parametrare il danno all’effettivo mancato guadagno che sarebbe derivato dalla lesione del diritto al subingresso nel rapporto agenziale del marito, ma solo ad un danno per aver perduto la mera possibilità di poter acquisire il relativo diritto.

2. Interponeva appello la C. che lamentava sostanzialmente l’errata interpretazione del contratto aziendale G.A.L.A. da parte del primo Giudice, il quale avrebbe dovuto qualificare i requisiti ivi previsti per il subingresso del coniuge nel rapporto agenziale del marito deceduto, a suo modo di vedere, quali vere e proprie condizioni sospensive di efficacia di un diritto al subingresso in sè già valido ed esistente, di modo da doversi imputare alla mancata convocazione della commissione paritetica di idoneità da parte del Lloyd Adriatico S.p.A. l’avveramento automatico della condizione stessa ex art. 1359 c.c., con conseguente piena validità ed efficacia del suo diritto al subingresso e susseguente suo diritto al risarcimento di tutto il danno da lucro cessante per il mancato subentro nel rapporto di agenzia del marito deceduto.

Resisteva tempestivamente anche in secondo grado il Lloyd Adriatico S.p.A. che interponeva appello incidentale, lamentando di converso l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva interpretato il requisito contrattuale del superamento del colloquio di idoneità come acquisibile dalla coniuge solo dopo il decesso dell’agente, mentre il testo dell’accordo aziendale G.A.L.A. era univocamente interpretabile nel senso della necessaria sussistenza anche di tale requisito in capo al coniuge aspirante prima che la morte dell’agente si fosse verificata. Conseguentemente la C. doveva giudicarsi priva dei requisiti necessari al momento giusto, cioè alla scadenza del termine per poterli possedere e coincidente con la morte del marito, sicchè il Lloyd Adriatico S.p.A. non aveva commesso alcun inadempimento nel rifiutare di convocare tardivamente la commissione paritetica per il colloquio di idoneità, non potendo la C. vantare più alcun diritto procedimentale in tal senso dopo la morte del marito.

Con la sentenza del 10 febbraio – 23 maggio 2006 la Corte d’Appello di Roma, Sezione del Lavoro, confermava integralmente la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite tra le parti.

In particolare la Corte ribadiva l’interpretazione contrattuale resa dal Tribunale in merito all’esistenza di una obbligazione contrattuale a carico della Società assicuratrice di convocazione della commissione paritetica dopo la morte dell’agente ed in favore del suo coniuge, confermando quindi l’inadempimento di tale obbligazione procedimentale da parte della Società stessa e l’esistenza di un danno solo da perdita di chances contrattuali che riteneva congruamente liquidato in via equitativa dalla sentenza impugnata. La Corte respingeva invece sia la tesi interpretativa di parte appellante principale, in merito alla configurabilità contrattuale di una condizione sospensiva costituita dal superamento del colloquio di idoneità e del suo mancato avveramento per colpa dei Lloyd Adriatico S.p.A., sia la tesi interpretativa di quest’ultima, in qualità di appellante incidentale, in merito al presupposto costituito da colloquio di idoneità che la C. avrebbe dovuto già possedere prima del decesso dell’agente suo coniuge, con conseguente inesistenza non solo del diritto di subingresso nel rapporto agenziale, ma anche del diritto procedimentale allo svolgimento del colloquio di idoneità in quanto richiesto tardivamente.

3. Contro tale decisione la C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrati anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata. Che ha anche proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale (recato da due distinti atti n. 5024 e 10897/07) è articolato in quattro motivi che convergono nel censurare la sentenza impugnata per aver riconosciuto un mero danno da perdita di chance e non già il danno per la perdita dell’agenzia.

Si richiama, in diritto, l’art. 1359 c.c., sulla condizione che deve considerarsi avverata se diviene impossibile per fatto del contraente.

In particolare la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia errato in diritto nel non individuare nel requisito del colloquio di idoneità una condizione sospensiva automaticamente verificatasi ex art. 1359 c.c., per il comportamento colposo tenuto dal Lloyd Adriatico S.p.A. nel rifiutare la convocazione della commissione paritetica che avrebbe dovuto sostenerlo, o comunque per aver errato in diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale che avrebbero dovuto condurre a tale risultato. Censura poi la determinazione del quantum debeatur perchè equitativamente liquidato quale semplice perdita di chance di superare il colloquio negato e di subentrare nel rapporto di agenzia e non, al contrario, come lesione di un vero e proprio diritto ormai acquisito al subingresso nel contratto di agenzia del marito deceduto.

2. Il ricorso incidentale è formato di un solo motivo con cui la società ribadisce che i requisiti per il subentro dovevano sussistere nel superstite prima del decesso.

3. Vanno riuniti i giudizi promossi rispettivamente con il ricorso principale e con il ricorso incidentale avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale, che nei suoi quattro motivi contiene sia la denuncia di plurime asserite violazione di legge, sia la doglianza di vizio di motivazione, è da considerarsi inammissibile sotto il primo profilo perchè i motivi di ricorso in tale parte non contengono, nessuno di essi, il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. La sentenza impugnata è stata depositata il 23 maggio 2006 e quindi si applica l’art. 366 bis c.p.c.; disposizione inserita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, che, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, D.Lgs. cit., si applica – anzi si applicava stante la successiva abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 471, lett. d) – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (avvenuta il 2 marzo 2006).

5. Il ricorso poi muove anche censure riferibili al vizio di motivazione per il quale è sufficiente che la formulazione delle censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. lav.. 21 aprile 2009, n. 9477); ciò che nella specie può predicarsi per il ricorso in esame.

6. Nel merito comunque il ricorso è in questa parte infondato.

Con motivazione ampiamente sufficiente e nient’affatto contraddittoria la Corte d’appello ha interpretato le norme contrattuali pervenendo al convincimento che il coniuge superstite aveva diritto a che una certa procedura fosse posta in essere dalla preponente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per subentrare al coniuge, mentre non era previsto il subentro automatico de coniuge supersiste.

7. Anche il ricorso incidentale è infondato in quanto limitato ad esprimere un mero dissenso valutativo di merito nell’interpretazione del contratto di segno diametralmente opposto a quello, parimenti infondato, espresso dalla ricorrente principale.

8. Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della reciproca soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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