Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9488 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22803/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Scicolone e

dall’Avv. Antonio Magliocca con domicilio eletto presso il loro

studio in Roma, via Veneto, n. 108;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 63/17/12, depositata il 24/02/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti;

udito l’Avv. Marco Scicolone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FUZIO

Riccardo, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento per quanto

di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate emetteva a carico di P.C. avviso di accertamento per maggiori Irpef, Add. Reg. e Com. relative all’anno d’imposta 2003 e per un complessivo importo di Euro 1.637.514,00, comprensivo di interessi e sanzioni, sulla base di determinazione sintetica del reddito operata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, in relazione a spese per incrementi patrimoniali.

Il ricorso proposto dal contribuente era accolto dalla C.T.P. di Napoli che riteneva l’atto impositivo fondato su presunzioni non dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio rilevando che gli incrementi patrimoniali riscontrati con riferimento agli anni 2004 e 2005 “risultano ampiamente giustificati dal contribuente col conferimento per aumento del capitale sociale alla Papa Fond S.r.l. prima e alla fusione ed incorporazione successiva della Soc. S.I.F. nella Papa Fond con aumento del capitale sociale da Euro 3.500.000,00 ad Euro 5.200.000,00” e che, inoltre, con la documentazione (atti notarili) già prodotta con il ricorso introduttivo, il contribuente aveva “ampiamente giustificato… ogni incremento patrimoniale… per gli anni dal 2003 al 2007, documentando operazioni legittime che evidenziavano che esse non avevano comportato alcun esborso di capitale, poichè trattavasi o di riserve portate ad aumento di capitale sociale o (di) voci del patrimonio netto di società cui il sig. P.C. partecipava”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di sei motivi, cui resiste il contribuente depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per motivazione mancante (o apparente).

Lamenta che dalla motivazione esposta in sentenza non è dato comprendere quale sia la giustificazione offerta dal contribuente in ordine alle ingenti movimentazioni bancarie contestate dall’ufficio, relative a ben 37 conti correnti, così come non è dato comprendere il fondamento giustificativo del richiamo alle riserve e alle voci del patrimonio netto della società partecipata dal contribuente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39 nonchè il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. – concentrando la propria motivazione unicamente sulla giustificazione degli incrementi patrimoniali, in relazione al disposto di cui all’art. 38, comma 5 D.P.R. cit. – omesso di considerare che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, sicchè l’Ufficio poteva avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione regionale del tutto omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, commi 4 e 5, della documentazione prodotta dal contribuente, in quanto non esibita nè trasmessa in risposta all’invito rivoltogli dall’ufficio per giustificare l’ingente movimentazione patrimoniale.

4. Con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate deduce difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la C.T.R. fatto alcun riferimento alla presenza di cause non imputabili, che fossero illustrate dal contribuente nel ricorso introduttivo e potessero giustificare l’utilizzo in sede contenziosa di documenti non esibiti in risposta all’invito predetto.

5. Con il quinto motivo l’ufficio deduce ancora insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla ritenuta sussistenza di idonea giustificazione degli incrementi patrimoniali, non avendo in particolare la C.T.R. indicato i rapporti tra la Papa S.r.l. e il contribuente, nè illustrato la pertinenza del riferimento al patrimonio netto della società partecipata dal contribuente.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia infine difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. taciuto sulle specifiche circostanze addotte dall’ufficio circa la gestione, da parte del contribuente, di somme riferibili a ben 32 conti correnti bancari e circa la costituzione di un fondo patrimoniale dell’ammontare di Euro 350.000.

7. E’ infondata la censura – dedotta con il primo motivo di ricorso – di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Non può infatti dubitarsi che una motivazione esiste e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata (esistenza di elementi idonei a dare una imputazione o una spiegazione degli incrementi patrimoniali diverse da quelle poste a fondamento dell’atto impositivo).

Ciò vale certamente ad escludere la dedotta violazione dai doveri decisori di cui all’art. 112 c.p.c. denunciata dall’amministrazione, che si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice – ovvero sia meramente apparente – ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre rientra nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura con la quale si deduca la mancata (o insufficiente o contraddittoria) valutazione di alcuni dei fatti (controversi e decisivi) posti a fondamento della domanda o della eccezione medesima (v. ex multis Cass. 07/04/2008, n. 6858).

8. Il secondo motivo è inammissibile, non confrontandosi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Esso invero postula un accertamento in fatto – che cioè il contribuente abbia del tutto omesso di presentare la dichiarazione per l’anno d’imposta in questione e che, quindi, si tratti di accertamento d’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 – non contenuto nella sentenza, dalla quale piuttosto sembra evincersi, sia pure incidentalmente, il diverso convincimento che si tratti di rettifica del reddito dichiarato.

9. E’ altresì infondato il terzo motivo.

Sullo specifico motivo di gravame che risulta proposto dall’Agenzia delle entrate, circa l’inutilizzabilità, eccepita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, dei documenti prodotti dal ricorrente in sede contenziosa, in quanto non esibiti e trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio, la Commissione regionale non ha effettivamente espresso alcuna valutazione, ciò integrando il denunciato vizio di omessa pronuncia (v. Cass. 19/05/2006, n. 11844; Cass. 22/11/2006; n. 24856; Cass. 04/06/2007, n. 12952; Cass. 20/05/2011, n. 11142).

Tuttavia, trattandosi di questione la cui risoluzione non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontestati in causa i dati fattuali rilevanti, il rilievo che precede non impone il rinvio al giudice a quo, potendo questa Corte pronunciare direttamente in merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (v. da ultimo, ex multis, Cass. 28/10/2015, n. 21968; Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Ebbene la questione posta con la menzionata eccezione e non esaminata dal giudice d’appello, deve ritenersi infondata.

Questa Corte ha più volte affermato che il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa costituisce un limite all’esercizio dei diritti di difesa e dunque si giustifica solo in quanto costituiscano il rifiuto di una documentazione specificamente richiesta dagli agenti accertatori. Si ammette bensì che il divieto di utilizzare documenti scatti “non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorchè non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa” (Cass. 26/03/2009, n. 7269). La detta sanzione però, in conformità alla lettera della legge, esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire “rifiuto” la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto (Cass. 14/10/2009, n. 21768; Cass. 19/04/2006, n. 9127).

Nel caso di specie emerge dalle stesse affermazioni della ricorrente che si sia trattato, per l’appunto, di richiesta generica di chiarimenti, nè del resto si allega che le prove documentali considerate dal giudice del merito fossero state oggetto di specifica richiesta da parte dell’Ufficio.

Per le stesse ragioni va conseguentemente disatteso anche il quarto motivo, non potendosi ravvisare nessuna lacuna motivazionale sul punto.

10. E’ invece fondato il quinto motivo.

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. 12/11/1997, n. 11198).

Tale onere non risulta nella specie in alcuna misura assolto, avendo la C.T.R. omesso di illustrare gli elementi acquisiti al processo e il percorso logico posti a fondamento dell’espresso convincimento della riconducibilità delle spese per incrementi patrimoniali a risorse proprie della o delle società partecipate dal contribuente: la Commissione ha in particolare omesso di indicare la natura e il contenuto della documentazione genericamente richiamata e di spiegare le ragioni per cui essa vale a dimostrare che si sia trattato di “riserve portate ad aumento di capitale sociale o (di) voci del patrimonio netto di società cui il sig. P.C. partecipava”.

11. E’ infine inammissibile il sesto motivo perchè generico e, comunque, per difetto di autosufficienza.

La censura si riferisce invero genericamente a “circostanze” – che la Commissione ragionale avrebbe omesso di valutare – relative a “la gestione, da parte del contribuente, di somme riferibili a ben 32 conti correnti bancari e circa la costituzione di un fondo patrimoniale dell’ammontare di Euro 350.000”, senza precisare nè quali sono tali circostanze, nè l’atto processuale nel quale esse sono state dedotte, nè ancora la decisività degli elementi che non sarebbero stati considerati ai fini dell’obiettivo perseguito nella dialettica processuale.

12. In accoglimento del (solo) quinto motivo, deve pertanto pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il quinto motivo di ricorso; rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibili i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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