Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9488 del 11/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9488 Anno 2015
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 13550-2014 proposto da:
CONDOMINIO VIA GIOVANNI DE FALCO N 7/15 SALERNO
80036850651, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato REMO ROMANO;
– ricorrente contro

QUINTO SALVATORE QNTSVT46C25G7120,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASQUALE ESPOSITO;

Data pubblicazione: 11/05/2015

- controri corrente

avverso la sentenza n. 520/2013 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 9/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MATERA;

—-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-3-2000 il Condominio di
via de Falco n. 7-15 di Salerno, unitamente a 14 condomini,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 330\2000,

con il quale il Presidente del Tribunale di Salerno aveva intimato ai
predetti di pagare all’ing. Salvatore Quinto la somma di lire
66.284.000, per l’attività di progettazione delle riparazioni e di
adeguamento sismico del fabbricato condominiale ai sensi della
legge n. 219\1981, nonché per la cura della pratica per la
concessione di un buono contributo dal Comune di Salerno. Gli
opponenti deducevano che all’ing. Quinto non era mai stato conferito
il mandato nella misura di cui al ricorso monitorio; che, infatti, nelle
delibere del 21-5-1983, 28-10-1983, 21-12-1983 e 28-6-1984 era
stato deciso soltanto il ripristino della facciata e dell’interno
dell’edificio con indicazione dei lavori, che non avrebbero dovuto
superare l’importo di lire 115 milioni; che all’ingegnere era stato
dato l’incarico di direzione dei lavori e di contabilizzazione dei
lavori e, successivamente, di curare la prosecuzione della pratica ex
I. 219\1981 per ottenere il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei detti lavori; che l’attività di direzione dei lavori era
stata regolarmente espletata e l’ingegnere era stato regolarmente
pagato, mentre per la cura della pratica ex I. 219\1981 il
professionista era stato inadempiente, tanto che il Condominio non

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aveva percepito alcun buono contributo; che nel 1999 l’assemblea
condominiale era stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di un
contributo ex I. n. 32\1992 per l’adeguamento sismico del fabbricato,
senza tuttavia deliberare alcunché in tal senso; che, pertanto, l’ing.

avrebbe consentito di pretendere il pagamento di un onorario
maggiore. Gli opponenti, pertanto, chiedevano la revoca del decreto
ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell’ing. Quinto a
restituire la somma di lire 115 milioni oltre interessi, da essi non
percepita per inadempimento del professionista.
Il Quinto si costituiva assumendo che l’incarico espletato
aveva riguardato sin dal principio la progettazione di un intervento
di riparazione e consolidamento strutturale dello stabile
condominiale nei termini di cui al buono contributo erogato e poi
rifiutato; che l’incarico gli era stato conferito dall’amministratore
pro-tempore Alberto Cairone, il quale aveva sottoscritto gli elaborati
progettuali approvati dal Comune di Salerno, ed era stato confermato
dagli amministratori che si erano succeduti nel tempo; che il
Condominio sin dal primo momento aveva deciso di fare solo una
minima parte dei lavori necessari e nel contempo di chiedere il
finanziamento per il più ampio progetto di riparazione e
consolidamento; che altrimenti non avrebbe avuto senso la delibera
del 28-6-84 di dare mandato ad esso ingegnere “per il proseguimento

Quinto aveva di propria iniziativa “costruito” una situazione che gli

della pratica di cui alla l. n. 219\81″; che il rifiuto del finanziamento
era stato giustificato dal fatto che gran parte dei condomini non
aveva più i requisiti di legge per l’ammissione al contributo; che in
tanti anni nessuno dei condomini aveva contestato al professionista

richiedeva una previa delibera assembleare e che, comunque, il
comportamento del condomini aveva valore di ratifica.. Il Quinto,
pertanto, chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del
decreto opposto, ovvero, in subordine, la condanna del Condominio
al pagamento in suo favore delle somme ritenute di giustizia. In
ulteriore subordine, l’opposto chiedeva la condanna del Condominio
e di quelli dei condomini che avevano approvato il suo operato al
pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c c. Quanto alla domanda
riconvenzionale, il Quinto eccepiva l’intervenuta prescrizione e,
comunque, l’infondatezza nel merito per carenza di titolo, avendo il
Condominio rifiutato il contributo per un importo nettamente
superiore.
Con sentenza in data 27-8-2003 il Tribunale di Salerno,
ritenuta la mancanza di prova del conferimento dell’incarico al
professionista e rilevato che non era stata prodotta la
documentazione probante dell’attività svolta (in particolare la
perizia tecnica giurata e il progetto esecutivo strutturale dei lavori),
accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;

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di aver esorbitato dal mandato ricevuto; che l’incarico non

ritenuto, inoltre, che la perdita del contributo per il risanamento
sismico fosse da ricondurre alla rinuncia del Condominio, rigettava
anche la domanda riconvenzíonale.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale

opponenti.
Con sentenza in data 9-9-2013 la Corte di Appello di Salerno
accoglieva l’ appello principale e, per l’ effetto, rigettava
l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto; rigettava
l’appello incidentale proposto dal Condominio, che condannava al
pagamento delle spese di doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il
Condominio di via De Falco n 7-15 di Salerno, sulla base di tre
motivi.
Salvatore Quinto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 132 c.p.c. Nel rilevare che la sentenza della Corte di
Appello sin dal deposito del suo originale risulta priva della pagina
11 della motivazione, sostiene che tale vizio ne determina la nullità
assoluta

ed

insanabile,

non

essendo

possibile

apprezzare

compiutamente il contenuto e comprendere chiaramente nel suo Y :
sviluppo logico il pensiero espresso dai giudici di secondo grado.

il Quinto e appello incidentale il Condominio e i 14 condomini

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 2222 e 2697 c.c., per mancanza di prova del conferimento
dell’incarico al professionista; la falsa interpretazione della legge
219\81; l’illogicità, incomprensibilità ed insufficienza della

Deduce, in particolare, che non risponde al vero quanto
affermato a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui “in data
31-3-1984 l’amministratore del Condominio .„depositava al Sindaco
del Comune di Salerno la richiesta di contributo per i lavori di
riparazione dell’immobile, protocollata con il n. 24438, cui veniva
allegata la perizia tecnica ed il progetto esecutivo dei lavori,
indicante il costo globale dell’intervento nella somma di lire
1.622.340.000…”

Dalla documentazione prodotta dall’appellante,

infatti, si evince che l’istanza depositata il 31-3-1984 era diretta solo
ad ottenere, ai sensi dell’art. 10 della legge 219\1981, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e fatturate al Condominio per
lire 115.000.000; mentre la perizia giurata fu depositata presso il
Comune solo in data 18-6-1988, e il progetto esecutivo per un valore
di lire 1.622.340.000 fu depositato nel 1998, solo in virtù
dell’entrata in vigore della legge 32\1992, che aveva stanziato
ingenti fondi per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti in
zone ad alto rischio sismico. Non è possibile, conseguentemente,
attribuire al verbale assembleare del 28-6-1984 la portata di

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motivazione; il travisamento dei fatti.

conferimento ed ampliamento di mandato in relazione alle successive
modifiche legislative, che avevano portato ad un accrescimento della
contribuzione da 40 milioni di lire, previsti dall’art. 1 della I
219\81, ai quasi 2 miliardi della successiva legge 32\92.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che, contrariamente a quanto
affermato nella sentenza impugnata, il Condominio aveva sempre
contestato l’operato del Quinto e l’importo da lui richiesto, tanto che
lo stesso appellante aveva invocato l’espletamento di C.T.U. per
accertare l’attività professionale effettivamente espletata e la
congruità della parcella. Rileva, in particolare, che la Corte di
Appello non ha tenuto conto del verbale assembleare del 4-6-1999,
nel quale venivano indicate in maniera specifica tutte le
contestazioni ed impugnative sia in ordine al presunto incarico che
alla somma richiesta dal professionista.
3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione
dell’art. 2697 c.c., per mancanza di prova in ordine al
debeatur;

quantum

l’illogicità, incomprensibilità ed insufficienza della

motivazione; il travisamento dei fatti. Rileva che, in tema di
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto prestazioni
professionali, la parcella corredata dal parere del competente Ordine
Professionale, mentre ha valore di prova vincolante per il giudice ai
fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha valore probatorio nel
successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto

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assume la veste di attore sostanziale, con i conseguenti oneri
probatori. Sostiene che nella specie la Corte di Appello non si è
attenuta a tali principi, avendo accolto la domanda attrice in difetto
di qualsiasi elemento probatorio non solo in ordine all’api, ma anche

4) 11 primo motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento ad
una vicenda in cui era stata specificamente dedotta la violazione
dell’art. 132 c.p.c., che è nulla per carenza di motivazione su un
punto decisivo della controversia la sentenza d’appello, prodotta in
copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di
contestazioni in proposito, debba esser ritenuta tale sin dall’origine,
allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una
frattura logico espositiva che non consenta di ricostruire l’esatto e
compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata
(Cass. 5-12-2002 n. 17308).
Nella specie, la sentenza della Corte di Appello di Salerno,
prodotta in copia autentica dal ricorrente, pur risultando composta da
17 pagine, numerate da l a 17, manca della pagina 11. E’ pacifico,
d’altro canto, che tale carenza sussisteva già al momento della
pubblicazione della sentenza, .avendo di ciò dato atto la stessa Corte
dì Appello di Salerno nell’ordinanza del 12-2-2014, prodotta dal

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in ordine al quantum.

ricorrente, con la quale ha rigettato l’istanza del Quinto diretta ad
ottenere “l’integrazione” della predetta sentenza.
Ciò posto, si rileva che nella parte motiva della decisione
impugnata la Corte di Appello, dopo avere illustrato le censure

si assumeva in via principale che l’incarico professionale conferito
aveva riguardato sin dal principio la progettazione di un intervento
di riparazione e consolidamento strutturale dello stabile nei termini
di cui al contributo erogato dall’ente pubblico ma rifiutato dal
Condominio-, a pag. 9 ha ritenuto tale motivo “fondato alla luce
della ricostruzione cronologica della vicenda sì come emerge dagli
atti dì causa”, indicando poi, a pag 12 e segg., le ragioni della
ritenuta infondatezza delle osservazioni del Condominio.
La

“ricostruzione cronologica della vicenda”,

operata

mediante il riferimento ai verbali assembleari del 21-5-1983, 23-101983, 21-12-1983, 28-6-1984 e 29-1-1999, alla richiesta di
contributo depositata il 31-3-1984 presso il Comune di Salerno e al
buono contributo emesso da tale Ente in data 1-12-1998, subisce,
peraltro, un brusco arresto con le parole “l’assemblea non” contenute
nella parte finale della pag. 10, per poi riprendere, a pag. 12, con le
parole “quesrultima, che era stata protocollata al Comune di
Salerno con il n. 24438 del 31\3\84, fu poi integrata da altra
documentazione tecnica richiesta dal medesimo Comune per effetto

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mosse dall’appellante con il primo motivo di gravame -con le quali

delle norme successivamente intervenute, ed ottenne esito favorevole
con il riconoscimento del diritto al h. c. n. 49\98 per l’importo di l’.

Orbene, appare evidente che l’iter argomentativo seguito dal

conseguente incompletezza della ricostruzione fattuale della vicenda,
espressamente assunta in premessa come dimostrativa della
fondatezza del primo motivo di appello, presenta una frattura logicoespositiva, che, nonostante i rilievi contenuti nelle pagine
successive, non consente di ricostruire l’esatto e compiuto
ragionamento posto a base della decisione adottata.
Tale situazione si traduce una sostanziale carenza di
motivazione su un punto decisivo della controversia, che, non
essendo altrimenti sanabile, comporta la nullità della sentenza
impugnata.
Di conseguenza, in accoglimento del motivo in esame, si
impone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte di
Appello di Salerno, la quale, in diversa composizione, provvederà
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

9

giudice del gravame, a causa della mancanza della pagina 11 e della

rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12-3-2015
Il P eside e

Il Consigliere relatore

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