Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9488 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. un., 04/04/2019, (ud. 05/06/2018, dep. 04/04/2019), n.9488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13979-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO TACCHI VENTURI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO LITTERIO e GIULIA NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

EDOS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

MONTESI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

14812/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2018 dal Presidente Dott. BIAGIO VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Corte, in camera di

consiglio, respinga il ricorso, dichiari la giurisdizione del

giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. propone istanza di regolamento della giurisdizione, illustrata con memoria, in pendenza del giudizio di opposizione dalla stessa instaurato avverso il decreto ingiuntivo con il quale, nel settembre 2015, il Tribunale di Firenze ha intimato alla ricorrente e alla di lei madre (deceduta) D.G.I., in solido, il pagamento alla EDOS s.r.l., proprietaria della struttura sanitaria “(OMISSIS)”, della somma di Euro 7157,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni effettuate in favore della D.G. in esecuzione di contratto di degenza sottoscritto anche dalla T., in qualità di garante della madre;

la EDOS s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo: sostiene al riguardo che il prezzo della prestazione sanitaria non è stato convenuto nell’ambito di un normale rapporto sinallagmatico di tipo contrattuale, trattandosi di materia non disciplinabile da contrattazione privata poichè le residenze sanitarie per anziani sono soggette ad una contrattazione tra i Comuni e le singole strutture e il contratto era stato stipulato “in regime di RSA convenzionato”;

la tesi non può essere condivisa e la giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla competenza del giudice ordinario;

va ribadito, in primo luogo, che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., Sez. U., 15/12/2016, n. 25836; 15/9/2017, n. 21522); e, in secondo luogo, che nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione sostanziale di attore è rivestita dall’opposto (cfr., in tema di giurisdizione, Cass., Sez. U., 26/7/2006, n. 16990; 25/6/2010, n. 15323; 7/9/2018, n. 21928);

nella fattispecie la EDOS s.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto col quale è stato ingiunto alla T. il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti della di lei madre, in base a contratto di degenza sottoscritto anche dalla T. in qualità di garante;

la controversia rientra, quindi, nell’ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, senza che si configuri un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, nè sia coinvolto l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del corrispettivo; non assume rilievo, in particolare, il regime di convenzionamento, il quale attiene a modalità ininfluenti ai fini che qui interessano;

ne consegue l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario (tra altre, Cass., Sez. U., 12/10/2011, n. 20939; 25/11/2011, n. 24902; 19/6/2014, n. 13940; 18/9/2017, n. 21545);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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