Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9487 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N.G., residente in (OMISSIS), rappresentata e

difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato DI RISIO

Giuseppina, elettivamente domiciliata presso io studio dell’Avvocato

Nicola Roselli in Roma, Circ.ne Trionfale n. 123;

– ricorrente –

contro

S.N., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura a margine del controricorso dall’Avvocato CAPPA Nicola,

elettivamente domiciliato preso lo studio dell’Avvocato Bruno Belli

in Roma, C.so Trieste n. 87;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444 della Corte di appello dell’Aquila,

depositata il 24 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese del controricorrente, svolte dall’Avv. Bruno Belli

per delega dell’Avv. Nicola Cappa;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 settembre 2005, C.N. G., quale successore a titolo particolare della s.a.s.

Autoservizi Cerella, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 444 del 24 maggio 2005 della Corte di appello dell’Aquila, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di S.N. e per l’effetto condannato la s.a.s. Autoservizi Cerella ad arretrare fino alla distanza di due metri dal confine, nella parte prospiciente il fabbricato del S., la propria costruzione sita in (OMISSIS), affermando che la stessa non rispettava, nella misura accertata, le distanze legali poste sia dalla precedente normativa edilizia che dal nuovo Piano regolatore generale approvato dal Comune di Vasto nel 1998.

Resiste con controricorso S.N..

In data 25 febbraio 2011, parte ricorrente ha depositato documenti che danno atto che la costruzione di sua proprietà per cui è causa è stata demolita, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha depositato in giudizio richiesta di cessazione della materia del contendere, allegando documenti diretti a dimostrare l’intervenuta demolizione della propria costruzione, oggetto della condanna di arretramento da parte della sentenza impugnata. La menzionata produzione documentale deve ritenersi ammissibile ai sensi dello citato art. 372 cod. proc. civ., comma 1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse al ricorso stesso, restando tale produzione assoggettata alla regola dettata dal richiamato dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (Cass. S.U. n. 14385 del 2007; Cass. n. 21122 del 2008; Cass. n. 15113 del 2006).

Ciò posto, il Collegio rileva che i documenti prodotti dalla parte ricorrente consistono in una attestazione di un tecnico ingegnere non asseverata e in due fotografie, che asseritamene rappresentano la situazione dei luoghi prima e dopo la demolizione della costruzione, prive però di elementi utili per verificarne in concreto la corrispondenza con la costruzione oggetto della statuizione impugnata. Tenendo conto dell’incertezza degli elementi forniti dalla ricorrente, nonchè della contestazione dell’altra parte, che si è opposto alla richiesta di compensazione delle spese di lite assumendo che i predetti documenti sono privi di validità probatoria, i Collegio ritiene che non risulti adeguatamente dimostrato il fatto che determinerebbe la cessazione della materia del contendere. Questa infatti si verifica solo quando il fatto sopravvenuto, che elimina le ragioni di contrasto tra le parti, sia da esse pacificamente accettato ovvero risulti comunque provato in modo certo. La relativa richiesta va quindi disattesa.

La deduzione del ricorrente non può tuttavia essere considerata priva di effetto ai fini della decisione del ricorso. Le condizioni dell’azione, tra cui campeggia l’interesse ad agire, debbono essere accertate dal giudice non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 16341 del 2009; Cass. n. 16150 del 2010). La circostanza che la stessa ricorrente rappresenti che, dopo la proposizione dell’impugnazione, è intervenuta una situazione di fatto che rende la statuizione di merito impugnata ormai superata, chiedendo che, in forza di essa, questa Corte adotti una pronuncia diversa rispetto a quella consistente nella decisione sul merito del ricorso, non è, sotto il profilo considerato, senza effetto a fini della permanenza dell’interesse all’impugnazione. Assumendo l’intervenuta demolizione della costruzione, fatto potenzialmente idoneo a superare ogni contrasto tra le parti, e chiedendo una pronuncia diversa da quella di decisione del proprio ricorso, la ricorrente ha infatti rappresentato un fatto e manifestato nel contempo un’intenzione incompatibili con la sua originaria richiesta, avanzata con la proposizione del ricorso, di cassazione della sentenza impugnata, dimostrando di non coltivare più interesse a tale pronuncia. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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