Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9487 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8536/2008 proposto da:

ARIT SRL GESTIONE ENTRATE COMUNE DI SCANZANO JONICO in persona

dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO

Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA LUCANA SVIL INNOVAZIONE AGRICOLTURA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2007 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 18/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI BENEDETTO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Matera l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici per l’anno 2002, che la A.RI.T. Società di Gestione delle Entrate del Comune di Scanzano Jonico le aveva fatto notificare per un’area fabbricabile, sita in quel territorio. Esponeva che l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che essa era subentrata “ex lege” all’ente ESAB, e pertanto costituiva un’articolazione della regione Basilicata, ancorchè munita di personalità giuridica, sicchè avendo fini istituzionali di carattere pubblico, tale bene doveva ritenersi esente dalla relativa imposizione.

Instauratosi il contraddittorio, la concessionaria alla riscossione resistente contestava la fondatezza dell’atto introduttivo, in quanto tale Agenzia di Sviluppo si diversificava notevolmente dall’ente regione; nè le norme agevolative od esentative possono avere interpretazione analogica o comunque estensiva in materia fiscale.

Quella commissione accoglieva il ricorso con sentenza n. 156 del 2005.

Avverso la relativa decisione l’Arit proponeva appello, cui l’appellata società resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 135 del 19.10.2007, osservando che l’Alsia, sebbene abbia una diversa soggettività ed autonomia gestionale, tuttavia costituisce pur sempre un “organismo strumentale e tecnico della regione”, di cui perciò assume la stessa posizione ai fini fiscali.

Contro questa pronuncia l’Arit ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

La società Alsia non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rilevato:

che l’atto di impugnazione non è stato notificato compiutamente all’intimata, posto che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini della legittimità della notificazione del gravame, e che ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’udienza odierna;

ritenuto:

che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. (o art. 143) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ;

che in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

che tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cfr. anche Cass. Sez. Un. N. 16354 del 2007, N. 13954 del 2006);

che nel caso in esame tale avviso non risulta prodotto in atti, sicchè deve dedursene che il rapporto processuale non è stato instaurato in questa fase con l’intimata Alsia, e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

che le spese di questa fase non vanno liquidate, posto che questa non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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