Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9487 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. un., 04/04/2019, (ud. 05/06/2018, dep. 04/04/2019), n.9487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 507-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO STERN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso il D.P.R. (reso su parere del Consiglio di Stato n. 736/2016)

depositato il 19/8/16, nonchè ogni atto provvedimento o parere ad

esso prodromico e segnatamente il D.P.R. (reso su parere del

Consiglio di Stato n. 4204/14) depositato il 10/4/15;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2018 dal Presidente Dott. BIAGIO VIRGILIO.

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato Paolo Tomassini per delega dell’avvocato Paolo

Stern.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del febbraio 2002 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico del ricorrente contro il provvedimento dell’Ufficio della motorizzazione civile di Udine che aveva disposto, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., la revisione della sua patente di guida.

Con D.P.R. 10 marzo 2015, il ricorso, su conforme parere del Consiglio di Stato, fu dichiarato irricevibile per tardività.

Il C. propose, quindi, ulteriore ricorso straordinario per la revocazione di tale decreto.

Il ricorso, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile con decreto presidenziale del 19 agosto 2016, in quanto estraneo alle fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 15.

2. Avverso quest’ultimo provvedimento (“nonchè ogni atto provvedimento o parere ad esso prodromico e segnatamente il D.P.R. (…) depositato il 10/03/2015 e notificato il 17/04/2015”), il C. propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., subordinato all’accoglimento da parte di questa Corte della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorrente deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente, come detto in narrativa, premette, “con efficacia assorbente”, che il ricorso “è subordinato all’auspicato accoglimento da parte di codesta Ecc.ma Corte di cassazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato” in proprio favore (già presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e da questo rigettata).

1.2. Il ricorso va esaminato nel merito, dovendosi ritenere tale condizione come non apposta e la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inammissibile.

Va, infatti, ribadito il principio secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione; nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. 13/5/2009, n. 11028; 12/11/2010, n. 23007).

2.1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, il “difetto di giurisdizione dell’autorità amministrativa (Presidente della Repubblica), sia pure in sede paragiurisdizionale, in materia demandata alla giurisdizione del giudice ordinario”.

Sostiene che il provvedimento di revisione della patente di guida, emesso ai sensi dell’art. 128 C.d.S., ha natura sanzionatoria e, pertanto, la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità di tale provvedimento investe una posizione di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

2.2. Va premesso che l’oggetto del ricorso deve ritenersi circoscritto al D.P.R. 19 agosto 2016 (notificato il 20 ottobre 2016), reso – come detto in narrativa sul ricorso per revocazione proposto avverso il D.P.R. 10 marzo 2015: rispetto a questo sono, infatti, scaduti i termini di impugnazione e non può certo valere ad evitare tale decadenza il fatto che il ricorrente tenda a coinvolgere in causa anch’esso, quale atto “prodromico” a quello tempestivamente impugnato.

Così precisato l’ambito del giudizio, il ricorso è inammissibile.

Deve ribadirsi, infatti, che, in sede di ricorso per cassazione avverso il D.P.R. pronunciato, su conforme parere del Consiglio di Stato (dal quale ripete la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale: Cass., Sez. U., 19/12/2012, n. 23464; 5/10/2015, n. 19786), in relazione ad impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (cfr., da ult., Cass., Sez. U., 27/2/2017, n. 4879, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, in quanto il giudice contabile non aveva affermato l’estraneità alla propria giurisdizione della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1, ma si era limitato ad osservare che non ricorreva detta ipotesi; in precedenza, in relazione a sentenze del Consiglio di Stato, v. Cass., Sez. U., 23/7/2014, n. 16754, e 27/1/2016, n. 1520).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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