Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9486 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 23946/05) proposto da:

E.G.; E.R.; ES.Gi.; E.

D. tutti eredi di B.M. parti rappresentate e

difese dall’avv. MUSTO Domenico del Foro di Napoli ed elettivamente

domiciliate presso lo studio dell’avv. Claudio Colini in Roma, Via

Pinerolo n. 22, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

C.C.;

– intimata –

nonchè nei confronti di:

C.A., in proprio e quale genitore esercente la

potestà genitoriale sui figli minori M., D. e

CA.Gi.; C.S. parti tutte aventi causa

da C.C. giusta donazione del 22.7.98 rappresentate e

difese dall’avv. Domenico Pone e con il medesimo elettivamente

domiciliate in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso lo

studio dell’avv. Stefania Iasonna, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3444/04,

pubblicata il 2/12/04 e notificata il 14/6/2005õ;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza Pubblica del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C., proprietaria di un fondo in agro di (OMISSIS), citò nel 1983 innanzi al Tribunale di Napoli B. M. per sentir dichiarare che costei non aveva diritto di esercitare il passaggio su un viottolo interno ai possedimenti dell’esponente, e per inibire alla medesima detto uso, condannandola nel contempo al risarcimento dei danni. La convenuta si costituì e, premesso di esser riuscita vittoriosa da un precedente giudizio possessorio intentato contro la C. allorchè quest’ultima le aveva intercluso il passaggio conteso, sostenne che lei stessa dal momento dell’acquisto del terreno – 1980 – ed i propri danti causa da tempo immemorabile avrebbero utilizzato il sentiero sia a piedi che con mezzi meccanici, chiedendo di conseguenza l’accertamento dell’usucapione della relativa servitù; in via subordinata propose domanda di costituzione di servitù coattiva a causa dell’interclusione del fondo.

Il Tribunale di Nola – al quale era stata nel frattempo riassegnata la causa per competenza – con sentenza pubblicata il 7 maggio 2002 accolse la domanda di negatoria servitutis come pure le richieste risarcitorie; la Corte di Appello di Napoli, adita da G., R., Gi. e E.D., eredi della B., pronunziando sentenza 3444/2004, respinse il gravame regolando le spese.

La suddetta Corte territoriale pose a base della propria decisione: 1 – la considerazione che l’esito del precedente giudizio possessorio non poteva costituire giudicato in merito all’esistenza della sena tu di passaggio fatta valere dalla B.; 2 – il rilievo che doveva attribuirsi alle prove testimoniali, dalle quali sarebbe emerso che i danti causa della B. avevano esercitato il passaggio senza l’animus domini necessario all’usucapione; 3 – l’assenza di opere visibili e stabili rivelataci della pretesa servitù; 4 – le risultanze di una consulenza tecnica di ufficio in merito alla pretesa – e non riscontrata dall’ausiliare – interclusione del fondo (al fine dell’accoglimento della domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva).

Contro tale decisione gli E. hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi; si sono costituiti, con controricorso, C.A. agente in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori M., D. e Ca.Gi., nonchè C.S., asserendo di esser tutti aventi causa da C.C. a seguito di atto di donazione del 1998; quest’ultima non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione o falsa applicazione degli artt 324, 329 e 112 c.p.c. e art. 2909 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) riproponendo l’eccezione di preclusione pro judicato, già disattesa dai giudici di merito.

1/a – Il motivo è inammissibile non solo per la sua formulazione – vi è incongruenza logica tra il vizio di motivazione – oltre tutto cumulativamente esposto nelle sue tre astratte manifestazioni – e quello di violazione o falsa applicazione di legge; ma soprattutto perchè le parti ricorrenti non esplicitano la ragione della non condivisibilità dell’assunto della Corte territoriale – secondo la quale il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non sarebbe stato idoneo a far stato, in merito ai presupposti della pretesa usucapione della servitù di passaggio – limitandosi a mettere in evidenza la presunta contraddittorietà della condotta tenuta da controparte nel giudizio possessorio rispetto alla linea difensiva adottata nel presente procedimento.

2 – Con il secondo motivo viene dedotta la “inalazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.; art. 1061 c.c.; art. 1073 c.c.;

art. 1075 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sulla base di una critica alla valutazione delle testimonianze esaminate: anche detto motivo introduce inammissibilmente una critica di merito ad una sentenza che è congruamente e logicamente motivata, tendendo a sostituire alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice del merito una propria, con essa configgente.

3 – Con il terzo motivo i ricorrenti assumono l’esistenza di una “violazione degli artt. 1051, 1052, 1038 e 1053 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” criticando le conclusioni del CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado in merito all’interclusione del fondo – che l’ausiliare escluse – assumendo che lo stesso CTU non avrebbe dato compiuta risposta a tutti i quesiti sottopostigli, tra i quali anche quelli relativi alla interclusione solo relativa – per gli effetti dell’applicazione della servitù coattiva di cui all’art. 1052 cod. civ..

3/a – Anche questo motivo è inammissibile perchè viene posto a dimostrazione della fondatezza della richiesta subordinata ex art. 1052 cod. civ., che fu però dichiarata a sua volta inammissibile dalla Corte territoriale perchè avanzata solo in sede di comparsa conclusionale (cfr. fol. 10 della gravata decisione) con decisione che non ha formato oggetto di censura in questa sede; il mezzo difetta comunque di autosufficienza in quanto – essendo stata effettuata la CTU in primo grado – omette di esporre se ed in quali termini le conclusioni dell’ausiliare, in ipotesi, fatte proprie dal Tribunale, abbiano poi formato oggetto di motivi d’appello, impedendo dunque a questa Corte la preliminare delibazione della loro attinenza al solo giudizio di gravame.

4 – Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della “violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697 e 1144 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione” assumendo che la Corte distrettuale avrebbe confermato la sentenza del giudice di primo grado in merito alla ritenuta tolleranza al passaggio esercitato dai danti causa della B. con motivazioni “lacunose, contraddittorie, prive di senso logico ed alieno da riscontro oggettivo relativo alle risultanze istruttorie” (così fol.

16 del ricorso).

4/a – Anche in questo caso il motivo è inammissibile sia in quanto in contraddizione con le premesse di diritto da cui parte (denunziandosi, come già visto in precedenza, vizi contemplati in via alternativa dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sia perchè non è sindacabile in sede di legittimità – nella prospettiva del vizio di motivazione – la scelta della Corte distrettuale di attribuire valore rilevante ai fini del decidere ad alcune emergenze istruttorie piuttosto che ad altre, in presenza di una compiuta e coerente motivazione – che non deve necessariamente avere ad oggetto l’esame di tutte le argomentazioni difensive esposte dalle parti (cfr. ex multis: Cass. 10.657/2010; Cass. 18.119/2008; Cass. 15.489/2007;

Cass. 7972/2007).

5 – Il ricorso va dunque respinto e le parti soccombenti condannate al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, secondo la quantificazione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controricorrenti, liquidandole in 1.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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