Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9486 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22681/2012 R.G. proposto da:

Immobiliare San Marco S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Glauco

Castellani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Cola di Rienzo, n. 180;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 31/01/12 depositata il 12 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2017

dal Consigliere IANNELLO Emilio;

udito l’Avvocato dello Stato Bachetti Massimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 12/3/2012 la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, dichiarava legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), aveva determinato, nei confronti della Immobiliare San Marco S.r.l., un maggior imponibile, ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2006, sulla base di dati emersi in sede istruttoria e da interrogazioni dell’anagrafe tributaria.

Ritenevano, infatti, i giudici d’appello, incontestabile la rilevanza presuntiva dei prestiti infruttiferi concessi dei soci nei mesi di marzo e maggio del 2006, pari a complessivi Euro 55.800,00 a fronte di un loro reddito complessivo imponibile di Euro 87.926,00; ciò, peraltro, nel contesto di altre presunzioni che, sebbene “in parte non valorizzabili” e “di per sè non significative”, contribuivano “a connotarle come gravi, precise e concordanti”.

2. Avverso tale decisione la società contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di motivare sulla eccepita violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, asseritamente discendente dalla mancata allegazione del contratto di mutuo menzionato nell’avviso di accertamento a fondamento della presunzione di maggiori imponibili.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. attribuito rilievo indiziario a fatti anteriori al periodo d’imposta (le continue perdite denunciate per oltre un decennio, dal 1995 al 2006); per avere ritenuto ingiustificato tale andamento negativo della gestione, omettendo di considerare le condizioni particolari delle unità immobiliari cui si riferisce l’accertamento, facenti parte del complesso condominiale denominato “residenza T.”, interessato dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia da esondazioni del confinante fiume (OMISSIS) e dal conseguente blocco delle vendite; per avere altresì attribuito rilevanza al finanziamenti concessi dai soci nell’anno 2006, omettendo di considerare che essi derivavano da risorse proprie del solo socio T.V. e non erano comunque riferibili alla società; per avere altresì attribuito rilievo alle risultanze degli studi di settore, non considerando che non era stato effettuato alcun contraddittorio in merito; per avere, infine, ritenuto legittimamente utilizzati i dati rivenienti da contratto di mutuo stipulato dagli acquirenti di una delle unità immobiliari, non considerando che lo stesso non era allegato all’atto, nè ne erano indicati gli estremi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la C.T.R. tenuto conto del fatto che il Borsino Immobiliare contiene dei valori minimi e massimi per cui il buonsenso suggeriva l’adozione del criterio della media in luogo del valore massimo scelto dall’ufficio impositore e per non aver inoltre preso in considerazione i valori, maggiormente attendibili, elaborati dall’Agenzia del territorio, O.M.I., applicando i quali sarebbe emersa l’insussistenza dei maggiori corrispettivi presunti in relazione alla vendita di due appartamenti.

4. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso.

E’ noto che, secondo indirizzo consolidato, il sindacato sulla completezza e coerenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si riferisce soltanto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e non può riguardare invece mere questioni o punti. E’ da rammentare infatti che trova applicazione nella fattispecie, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c. nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, discendendone che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo e non già un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Ne discende ulteriormente che, in ricorso, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti (Cass. 29/07/2011, n. 16655).

Nel caso di specie accade per l’appunto che venga prospettata, inammissibilmente, non un fatto controverso, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma una mera questione o argomentazione, quella della asserita nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione di un contratto ivi richiamato, così dunque sostanzialmente deducendosi una omessa (o erronea) motivazione in diritto, laddove il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può che riguardare i vizi della motivazione in fatto.

5. La L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, (così come l’omologo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v. Cass. 21/12/2016, n. 26487; Cass. 26/09/2014, n. 20419; cfr., anche, circ. Agenzia entrate 14 aprile 2010, n. 18).

Nella fattispecie in esame la C.T.R. si è adeguata alla normativa vigente ed al principio sopra enunciato, avendo ritenuto legittimo l’accertamento in quanto fondato non sulla presunzione semplice del valore normale ma su una serie di elementi indiziari dotati nel complesso dei caratteri richiesti della gravità, precisione e concordanza.

Una tale motivazione si sottrae pertanto alla censura di violazione di legge, costituendo l’apprezzamento circa la ricorrenza di elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge perchè siano valorizzati come fonti di presunzione, giudizio di merito sindacabile, se del caso, sul piano della congruità ed adeguatezza della motivazione, oltre che del rispetto dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. 09/01/2014, n. 245; Cass. 14/05/2005, n. 10135; Cass. 05/07/2013, n. 16831): tutti profili però non oggetto di censura con il motivo in esame.

6. E’ infine inammissibile o, comunque, infondato anche il terzo motivo.

Occorre al riguardo ribadire che – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante, come detto, dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, – il vizio di motivazione si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato, insufficiente o contraddittorio esame di “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Tale vizio non può invece consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass. 14/3/2006, n. 5443; Cass. 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce, infatti, al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. 7/3/2006, n. 4842;. Cass. 27/4/2005, n. 8718).

Appare chiaro che, invece, la censura svolta dalla ricorrente si muove in una prospettiva del tutto diversa. Non si segnala, infatti, l’esistenza di elementi non considerati, ma solo si contesta la valutazione che di uno di tali elementi è stata data dai giudici di merito.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

E’ appena il caso dunque di soggiungere che, comunque, la critica mossa non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale invero, lungi dall’omettere alcuna valutazione circa il rilievo attribuibile ai valori desumibili dal c.d. Borsino Immobiliare, fonda il giudizio di legittimità dell’atto impositivo sul rilievo che lo stesso risultava adeguatamente basato su una serie di ulteriori elementi presuntivi – primo fra i quali l’erogazione da parte dei soci di prestiti infruttiferi concessi dei soci nei mesi di marzo e maggio del 2006, pari a complessivi Euro 55.800,00 a fronte di un loro reddito complessivo imponibile di Euro 87.926,00, nel complesso ritenuti dotati dei caratteri di gravità precisione e concordanza – in essi ricomprendendo bensì anche lo scostamento dei prezzi di cessione dai valori del Borsino Immobiliare, ma solo quale elemento concorrente di per sè esplicitamente valutato come non decisivo.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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