Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9486 del 11/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9486 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18’901-2012 proposto da:
BOSCARINO GIUSEPPE BSCGPP50E21H163N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo
studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO MAUCERI;
– ricorrente –

2015
469

contro

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DISCIPLINA NOTAI
SICILIA, CONSIGLIO NOTARILE CATANIA, PROCURATORE
GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE

Data pubblicazione: 11/05/2015

CORTE APPELLO PALERMO;

Intimati

avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato MAUCERI Francesco, difensore del
ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso e
delle difese esposte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE che ha concluso per la
prgAdtMeione della sanzione0, in subordine per il
rigetto del ricorso.

consiglio del 10/03/2015 dal Consigliere Dott.

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
..

Con decisione del 12-1-2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai della
Sicilia dichiarava il notaio Giuseppe Boscarino, con sede in Catania, responsabile dei fatti
contestatigli e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 144 della L.N.,

Il notaio Boscarino era stato incolpato della violazione dell’art. 28 della L.N. in relazione all’art. 138
secondo comma della stessa legge, per avere stipulato l’atto di compravendita in data 20-5-2008
malgrado il terreno venduto da Concetta Privitera ad Antonio Claudio Guerra e Concetta Fichera
(un fondo di circa 222 mq. sito nel Comune di Catania, Contrada 1Vaccorizzo”) fosse stato oggetto,
prima della stipula dell’atto pubblico, dei seguenti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18 della
legge 28-2.1985 n. 47 in materia di lottizzazione abusiva:
3

1) ordinanza sindacale di sospensione dei lavori del 23-1-1990 e notificata alla venditrice
3

Privitera il 27-1-1990;
2) trascrizione della suddetta ordinanza nei pubblici registri immobiliari il 21-3-1990 a favore
del Comune di Catania e contro la Privitera;
3) ordinanza sindacale di acquisizione del lotto di terreno in questione al patrimonio del
Comune di Catania del 26-8-1991 e notificata alla Privitera il 3-9-1991.

A seguito di reclamo da parte del Boscarino cui resisteva il Consiglio Notarle di Catania la Corte di
Appello di Palermo con sentenza del 20-2-2012, in parziale riforma della decisione impugnata, ha
ridotto la sanzione pecuniaria applicata al Boscarino ad euro 10.500,00 ed ha dichiarato
interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

2

i
L

gli applicava la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00.

La Corte territoriale ha anzitutto esaminato il motivo di gravame con il quale il Boscarino aveva
..

invocato la sentenza penale del Tribunale di Catania del 6-7-2011, divenuta irrevocabile 1 1 1-102011, con la quale era stata dichiarata in via incidentale l’illegittimità dell’ordinanza sindacale di
sospensione dei lavori del 23-1-1990 e dell’ordinanza sindacale di acquisizione del lotto di terreno

lottizzazione abusiva di terreni, per espressa previsione dell’art. 17 ultimo comma della L. 28-21985 n. 47, le disposizioni relative all’ordinanza sindacale di sospensione erano applicabili solo ai
frazionamenti presentati agli Uffici del Catasto dopo l’entrata in vigore della legge medesima, e
che il frazionamento del terreno nella fattispecie era stato effettuato in epoca anteriore alla
entrata in vigore della suddetta legge; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto che tali valutazioni
sulla legittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori non assumevano valore decisivo
ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al notaio Boscarino, considerato che la
nullità degli atti di vendita prevista dagli artt. 1418 c.c. e 18 L. 28-2-1985 n. 47 non è riservata alle
sole ipotesi di vendita di lotti per i quali sia stata notificata e trascritta l’ordinanza sindacale di
sospensione, ma è più generalmente disposta per le aree facenti parte di una lottizzazione
abusiva; in sostanza, anche se l’ordine di sospensione doveva essere revocato dal Sindaco del
Comune di Catania per ragioni di ordine formale, l’atto pubblico di compravendita stipulato il 20-52008 era comunque affetto da nullità; d’altra parte la trascrizione dell’ordinanza sindacale del 231-1990 (poi cancellata, ma con effetto ‘ex nuncl, aveva posto il notaio Boscarino nelle condizioni
di rendersi conto delle vicende giuridiche relative al terreno appartenente a Concetta Privitera, ed
inoltre la regolarità della condotta del notaio, ai fini disciplinari, doveva essere valutata con
riferimento alla situazione esistente al momento della stipula dell’atto.

Con riferimento poi alla entità della sanzione inflitta, la sentenza impugnata, tenuto conto della
peculiarità dei fatto e della effettiva gravità della violazione commessa dal notaio Boscarino, ha
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in questione al patrimonio del Comune di Catania del 26-8-1991, posto che in materia di

ritenuto di ridurre la sanzione pecuniaria ad euro 10.500,00 (ossia in misura di poco superiore al
minimo edittale previsto dall’art. 144 secondo comma del D. LGS. 1-8-2006 n. 249); la Corte
territoriale, inoltre, esaminando l’istanza del reclamante per l’irrogazione di una sanzione
inferiore, sul rilievo che il Consiglio Notarne di Catania aveva chiesto l’applicazione della sanzione

112 c.p.c. è applicabile nel processo civile, basato sul principio dispositivo, mentre non trova una
piena applicazione nel procedimento disciplinare nei confronti dei notai; in particolare la
CO.RE .DI., che non è vincolata alle richieste del Consiglio Notarne, non può comunque applicare
sanzioni inferiori al minimo previsto dalla legge.

Per la cassazione di tale sentenza il Boscarino ha proposto U-r)- ricorsa articolata in quattro motivi;
nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Questa Corte con ordinanza del 6-6-2013 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, concedendo a tal fine il
termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ed ha rinviato la causa a nuovo
ruolo; il ricorrente ha ottemperato puntualmente a detta ordinanza.

Questa Corte con successiva ordinanza del 10-2-2014 ha rinviato nuovamente la causa a nuovo
ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione

di

legittimità

costituzionale dell’art. 146 primo e secondo comma della L 16-2-1913 n. 89 come sostituito
dall’art. 29 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249 per eccesso di delega in riferimento all’art. 76 Cost. ed ai
principi e criteri direttivi di cui all’art. 7 della L. 28-11-2005 n. 246 e, segnatamente, al comma
primo lett. e), n. 3, il quale concerne unicamente la previsione della sospensione della prescrizione
in caso di procedimento penale, mentre non riguarda la disciplina dell’interruzione della

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di euro 3.000,00, cosicché la CO.RE.DI. aveva pronunciato “ultra petita”, ha affermato che l’art.

prescrizione (in precedenza non prevista), né l’allungamento del relativo termine (da quattro a
cinque anni).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve prendere anzitutto atto della sentenza della Corte Costituzionale del 6-10-2014 n.

cosicché non si pone nella fattispecie un possibile profilo di prescrizione dell’illecito disciplinare
contestato al notaio Boscarino; a tale ultimo riguardo deve rilevarsi l’infondatezza del diverso
assunto sostenuto dal Pubblico Ministero sulla base del rilievo che, dopo la decisione del 12-12010 della COREDI della Sicilia, sarebbe ormai decorso un nuovo termine quinquennale di
prescrizione senza ulteriori atti interruttivi, posto che non rileverebbe in proposito la sentenza
della Corte di Appello di Palermo del 20-2-12, in quanto ai sensi dell’art. 146 della L. N. lo

prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e delle decisioni
che applicano una sanzione disciplinare’, e che la sanzione disciplinare viene irrogata soltanto
dalle COREDI e non dalle Corti territoriali; tale convincimento invero trascura di rilevare che la
suddetta norma prevede che anche le Corti di Appello in sede di reclamo applicano le sanzioni
disciplinari, sia confermando, in tutto o in parte, quelle già irrogate dalle COREDI, sia irrogando
sanzioni disciplinari in riforma delle difformi decisioni delle COREDI.

Tanto premesso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 28 e 138 secondo comma della L.N. e 47 e 30 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380,
censura la sentenza impugnata perché, pur avendo preso atto dell’intervenuta sentenza penale
del Tribunale di Catania del 6-7-2011 divenuta irrevocabile l’1-10-2011, che aveva dichiarato tra
l’altro l’illegittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori sopra menzionata e della
relativa trascrizione, e dell’avvenuta cancellazione di tale trascrizione in conseguenza della
4

229 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sopra menzionata,

suddetta sentenza, ha ritenuto che il richiamato atto di compravendita era comunque affetto da
nullità, avuto altresì riguardo al fatto che, ai fini disciplinari, le regolarità della condotta del notaio
doveva essere valutata al momento della stipula dell’atto.

Il Boscarino rileva sotto un primo profilo che la trascrizione in oggetto era priva di adeguata

sospensione e l’ordine di demolizione di lavori in essa genericamente riferiti non erano
idoneamente specificati, e che non vi era alcun espresso riferimento all’ipotesi di lottizzazione
abusiva; inoltre la Corte territoriale, non avendo ritenuto rilevante la richiamata sentenza penale
del Tribunale di Catania, non ha considerato che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 la
sanzione disciplinare a carico del notaio per aver ricevuto atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 si
applica soltanto agli atti “non convolidabili”, ipotesi non sussistente nella fattispecie alla luce del
fatto che la suddetta trascrizione era stata privata di qualsiasi efficacia ed era stata dichiarata
illegittima per l’assenza dei suoi presupposti, in quanto i lavori ed i frazionamenti in questione non
erano risultati assoggettabili alla disciplina sopra riportata.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che
il giudice di appello ha affermato in termini apodittici la tesi dell’efficacia “ex nunc” dell’ordine di
cancellazione della trascrizione sopra menzionata, e che invece non ha adeguatamente affrontato
il tema relativo alla nullità owero alla inidoneità alla convalida dell’atto rogato dall’esponente,
atto che era valido ed efficace, o quantomeno convalidabile, essendo state definitivamente
accertate l’illegittimità e l’inefficacia della trascrizione posta a base del procedimento disciplinare.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

Come più sopra già esposto, la Corte territoriale ha ritenuto che le valutazioni espresse dal
Tribunale di Catania con la sentenza penale del 6-7-2011 divenuta irrevocabile l’1-10-2011 — con la
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esplicitazione e di susseguenti annotazioni tali da renderla in concreto pregiudizievole, che la

:
4

quale era stata dichiarata in via incidentale l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori
del 23-1-1990 e dell’ordinanza sindacale di acquisizione del [otto di terreno in questione al
patrimonio del Comune di Catania del 26-8-1991, con la conseguente cancellazione della
trascrizione della suddetta ordinanza sindacale di sospensione dei lavori — erano ininfluenti ai fini

degli atti di vendita prevista dagli artt. 1418 c.c. e 18 L. 28-2-1985 n. 47 non risulta riservata alle
sole ipotesi di vendita di lotti per i quali sia stata notificata e trascritta [‘ordinanza sindacale di
sospensione delle opere in corso, ma è più generalmente disposta per le aree facenti parte di una
lottizzazione abusiva, atteso che, come affermato nella stessa sentenza penale del Tribunale di
Catania, la lottizzazione abusiva rileva anche per condotte di cessione poste in essere prima
dell’entrata in vigore della L 28-2-1985 n. 47.

Orbene occorre premettere che in materia di lottizzazione abusiva la normativa di riferimento ha
registrato significativi mutamenti, posto che l’art. 28 della legge 17-8-1942 n. 1150 vietava di
procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio senza fa preventiva autorizzazione dell’autorità
comunale, e che l’art. 41 lettera a) della stessa legge configurava come reato contravvenzionale
l’inosservanza di tale divieto, nulla prevedendo peraltro circa la validità degli atti e negozi giuridici
di diritto privato attraverso i quali la lottizzazione abusiva fosse stata realizzata; l’evoluzione della
normativa in direzione della necessità dell’espressa previsione della invalidità dei negozi giuridici
volti ad attuare una lottizzazione non autorizzata è sfociata poi nell’art. 10 quarto comma della L
6-8-1967 n. 765 con il quale, così modificandosi l’art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150, è stata per
la prima volta sancita tale invalidità, peraltro in termini tali da legittimare il convincimento che si
sia voluta in realtà configurare una ragione di annullabilità del negozio invocabile unicamente
dall’acquirente (Cass. 23-5-1990 n. 4655); successivamente l’art. 18 commi settimo e nono della L
28-2-1985 n. 47 ha previsto la nullità assoluta degli atti traslativi di lotti di terreno in relazione ai
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della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al notaio Boscarino, considerato che la nullità

quali, con provvedimento sindacale emesso a seguito della accertata mancanza della prescritta
autorizzazione, la lottizzazione intrapresa sia stata sospesa.

Tanto premesso, e ribadito che, come espressamente previsto dall’art. 41 lettera a) della L. 17-81942 n. 1150, anche in epoca antecedente alla entrata in vigore della L 28-2-1985 n. 47, la

secondo l’orientamento della giurisprudenza penale di questa Corte, il reato di lottizzazione
abusiva previsto dalla L. 28-1-1977 n. 10 art. 17 lettera b), ultima ipotesi, comprende i casi di
frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato,
realizzato attraverso l’utilizzazione abusiva del territorio, e che quindi la lottizzazione abusiva
rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17-3-1985,
data di entrata in vigore della L 28-2-1985 n. 47 (Cass. penale 8-4-2010 n. 13215).

:

Orbene nella fattispecie deve evidenziarsi che il terreno oggetto dell’atto di compravendita del 20-

_

5-2008 proveniva da una lottizzazione abusiva posta in essere anteriormente all’entrata in vigore
della L. 28-2-1985 n. 47, costituente reato già a partire dalla L. 17-8-1942 n. 150, e che la
contestazione elevata al notaio Boscarino consiste nell’aver rogato il suddetto atto di
compravendita allorché l’art. 18 della L. 28-2-1985 n. 47 sanciva la nullità assoluta degli atti di
alienazione di lotti di terreno derivanti appunto da una lottizzazione abusiva; in altri termini l’atto
di compravendita suddetto, pur riferendosi ad un terreno oggetto di lottizzazione abusiva in epoca
antecedente all’entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47, è stato rogato nella vigenza di tale legge,
cosicché ffratione temporis” esso è affetto da nullità assoluta.

E’ pur vero che l’art. 18 settimo comma della suddetta legge condiziona detta nullità all’ordinanza
del Sindaco che accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, e che nella fattispecie detta ordinanza è stata dichiarata illegittima dalla
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lottizzazione abusiva era configurata come un reato contrawenzionale, deve aggiungersi che,

sopra richiamata sentenza penale del Tribunale di Catania per ragioni di carattere formale; e
tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto che la trascrizione della predetta ordinanza, poi cancellata
con effetti “ex nunc”, avrebbe dovuto porre il notaio Boscarino nella condizione di rendersi conto
delle vicende giuridiche del terreno di proprietà della Privitera, atteso che la regolarità della

che le valutazioni riservate al notaio con riferimento alla validità dell’atto devono effettuarsi con

un giudizio “ex unte”, per non esporre le parti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla
stipula di un atto nullo; orbene tale convincimento è frutto di un apprezzamento di fatto sorretto
da logica e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, considerato altresì che
effettivamente il divieto imposto al notaio dall’art. 28 della LN. di ricevere atti espressamente
proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell’atto rogato dal
professionista, in quanto la ricezione dell’atto stesso segna il momento di consumazione
istantanea dell’illecito.
..

Con il terzo motivo il Boscarino, deducendo violazione degli artt. 138 bis-144-153 e 156 bis della
L.N. – 112 c.p.c. e 24 Cost., assume che la Corte territoriale, nei disattendere il motivo di appello
con il quale l’esponente aveva chiesto una riduzione della sanzione pecuniaria applicata sul rilievo
che il Consiglio Notarile di Catania aveva chiesto l’applicazione della sanzione di euro 3.000,00, ha
ritenuto erroneamente inapplicabile ai procedimento disciplinare riguardante i notai il principio
della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; inoltre rileva che erroneamente il giudice di
appello ha ritenuto che l’ipotesi ascritta al ricorrente fosse riconducibile all’art. 144 secondo
comma della L.N. come riformato dall’art. 26 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249, che invero riguarda le
diverse responsabilità sancite dal precedente art. 138 bis (relative ad illecite iscrizioni nel registro
delle imprese di delibere ed atti societari), mentre al ricorrente erano state addebitate le ipotesi di
responsabilità previste dagli artt. 28 e 138 secondo comma della L.N. richiamate dall’art. 47 del
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condotta del notaio, a fini disciplinari, deve essere valutata al momento della stipula dell’atto, e

-t

D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (ricevimento ed autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli
,

artt. 46 e 30 del medesimo D.P.R. e non convalidabili); a tali ipotesi, ricorrendo, come nella specie,
le circostanze attenuanti, si applica il primo comma del citato art. 144 con la previsione di un
minimo edittale di euro 516,00.

non ha esaminato la disciplina normativa richiamata nel precedente motivo e
contraddittoriamente, pur avendo dichiarato di voler applicare una sanzione prossima al minimo,
ha applicato una sanzione tendente al massimo.

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati nei
limiti che saranno ora chiariti, e devono quindi essere accolti per quanto di ragione.

Come sopra già esposto, la Corte territoriale, con riferimento all’entità della sanzione inflitta al
2

notaio Boscarino, tenuto conto della peculiarità del fatto e della effettiva gravità della violazione
commessa, ha ridotto la sanzione pecuniaria ad euro 10.500,00, evidenziando che, in tal modo, la
misura della sanzione era di poco superiore al minimo edittale di cui all’art. 144 secondo comma
del D. LGS. 1-8-2006 n. 249; orbene l’art. 144 secondo comma ora menzionato prevede che “Perle

infrazioni di cui all’art. 138 bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1 del
presente articolo, il notaio è assoggettato ad un’unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due
terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138 bis, comma 1”, e quindi si ricollega
alle infrazioni previste da quest’ultima norma (riguardanti l’ipotesi del notaio che chiede
l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio
verbalizzate, o di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge), infrazioni estranee all’addebito
contestato all’attuale ricorrente, riguardante la violazione dell’art. 28 della L.N.; pertanto la
9

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello

riduzione della sanzione pecuniaria è stata erroneamente effettuata mediante l’applicazione di
disposizioni di legge estranee alla fattispecie.

È invece infondato il profilo di censura relativo all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che
in tema di procedimento disciplinare a carico di notai, le conclusioni formulate dall’organo che

sostituito dall’art. 39 del d. Igs. 1-8-2006 n. 249), riguardano l’esito finale dell’iniziativa disciplinare
promossa ed il trattamento sanzionatorio proposto, senza che la commissione di disciplina ne
rimanga vincolata, con la conseguenza che la sanzione richiesta, sia essa esatta od erronea,
generica o mancante, non determina alcun effetto sull’atto terminale del procedimento
disciplinare (Cass. 25-9-2014 n. 20260).

Pertanto in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della questione relativa alla
t

richiesta del ricorrente di riduzione della sanzione pecuniaria irrogata.

r

Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., assume che anche il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle
spese del giudizio dovrà essere riformato all’esito dell’accoglimento dei precedenti motivi.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa
deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Palermo.

P.Q.M.

La Corte

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esercita la relativa azione, ai sensi dell’art. 153 terzo comma della legge 16-2 1913 n. 89 (come

Accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo,
dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la
causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di
Appello di Palermo.

il Presidente

Così deciso in Roma il 10-3-2015

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