Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9486 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25656-2019 proposto da:

ITALMEDIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE,

3, presso lo studio dell’avvocato NODARO PIERO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2187/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello contro sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta da Italmedia s.r.l. contro sanzione amministrativa irrogata da Roma Capitale, perchè proposto oltre il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17. In rapporto alla disciplina transitoria stabilita dalla stessa legge, art. 58, comma 4, il tribunale riteneva che il giudizio fosse stato instaurato dopo la data del 4 luglio 2009; e ciò in quanto il ricorso in opposizione, proposto a mezzo del servizio postale, seppure spedito e ricevuto in data precedente al 4 luglio 2009, era stato depositato solo il 18 agosto 2010 (come risultava dall’attestazione dell’ufficio) e iscritto a ruolo nel medesimo anno 2010. Secondo il tribunale, pertanto, “d’opposizione dell’appellante, in quanto proposta con ricorso depositato in data 18 agosto 2010 (v. la copertina dell’originale del fascicolo d’ufficio relativa al primo grado), ed iscritto al ruolo n. 90803 dell’anno 2010, sia rimasta soggetta all’ambito applicativo dell’art. 327 c.p.c. così come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, considerando la norma transitoria recata dalla medesima legge, art. 58, comma 1. Difatti l’appellante non può fondatamente sostenere che il giudizio di primo grado fosse pendente per puro e semplice effetto della spedizione del ricorso a mezzo posta ovvero del suo materiale recapito presso gli uffici del giudice di pace, essendo, indispensabile il suo deposito ad opera della cancelleria (attività non sostituibile da equipollente) per produrre l’investitura, del giudice, del potere dovere di provvedere sulla domanda, e così la pendenza della lite”.

Per la cassazione della sentenza Italmedia s.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura tale specifico contenuto della decisione.

Il Comune di Roma è rimasto intimato.

La causa, su proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, è stata fissata davanti alla sesta sezione civile della Suprema corte.

Il ricorso è fondato.

Cost. n. 98 del 2005 ha dichiarato incostituzionale la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzazione del servizio postale per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione.

Sulla scia di tale insegnamento è stato precisato che l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, può essere proposta anche tramite il servizio postale; in tal caso, l’opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva – alla luce dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato art. 22, comma 1, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 12932/2011).

In correlazione con tale principio, deve tenersi conto della regola secondo cui, ai fini dell’individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale – in rapporto al discrimine temporale segnato dall’inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che all’art. 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. – deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (Cass. n. 6951/2019; n. 17928/2010).

L’insegnamento della giurisprudenza costituzionale è stato recepito dal legislatore. D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, comma 6, “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.

Consegue da quanto sopra che il Tribunale di Roma, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione contro la sentenza del giudice di pace, doveva considerare, quale data di inizio della lite, quella di spedizione del ricorso contro l’ordinanza ingiunzione, non quella della materiale ricezione del medesimo da parte del cancelliere e di iscrizione a ruolo.

In accoglimento del ricorso, pertanto, si impone la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che deciderà sull’appello in persona di diverso magistrato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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