Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9486 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28571-2013 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO,

LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., (già FONDIARIA – SAI S.P.A.) P.IVA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GABBA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1002/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/12/2012, R.G.N. 884/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e accoglieva l’opposizione proposta da Fondiaria-SAI S.p.A. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Centro S.p.A., avverso il ruolo esattoriale relativo al credito vantato dall’Istituto per le sole somme aggiuntive residuate a debito una volta che la Società aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva della posizione di un dipendente già licenziato e, successivamente, reintegrato;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto da parte della Società il pagamento delle somme aggiuntive non potendo alcuna sanzione essere irrogata per il ritardato versamento della contribuzione adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima fidi iuris che caratterizza il rapporto di lavoro;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., nuova denominazione della Fondiaria-SAI S.p.A.;

che la Società ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9, in connessione con la L. n. 300 del 1970, art. 18 lamenta il superamento del principio di diritto cui ha inteso conformarsi la Corte territoriale essendo invalso il diverso indirizzo per il quale l’atto illegittimo su cui si radica il ritardato adempimento dell’obbligo contributivo non è idoneo a giustificarlo;

che il motivo del ricorso merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 19665 del 18.9.2014, secondo cui, laddove, come nel caso di specie, il licenziamento sia dichiarato inefficace o nullo, il datore di lavoro, oltre alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8;

che, pertanto, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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