Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9485 del 28/04/2011
Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 24097/05) proposto da:
L.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti SONZOGNI
Raffaella di Bergamo e Stefano Giove di Roma ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278, giusta procura in calce alla copia della sentenza
di appello;
– ricorrente –
contro
S.G.A., rappresentato e difeso dall’avv. RAVASIO
G. Carlo di Bergamo e dall’avv. Stefano Santarelli di Roma ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via
Asiago n. 8, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 295/05,
pubblicata il 18/4/05;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
15/03/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Stefano Santarelli, per la parte contro ricorrente, che
ha insistito per il rigetto del ricorso principale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.A., con preliminare datato 13 aprile 1995, promise di vendere a danni S. l’esercizio commerciale denominato Bar (OMISSIS), comprensivo di mobilio ed attrezzatura, per L. 161.500.000; il cessionario corrispose a titolo di caparra confirmatoria L. 15 milioni; non essendosi poi addivenuti alla stipula del definitivo in quanto il proprietario dei locali, concessi in affitto alla cedente, aveva manifestato la volontà di non rinnovare la locazione commerciale alla fine dell’anno in corso, entrambe le parti sarebbero addivenute alla decisione di ritenere risolto il contratto. Dal momento però che la L. non aveva inteso restituire la caparra, il S. la citò innanzi al Tribunale di Bergamo per sentir dichiarato risolto consensualmente il contratto e per far condannare la predetta alla restituzione di quanto ricevuto.
La convenuta si costituì chiedendo a sua volta la risoluzione del preliminare per esclusiva responsabilità del S. e perchè l’attore fosse condannato al risarcimento dei danni cagionatile.
Il Tribunale adito, pronunziando sentenza n. 737/2003, accertò l’intervenuta risoluzione convenzionale e condannò la L. alla restituzione della caparra; la Corte d’Appello di Brescia, decidendo con sentenza n. 295/2005 il gravame della stessa L., lo respinse, regolando di conseguenza le spese.
Contro tale decisione la L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, illustrati da memoria; il S. si è costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Vanno preliminarmente scrutinati gli elementi di ammissibilità del ricorso, sui quali, prima della discussione orale, è stata portata l’attenzione del difensore presente.
1/a – Per quanto concerne la procura speciale risulta dall’intestazione del ricorso che essa sarebbe stata rilasciata in calce alla sentenza – non notificata – di secondo grado: di essa però non vi è traccia nel suindicato atto processuale;
1/b – Va altresì osservato che comunque il conferimento del mandato non sarebbe stato stilato in calce o a margine degli atti indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3, nè vi sarebbe stato il rilascio mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata: il ricorso pertanto anche per tale ragione sarebbe stato inammissibile in quanto la Corte non ha motivo per derogare al proprio indirizzo interpretativo (da ultimo ribadito da Cass. 1710/2010 e, in precedenza, da Cass. 10446/2000) secondo il quale, “in base al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, che rechi un’indicazione generica della procura speciale rilasciata sulla copia notificata della sentenza impugnata, non essendo possibile alla controparte, in tal caso, di verificare che la procura sia stata rilasciata anteriormente (o contemporaneamente) alla notificazione del ricorso per cassazione, come richiesto dall’art. 365 c.p.c.” (così Cass. 10446/2000 citata).
2 – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con onere delle spese a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011