Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9485 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2204-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

BELEFFI;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

PROVINCIE 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

PATERNOSTER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IVAN CARIOLI;

– controricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO e

EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 863/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/08/2015, R.G.N. 1111/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Forlì aveva respinto la domanda proposta da N.M., intesa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1.3.2006 al 31.1.2007 con L.G., titolare della omonima ditta individuale, ed alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

2. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12.8.2015, in riforma della decisione impugnata, dichiarava che tra il N. ed il L. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2006 al 31.1.2007, con inquadramento del lavoratore nella categoria D del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane legno, arredamento e boschivi, e condannava parte datoriale al pagamento, in favore dell’appellante, a titolo di differenze retributive, dell’importo di Euro 4.521,20, già detratto quanto percepito dal lavoratore, oltre accessori di legge, condannando il L. anche al pagamento dei relativi contributi all’INPS;

3. la Corte rilevava come le allegazioni di parte ricorrente avessero ricevuto specifiche conferme nelle deposizioni rese dai testi quanto a contenuti, periodo, orari e modalità di lavoro e che, ai fini della qualificazione del rapporto, gli elementi di prova raccolta dimostravano come fosse il L. ad avere i contatti con i clienti, il possesso del furgone e degli attrezzi per il trasporto e montaggio dei mobili, a stabilire orari e luoghi di lavoro, sicchè nessuna autonomia era emersa a caratterizzarne l’attività svolta, essendo state descritte le mansioni del N. come prettamente esecutive e svolte secondo le direttive e l’organizzazione del L.. Il N. non aveva fornito prova di svolgimento di lavoro straordinario o festivo e non era stato contestato il richiesto inquadramento previsto dal c.c.n.l.,

sicchè, sulla base dei risultati della c.t.u. e detraendo dal dovutum quanto già percepito, residuava in favore del lavoratore la somma di Euro 4521,20, oltre accessori di legge;

4. di tale decisione domanda la cassazione il L., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito il N., con controricorso; l’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. ha rilasciato procura speciale in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. è denunziato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte omesso di valutare circostanze che impedivano di dare spazio alla richiesta avversaria e di considerare quanto emerso dall’istruttoria con riguardo alla saltuarietà della prestazione resa. Si assume che erroneamente era stata ritenuta non contestata l’allegazione di parte ricorrente sul ricevimento, per il lavoro reso da marzo a novembre 2006, dell’importo complessivo di Euro 11.400,00, laddove era stato invece eccepito nella memoria di costituzione nel giudizio di appello che, fin dalla costituzione nel corso del giudizio di primo grado, la ditta L. aveva contestato tale versamento;

2. il ricorso è inammissibile;

3. non si trascrive il contenuto della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado in spregio al principio di specificità del ricorso e non si censura il ragionamento del giudice secondo cui, oltre alla mancata contestazione, anche il tenore delle conclusioni svolte in via subordinata dal L. era tale da avallare la prospettata ricostruzione dei fatti, posto che si era chiesto, per l’ipotesi che fosse stato dato ingresso alla prospettazione avversaria, di accertare come nulla sarebbe spettato a titolo di differenze retributive, in ragione della dichiarazione di avvenuta percezione delle somme da parte del lavoratore;

4. per quant’altro è di tutta evidenza che, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, fa parte; in realtà, la critica esula dall’ambito deduttivo devolutivo della norma processuale indicata, posto che l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

5. nel caso in esame, i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale, sicchè non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dal ricorrente;

6. per tutte le svolte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

7. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo in favore del – controricorrente, nulla dovendo statuirsi nei confronti dell’INPS che non ha svolto alcuna attività difensiva;

8. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA