Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9485 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6043/2005 proposto da:

ARIT SRL in persona dell’Amministratore delegato pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONTE VERDE 15, presso lo

studio dell’avvocato DI BENEDETTO Pietro, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA LUCANA SVIL INNOVAZIONE AGRICOLTURA in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo

studio dell’avvocato PAGANELLI MAURIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PERCOCO Aldo, giusta delega a margine ;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SCANZANO JONICO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2004 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 26/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI BENEDETTO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Matera l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici per l’anno 1995, che la A.RI.T. Società di Gestione delle Entrate del Comune di Scanzano Jonico le aveva fatto notificare per un’area fabbricabile, sita in quel territorio. Esponeva che l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che essa era subentrata “ex lege” all’ente ESA, e pertanto costituiva un’articolazione della regione Basilicata, ancorchè munita di personalità giuridica, sicchè avendo fini istituzionali di carattere pubblico, tale bene doveva ritenersi esente dalla relativa imposizione.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva la carenza di legittimazione passiva, chiedendo perciò declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi della concessionaria alla riscossione, la quale contestava la ritualità dell’atto introduttivo; nel merito ne deduceva l’infondatezza, in quanto tale Agenzia di Sviluppo si diversificava notevolmente dall’ente regione; nè le norme agevolative od esentative possono avere interpretazione analogica o comunque estensiva in materia fiscale.

Quella commissione accoglieva il ricorso con sentenza n. 305 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’Arit proponeva appello, cui l’appellata società resisteva, mentre il Comune non si costituiva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 59 del 7.6.2004, osservando che l’atto impositivo generava incertezza sul destinatario del ricorso. Nel merito rilevava che l’Alsia, sebbene abbia una diversa soggettività ed autonomia gestionale, tuttavia costituisce pur sempre un “organismo strumentale e tecnico della regione”, di cui perciò assume la stessa posizione ai fini fiscali.

Contro questa pronuncia l’Arit ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

La società Alsia ha resistito con controricorso.

Il Comune di Scanzano Jonico non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale esprimeva un giudizio lacunoso in ordine all’atto impositivo, ed inoltre non delibava le varie censure che erano state prospettate con l’atto di gravame.

II motivo è inammissibile.

Infatti la ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio della sentenza impugnata sotto il profilo della nullità, per difetto di esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non invece del n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione. Inoltre la censura si appalesa generica, posto che essa non ha specificato le doglianze mosse, con l’indicazione degli atti in cui esse sarebbero state contenute, sicchè, anche sotto questo profilo, il motivo pecca di autosufficienza.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 18, giacchè la CTR non considerava che l’avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi idonei a fare individuare la società concessionaria della riscossione, per conto del Comune di Scanzano Jonico; nè questa era stata evocata in giudizio a seguito di un valido ricorso introduttivo, posto che lo era stato quel Comune, che però era carente di legittimazione passiva, e poscia, a seguito di quell’atto viziato da nullità, l’Arit veniva chiamata per l’integrazione del contraddittorio.

La censura, che si articola in due argomentazioni, non ha pregio.

A) Per la prima, il Collegio osserva che la ricorrente è carente di interesse, atteso che il giudice di seconda istanza delibava la controversia nel merito.

B) Quanto alla seconda, va rilevato che in tale materia si verte in tema di litisconsorzio facoltativo con l’ente pubblico, essendo invece necessario che comunque il concessionario all’accertamento o riscossione venga evocato in giudizio, senza che rilevi se ciò si verifichi con la notifica del ricorso introduttivo oppure a seguito di integrazione del contraddittorio.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), poichè il giudice di appello non considerava che l’Alsia sostanzialmente costituisce un ente succeduto all’Esab, con propria personalità giuridica e autonomia di gestione, e perciò non può ritenersi un’articolazione della regione. Inoltre i beni per cui l’agevolazione di che trattasi è prevista, sono tassativamente indicati quanto ai presupposti del beneficio, e devono essere strettamente connessi all’uso che gli enti in concreto ne facciano, senza che un’interpretazione delle norme agevolative in maniera analogica ovvero estensiva sia possibile in materia tributaria, trattandosi invece di disposizioni di stretta applicazione. Peraltro si trattava di un’area avente non scopi di interesse pubblico immediato, bensì prevista nel piano particolareggiato di fabbricazione, e quindi suscettibile di cessione a valore di mercato.

La doglianza va condivisa.

Al riguardo va rilevato che in materia di lei l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Pertanto deve escludersi che l’Aslia della Basilicata possa fruire dell’esenzione in relazione all’immobile in questione, anche perchè si tratta di bene non nella disponibilità di quell’ente pubblico territoriale; nè è adibito ad uso specifico attinente ai compiti istituzionali di questo (V. pure Cass. Sentenze n. 18838 del 30/08/2006, n. 20577 del 2005). Peraltro, come è noto, le norme relative ad agevolazioni od esenzioni non possono avere interpretazione in via di analogia o estensione in materia fiscale, trattandosi di regole invece di stretta applicazione ex art. 14 preleggi.

Inoltre, come è dato rilevare – “ad abundantiam” – dall’esame della legge istitutiva dell’ente Aslia, e cioè quella della regione Basilicata, avente il n. 38/96, fra i vari fini istituzionali di tale azienda sono previsti il “riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario” (art. 3, lett. 1), e la “…formazione di aziende con adeguata base terriera” (art. 4, lett. 1), e non invece il possesso o la proprietà di aree inserite nei piani di fabbricazione, come nella specie.

Ne discende che il primo e il secondo motivo di ricorso vanno rigettati, ed il terzo accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, sicchè va disposto il rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di accertamento.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti.

PQM

LA CORTE Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione a questo e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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