Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9485 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23702-2019 proposto da:

I.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MINUZIANO 23, presso lo studio dell’avvocato FRABONI VALERIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato da sè stesso ai sensi

dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

D.M.G., rappresentato e difeso dall’avv. COCI ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza di D.M.G., condomino del Condominio (OMISSIS), Acireale, che aveva chiesto la revoca di I.G.C. dalla carica di amministratore del condominio, con condanna della parte istante al pagamento delle spese. La Corte d’appello di Catania ha accolto il reclamo proposto dal D.M. e ha revocato l’amministratore dalla carica, condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Per la cassazione del decreto I.G.C. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione agli artt. 1131 e 1129 c.c.. Il provvedimento è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha posto le spese di lite a carico dell’amministratore revocato. Si sostiene che il procedimento di revoca dell’amministratore non ha natura contenziosa, non essendo perciò applicabili gli artt. 91 c.p.c. e ss. in materia di spese del giudizio. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.

Il ricorso è infondato.

In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell’amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi in indicando o in procedendo, censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell’assemblea), perchè tale statuizione, adottata all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o status, potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio (Cass. n. 15995/2020; n. 9348/2017).

Consegue da quanto sopra che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la natura del procedimento non determina l’inapplicabilità del principio di soccombenza ai fini della condanna alle spese (Cass., S.U., n. 20957/2004).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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