Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9484 del 21/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q.
VISCONTI 85, presso lo studio dell’avvocato TODISCO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NOCERA INFERIORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 54/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 09/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMARDA MARCO per delega Avv.
TODISCO GIUSEPPE, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.G. proponeva ricorsi avverso n. 5 avvisi di accertamento, notificatigli dal Comune di Nocera Inferiore, relativi all’imposta ICI per gli anni dal 1996 al 2000; chiedeva la dichiarazione di nullità dell’accertamento per erronea individuazione delle rendite, per mancata allegazione dei titoli e documenti posti a base della pretesa, per la non proprietà di alcuni immobili, per la (contestata) base imponibile in particolare con riferimento all’immobile di cat D/8.
La adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuti interessi e sanzioni richiesti per gli immobili di cat. D/1 e D/8 mandando all’Ente per la rideterminazione del quantum dovuto . La relativa sentenza veniva impugnata dal contribuente; anche il Comune proponeva appello principale ed incidentale.
La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 54/4/04 di cui in epigrafe rigettava l’appello facendo riferimento, quanto alla base imponibile, alla revisione degli estimi catastali per i fabbricati iscritti in catasto nella cat. D, efficace dal 1991 ed annualmente disposta con D.M. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; in accoglimento poi dell’appello incidentale del Comune, confermava l’atto impositivo notificato.
Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il contribuente che deposita altresì memoria; l’intimato non controdeduce.
Diritto
MOTIVAZIONE
Il contribuente ha dedotto con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1) per erronea individuazione della base imponibile, avendo il Comune erroneamente applicato il criterio del valore contabile di cui al comma 3 del medesimo articolo, con l’applicare la revisione annuale degli estimi catastali, pur essendo gli immobili pacificamente dotati di rendita catastale.
Tale censura è fondata in applicazione del principio già affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio, (Sentenza n. 11162 del 26/05/2005, Rv. 581546) secondo il quale “In tema di imposta comunale sugli immobili (101), la tassazione di un fabbricato classificabile in gruppo catastale D, già censito in catasto con attribuzione di rendita, ancorchè in diverso gruppo catastale, può avvenire solo in base al criterio di calcolo fondato sulla specifica rendita catastale e non con l’applicazione del criterio, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, del cosiddetto “valore di libre”, che concerne gli immobili non iscritti in catasto”.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che gli immobili ai quali si riferiscono gli avvisi di accertamento impugnati erano iscritti in catasto ed erano dotati di rendita propria; deve pertanto trovare applicazione il D.Lgs. citato, art. 5, comma 2 e non il comma 3, che detta disposizioni per gli immobili sforniti di rendita catastale. E’ altresì pacifico, non avendo mai nessuno affermato il contrario, che le rendite applicate non sono mai state modificati dall’UTE e che quelle prese in considerazione dal Comune quale base imponibile per il calcolo dell’ICI siano state da quest’ultimo ricalcolate attraverso l’applicazione di variazioni delle quali non è stato fornita alcuna indicazione nè con riferimento allo specifico dato normativo nè a quello fattuale (modalità del calcolo). Tanto rende fondata la censura mossa dal contribuente e necessario un nuovo esame nel merito che, tenuto conto del principio di diritto sopra enunciato, verifichi in concreto l’entità della base imponibile e pertanto la fondatezza o meno del ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile d’ufficio (ari. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, art. 5 c.p.c.).
Tale censura, a prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità per la violazione del principio di autosufficienza, appare logicamente assorbito dall’esame del primo motivo.
Le spese verranno decise dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010