Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9484 del 11/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9484 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 13488-2009 proposto da:
MICHELI MARIA PIA C.F.MCHMRP34P64G273W, IN PROPRIO E
IN QUALITA’ DI EREDE DI GIUSEPPE MATASSA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

2015
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contro

SANTA CROCE SRL 01877831006, IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPP.TE AMMINISTRATORE UNICO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso
3

Data pubblicazione: 11/05/2015

lo studio dell’avvocato LUCA RUBOLINO, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIANCARLO PIZZOLI;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 1907/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2008;

udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Cipollaro Fabrizio con delega
depositata in udienza dell’Avv. Rapazzo Antonio
difensore della ricorrente che ha chiesto
raccoglimento del ricorso;
udito l’Avv.

Pizzoli Giancarlo difensore della

controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

/
,

Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.3.1992 Matassa Giuseppe e
Micheli Maria Pi4onvenivano in giudizio, innanzi al

dannare al risarcimento dei danni per vizi dell’immobile
alienato dalla convenuta stessa ad essi attori, vizi consistenti in macchie di umidità su alcune pareti e solai, persistenti nonostante alcuni interventi riparatori eseguiti
dalla società venditrice.
Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 4.9.2002, espletata C.T.U.,
condannava la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.212,22, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda, con detrazione dell’acconto già versato d’alla s.r.l. Santa Croce,
pari a £ 3.156.000 e condanna alla refusione delle spese
di lite. Avverso tale decisione la società Santa Croce
proponeva appello cui resistevano Matassa Giuseppe e
Maria Pia Micheli, avanzando appello incidentale per il
mancato riconoscimento del danno derivante dal diminuito godimento dell’immobile.
Con sentenza depositata in data 8.5.2008 la Corte di Appello di Roma rigettava il motivo di appello inerente al

mancato riconoscimento

del concorso

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del danneggiato

Tribunale di Roma, la s.r.l. Santa Croce per sentirla con-

nella causazione del danno lamentato; accoglieva il motivo di gravame relativo al riconoscimento del lucro cessante, per difetto di prova su tale voce di danno; escludeva la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, ri-

tenuto che doveva riconoscersi solo il danno per il ritardo, da quantificarsi in £ 300,00, oltre interessi legali dal
deposito della sentenza di primo grado fino al soddisfo,
avvenuto il 9.5.2003; respingeva l’appello incidentale in
quanto attinente a domanda nuova e condannava la società Santa Croce al pagamento di £ 300,00; condannava gli
attori appellanti alla restituzione della maggior somma
versata in esecuzione della sentenza di primo grado; poneva le spese processuali di primo grado a carico della
convenuta soccombente e dichiarava compensate fra le
parti le spese del grado.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Maria Pia Micheli, in proprio e nella qualità di erede di
Giuseppe Matassa, formulando due motivi illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso la s.r.l. Santa Croce.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce due motivi, corredati da quesiti di
diritto/ ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 1223

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c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato il danno da lucro cessante, non considerando che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., tale danno si
concretava nel mancato godimento dell’immobile nella

misura in cui gli acquirenti avrebbero potuto usufruirne
ove il bene fosse stato immune da vizi, anche sotto il
profilo del difetto di salubrità degli ambienti, danneggiati da infiltrazioni meteoriche;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 1218-12241316-1317 c.c. in relazione al mancato riconoscimento
della,rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pur trattandosi di debito
di valore, tenuto conto, peraltro, che il pagamento parA

ziale( acconto versato in corso di causa ) non valeva ad
estinguere la correlata obbligazione,insuscettibile di adempimento parziale.
Il ricorso è infondato.
Il quesito di diritto relativo al primo motivo non è correlato alle ragioni della decisione, avendo il giudice di
appello escluso il danno da lucro cessante ir -~, sulla base di una valutazione di merito sorretta da adeguata
motivazione, laddove ha affermato che, sulla somma determinata dal C.T.U. (rivalutata alla data del 19.6.1998),
per eseguire le riparazioni necessarie delle infiltrazioni
di umidità lamentate, spettava solo il danno per il ri-

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:

tardo, tenuto conto che tale somma era stata corrisposta il 6.7.98 e che la domanda risaliva al 1992. Sulla
base di tali circostanze

il danno per il ritardo è stato

teressi legali dal deposito della sentenza di primo grado
fino al soddisfo. Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, in materia di risarcimento danni, ha affermato il principio secondo cui è dovuto,oltre alla svalutazione sulla somma liquidata per ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito (c.d. danno emergente), anche il danno da lucro cessante, in relazione
al nocumento finanziario subito dal danneggiato per la
mancata tempestiva disponibilità della somma stessa
(Cass. n. 5054/2009).
La Corte di merito ha, peraltro, escluso il danno da lucro cessante per il diminuito godimento dell’immobile in
quanto, evidenziando, con apprezzamento in fatto, che
una volta effettuata la riparazione del danno, di natura
modesta e “non invasiva”, non era ravvisabile, sulla base di quanto accertato dal C.T.U., un decremento patrimoniale dell’immobile/ aggiungendo che, in primo grado,
parte attrice aveva chiesto solo i danni per la presenza
di umidità nell’immobile e non per il diminuito godimento di esso, danno che, comunque, non era stato prova-

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determinato equitativamente in E 300,00, oltre agli in-

t

to da parte attrice. Orbene, la censura non investe tutte le ragioni di tale valutazione di merito e, va di conseguenza rigettata, dovendosi ribadire, peraltro, che il ri-

riconosciuto automaticamente, ma esige la prova
dell’esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile( Cass. n. 11353/2010).
Quanto osservato comporta la infondatezza anche della
seconda censura, avendo la sentenza impugnata dato atto
della rivalutazione, fino al 19.6.1998, della somma riconosciuta per eliminare i vizi dedotti, sicché correttamente il giudice di appello ha riformato la sentenza di
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primo grado nella parte in cui aveva attribuito alla parte attrice una rivalutazione monetaria sulla somma già
rivalutata oltre agli interessi legali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 5.3.2015

sarcimento del danno da lucro cessante non può essere

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