Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9483 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22532/2010 R.G. proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra

Flauti con domicilio elettivo in Roma, via di San Giacomo, 22,

presso lo studio dell’Avv. Alessandra Flauti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 110/28/2009, depositata il 29/06/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Iannello Emilio;

udito l’Avv. Alessandra Flavi;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.F., avvocato, impugnava il silenzio – rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal 2001 al 2004.

La C.T.P. di Pavia respingeva il ricorso.

La C.T.R. della Lombardia, con sentenza depositata il 29/6/2009, ritenuta la sussistenza del presupposto impositivo, confermava la reiezione della domanda di rimborso del contribuente.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il contribuente con due motivi.

L’Agenzia ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che contraddittoriamente la C.T.R. ha, da un lato, riconosciuto la prova dell’assenza di autonoma organizzazione, considerando che “dagli elementi prodotti emerge un’attività caratterizzata sostanzialmente dal proprio lavoro professionale, seppur supportata da una piccola dotazione di attrezzature” (come d’altro canto accertato in separato giudizio definito con sentenza della Suprema Corte n. 8307 del 7/4/2010, con forza di giudicato per quanto riguarda l’Irap versata nell’anno 2001), dall’altro tuttavia rigettato l’appello sulla base del duplice rilievo per cui “l’attività espletata dall’avvocato è di fatto esercitata presso un’autonoma organizzazione esterna di cui non ha fornito la prova di non aver condiviso spese e strumenti con altri professionisti” e che “negli anni 2003/2004 si è avvalso, come si evince dal modello 770, di due collaboratori…”.

Formula il seguente quesito di diritto: “il contribuente che esercita, come nella fattispecie, l’attività di lavoro autonomo senza una propria organizzazione, in quanto inserito in una struttura organizzativa facente capo ad altri, con beni strumentali costituenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e senza avvalersi di lavoro continuativo o comunque non occasionale altrui, è soggetto o meno a tassazione Irap”.

2. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali, per avere la C.T.R. pronunciato ultrapetita liquidando in favore dell’appellata le spese di secondo grado nella misura di Euro 1.000,00 a fronte di una nota spese della stessa parte che tale spese indicava in Euro 781,00.

Formula il seguente quesito di diritto: “quando la parte presenta, come nel caso concreto, la nota delle spese specificando la somma domandata, il giudice può o meno attribuire alla parte stessa, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore a quella richiesta, come avvenuto nella fattispecie, senza violare l’art. 112 c.p.c.”.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 – bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 29/6/2009 e, quindi, prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma indicata, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), (v. Cass. Sez. U. 28/09/2007, n. 20360; v. anche ex multis Cass. 19/11/2014, n. 24597).

Ciò sia nella parte in cui denuncia violazione di legge, sia a maggior ragione nella parte in cui denuncia vizio di motivazione.

3.1. Sotto il primo profilo il ricorrente ha infatti omesso la formulazione di idoneo quesito di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4.

Quello redatto, infatti, per la sua genericità, non rispetta il disposto dell’art. 366 – bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, per i vizi di violazione di legge, il quesito di diritto deve costituire una sintesi logico-giuridica della questione ed assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, tale da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris che, oltre a presentare specifici elementi che la aggancino alla fattispecie concreta e valgano a darle concreta disciplina, sia suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. ex plurimis Cass. Sez. U. 30/10/2008, n. 26020; Cass. 13/02/2008, n. 3509).

Inoltre il quesito postula un accertamento parzialmente ma in modo rilevante diverso da quello contenuto nella sentenza, escludendo l’avvalimento di lavoro continuativo o comunque non occasionale: esclusione che in realtà non figura nei passaggi argomentativi della sentenza, risultando anzi attribuito rilievo all’emergenza, dalle dichiarazioni fiscali, di due collaboratori negli anni 2003 e 2004 (non importa ai fini in esame se correttamente o meno, afferendo una siffatta questione alla ricognizione della fattispecie concreta e potendo pertanto porsi solo in termini di vizio motivazionale).

3.2. Manca poi del tutto il momento di sintesi richiesto per i motivi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i quali è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

4. Non incorre nel medesimo vizio il secondo motivo di ricorso, il quale deve pertanto considerarsi ammissibile.

Ciò, precludendo una definizione meramente in rito del ricorso, consente – e impone – di rilevare, d’ufficio (v. Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916) l’esistenza del giudicato formatosi (circa l’insussistenza dei presupposti d’imposta) all’esito di separato giudizio definito con sentenza della Suprema Corte n. 8307 del 7/4/2010, con riferimento all’Irap versata nell’anno 2001 (siccome specificamente evidenziato in ricorso).

Non può invero negarsi alla sopra richiamata sentenza forza di giudicato nella presente controversia in quanto riferita all’imposta dovuta per l’anno 2001, dal momento che essa si riferiva espressamente anche a detta annualità d’imposta, restando irrilevante che in quella sede fosse richiesta solo la restituzione del primo e del secondo acconto, non essendo allora ancora stata versata la terza rata, data l’evidente comunanza tra i tre ratei del medesimo fondamento e rapporto d’imposta (cfr. Cass. 23/06/2003, n. 9930).

5. In ragione – e nei limiti – di tale rilievo deve pertanto pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente alla parte in cui con esso si impugna il diniego di rimborso dell’Irap versata a saldo per l’anno 2001.

6. Tale esito, segnando la solo parziale soccombenza dell’amministrazione, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, restando conseguentemente assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di impugnazione; pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie in parte il ricorso introduttivo dichiarando illegittimo il diniego di rimborso limitatamente all’Irap versata a saldo per l’anno 2001; compensa le spese dell’intero giudizio, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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