Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9483 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28488 – 2019 R.G. proposto da:

MADA s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, DAMA COSTRUZIONI s.r.l. – p.i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

IMMOBILIARE MADA s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, T.M. – c.f. (OMISSIS) –

A.D.E. – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Cristiano Bettinelli ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via

di Villa Emiliani, n. 48, presso lo studio dell’avvocato Francesco

Romano.

– ricorrenti –

contro

UBI – UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. – c.f. (OMISSIS) – in persona

del procuratore speciale C.M., giusta atto a rogito notar

B. del (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Veneto, n. 108, presso lo studio dell’avvocato Santo Emanuele

Mungari che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor

Andrea Astolfi ed all’avvocato Patrizio Melpignano la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

“avverso l’Ordinanza emessa da Corte d’Appello di Milano n. 2937/2019

resa il 24/7 e notificata il 25/07/2019, (…)” (così ricorso, pag.

1);

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 novembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 10.5.2016 la “Mada” s.r.l., la “Dama Costruzioni” s.r.l., la “Immobiliare Mada” s.r.l., T.M. e A.D.E. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio la “Banca Popolare Commercio & Industria” s.p.a. (ora “UBI – Unione di Banche Italiane” s.p.a.).

Esponevano che la “Mada” s.r.l. aveva stipulato con l’istituto di credito convenuto in data 3.4.2006 un contratto di mutuo assistito da garanzia reale a tasso variabile dell’importo di Euro 2.300.000,00, poi ridotto ad Euro 2.225.000,00, e frazionato con accollo da parte di “Immobiliare Mada” s.r.l. per Euro 500.000,00 e da parte di “Dama Costruzioni” s.r.l. per il residuo.

Esponevano che la “Immobiliare Mada” s.r.l. nel settembre del 2014 aveva sospeso il pagamento delle rate pattuite in considerazione dell’esorbitanza delle somme richieste a titolo di interessi dall’istituto bancario convenuto.

Esponevano in particolare che il quantum del residuo credito, da conteggio dell’istituto convenuto, ammontava ad Euro 344.854,00; che viceversa erano stati corrisposti interessi ben superiori a quanto ex adverso preteso.

Chiedevano dichiararsi la nullità del contratto di mutuo in data 3.4.2006 per indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi ovvero, in subordine, per il carattere usurario degli interessi.

2. Resisteva la “Banca Popolare Commercio & Industria” s.p.a. Instava per il rigetto delle avverse domande.

3. Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 229/2019 l’adito tribunale, alla stregua dei condivisi, siccome congrui ed ineccepibili, esiti della consulenza tecnica, rigettava le domande tutte di parte attrice e condannava in solido gli attori alle spese di lite.

4. Proponevano appello la “Mada” s.r.l., la “Dama Costruzioni” s.r.l., la “Immobiliare Mada” s.r.l., T.M. e A.D.E..

Resisteva la “UBI – Unione di Banche Italiane” s.p.a.

5. Con ordinanza n. 2937 dei 3/24.7.2019 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

6. Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la “Mada” s.r.l., la “Dama Costruzioni” s.r.l., la “Immobiliare Mada” s.r.l., T.M. e A.D.E..

La “UBI – Unione di Banche Italiane” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di inammissibilità del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

9. Con il primo motivo e con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Deducono che sono state recepite le incompiute, immotivate e contraddittorie conclusioni del c.t.u.

10. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo.

Deducono che le osservazioni del loro consulente tecnico sono rimaste senza alcun riscontro.

11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Si è anticipato che i ricorrenti – segnatamente – a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta hanno provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria dei ricorrenti – ancorate essenzialmente al rilievo per cui l’ordinanza della Corte di Milano “mascheri in realtà una sentenza” (così memoria dei ricorrenti, pag. 14), le cui motivazioni, giacchè “sostitutive di quanto si trova nella sentenza di primo grado” (così memoria dei ricorrenti, pag. 17), rendono inapplicabile il disposto dell’art. 348 ter c.p.c. (così memoria dei ricorrenti, pag. 16) – non esplicano, si dirà, peculiare valenza.

12. I motivi di ricorso – da disaminare contestualmente siccome significativamente connessi – sono dunque inammissibili.

13. Si osserva innanzitutto che innegabilmente la Corte d’Appello di Milano con l’ordinanza in data 3/24.7.2019 ha espressamente dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1 e dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, atteso che “l’impugnazione non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento” (cfr. ordinanza, pag. 9).

14. Si osserva inoltre che innegabilmente la “Mada” s.r.l., la “Dama Costruzioni” s.r.l., la “Immobiliare Mada” s.r.l., T.M. e A.D.E. hanno esperito ricorso per cassazione non già avverso la statuizione di prime cure, id est avverso la sentenza n. 229/2019 del Tribunale di Busto Arsizio, così come avrebbero dovuto ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, bensì avverso l’ordinanza della Corte di Milano.

Depongono univocamente in tal senso l’incipit del ricorso (“avverso l’Ordinanza emessa da Corte d’Appello di Milano n. 2937/2019 resa il 24/7 e notificata il 25/07/2019, (…)”: così ricorso, pag. 1) ed i reiterati riferimenti alla motivazione dell’ordinanza della corte milanese rinvenibili nel corpo del ricorso (“la Corte scrive: (…)” così ricorso, pag. 10; “questa difesa non condivide le osservazioni espresse dai Giudici dell’Appello”: così ricorso, pag. 10; “ossia la Corte ha valutato (…)”: così ricorso, pag. 11; “la Corte (…) non ha colto la portata dell’obbiezione”: così ricorso, pag. 12).

15. Vero è, certo, che non è esclusa a priori la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1 e dell’art. 348 c.p.c., comma 1 ter.

E tuttavia non solo si è chiarito che l’ordinanza anzidetta è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 ed all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2016, n. 1914).

Ma si è specificato ulteriormente che non costituisce vizio proprio dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell’ordinanza ex 348 bis c.p.c., sia perchè non nuoce al soccombente, sia perchè non impedisce il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. (ord.) 19.2.2019, n. 4870; cfr. altresì Cass. 19.9.2019, n. 23334, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa nè sostanziale nè processuale).

Su tale scorta quindi sia i rilievi già riferiti di cui alla memoria dei ricorrenti sia gli ulteriori rilievi di cui alla medesima memoria (“anche questa motivazione non si trova nè nella sentenza di Busto Arsizio neppure nella c.t.u.”: così memoria dei ricorrenti, pag. 15; “troviamo delle (nuove) motivazioni solo nell’ordinanza filtro”: così memoria dei ricorrenti, pag. 16; “le nuove motivazioni offerte nell’ordinanza filtro (…)”: così memoria dei ricorrenti, pag. 17) non meritano alcun seguito.

16. In ogni caso non può non darsi atto che i ricorrenti contestano la valenza concludente degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio in rapporto alla reale effettiva portata della clausola contrattuale in tema di interessi ed alla luce delle osservazioni – rimaste, assumono, prive di riscontro – del consulente di parte. E da siffatte premesse desumono la contraddittorietà dell’ordinanza della corte lombarda (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11).

E tuttavia, in questi termini, non può che osservasi quanto segue.

17. In primo luogo il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

18. In secondo luogo la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità; Cass. 18.4.2001, n. 5687).

Ben vero la corte di merito ha – tra l’altro – debitamente puntualizzato che “la difficoltà incontrata dal c.t.u. deriva, per sua espressa indicazione, dall’insufficienza della documentazione prodotta in causa (…) documentazione che senz’altro era onere dell’appellante produrre a sostegno delle proprie doglianze” (così ordinanza della corte d’appello, pag. 6).

19. Infine, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass., (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

20. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, “Mada” s.r.l., “Dama Costruzioni” s.r.l., “Immobiliare Mada” s.r.l., T.M. e A.D.E., a rimborsare alla controricorrente, “UBI – Unione di Banche Italiane” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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