Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9482 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E.F. (C.F.: (OMISSIS)) e B.

A.M., ved. M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati

e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Cinquetti Diego ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Giorgio Gelera, in Roma, via Germanico, n. 107;

– ricorrenti –

contro

S.A. (C.F.: (OMISSIS)) e P.A.

S. in S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e

difesi dagli Avv.ti Cavaliere Alberto e Attilio Guarneri, in virtu’

di procura speciale a margine del controricorso, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla v. Guido

D’Arezzo, n. 32;

– controricorrenti-

Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 916/2005,

depositata il 20 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Diego Cinquetti per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Apice Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 luglio 2002 il Tribunale di Cremona rigettava la domanda di riscatto agrario proposta, ai sensi della L. n. 590, art. 8 del 1965, da M.G. nei confronti di S.A. e P.A., condannandolo al pagamento delle spese processuali. Contro detta sentenza, notificata il 7 ottobre 2002, proponevano appello gli eredi di M.G., deceduto in corso di causa, ovvero il figlio E.F. e la vedova B. A.M.. Nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 916 del 2005, dichiarava l’improcedibilita’ del gravame, sulla base del rilievo (compiuto d’ufficio) che, avendo gli appellanti notificato la citazione in appello il 23 ottobre 2002, si erano costituiti solo il 4 novembre successivo, ossia oltre i dieci giorni previsti dal combinato disposto degli arti 347 e 165 c.p.c. (che erano scaduti sabato 2 novembre 2002, giorno da considerarsi non festivo).

Avverso la suddetta sentenza (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 21 settembre 2006 e depositato il 5 ottobre 2006) M.E.F. e B.A.M., articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricorso gli intimati S.A. e P.A.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 137, 165 e 347 c.p.c. oltre che all’art. 123 disp. att. c.p.c. in ordine alla decorrenza del termine per l’iscrizione della causa a ruolo, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo (formulato in via subordinata) i ricorrenti hanno eccepito l’illegittimita’ costituzionale – con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – degli artt. 165 e 347 c.p.c. laddove prevedono l’onere dell’iscrizione a ruolo nei dieci giorni dalla notifica intesa come consegna dell’atto al destinatario e non dall’adempimento di tutte le formalita’ che gravano sull’ufficiale giudiziario notificante.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in virtu’ della loro evidente connessione.

I ricorrenti, in sostanza, hanno censurato la sentenza impugnata con la quale e’ stata dichiarata l’improcedibilita’ dell’atto di appello sul presupposto che al momento dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della loro costituzione in giudizio quali appellanti, era decorso il termine di dieci giorni previsto dall’art. 347 c.p.c., comma 1, che rinvia, “per relationem”, alle stesse modalita’ e agli stessi termini di costituzione contemplati per il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, e, percio’, alla disciplina stabilita dall’art. 165 c.p.c., la quale, ai fini del computo della decorrenza del suddetto termine, pone riferimento al momento dell’avvenuta notificazione della citazione al convenuto. Secondo la tesi prospettata dai ricorrenti, l’obbligo dell’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto di citazione in appello, di darne immediato avviso al cancelliere del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata (come indicato nell’art. 123 disp. att. c.p.c.), dovrebbe comportare la conseguenza, in caso di mancata contemporaneita’ tra i due adempimenti, del differimento della decorrenza del suddetto termine dal momento dell’avvenuta notifica a quello della disponibilita’ effettiva dell’atto notificato da parte dell’impugnante conseguita dopo l’intervento del menzionato avviso, in modo tale da consentire all’impugnante stesso di fruire, effettivamente e per intero, del termine di dieci giorni in questione. La doglianza principale cosi’ prospettata dai ricorrenti e’ priva di fondamento giuridico sul piano sistematico.

Secondo l’art. 347 c.p.c., comma 1, l’appellante deve costituirsi – in relazione al disposto dell’art. 165 c.p.c. – nel termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione e tale disposizione va interpretata – per costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783, e Cass. 20 aprile 2010, n. 9329) – nel senso che, ai fini della decorrenza del termine in discorso, occorre porre riferimento al momento del perfezionamento del relativo procedimento notificatorio, come previsto dalla legge (a seconda delle modalita’ attuate) riguardo al destinatario (e, quindi, all’appellato), non avendo, in proposito, alcuna incidenza il momento della consegna dell’atto di citazione in appello all’ufficiale giudiziario, il quale rileva solo ai fini della tempestivita’ dell’impugnazione, ovvero in funzione del riscontro dell’osservanza del termine per la proposizione dell’appello. In altri termini, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificata rio conseguente alla giurisprudenza costituzionale evolutasi in materia (inaugurato da Corte cost. n. 477 del 2002 e riaffermato da Corte cost. n. 28 del 2004, Corte cost. n. 97 del 2004 e Corte cost. n. 132 del 2004), ora espressamente sancito, per le notificazioni a mezzo del servizio postale, dal novellato art. 149 c.p.c., non e’ destinato ad operare con riguardo a tutti gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla notificazione ma solo al fine di sancire, a vantaggio del notificante, l’osservanza di un termine pendente. Diversamente, ove il compimento della notificazione rilevi ai fini del rispetto di un termine (come, appunto, in funzione della fissazione di un “dies a quo” di un termine assegnato al notificante per il compimento di un atto successivo della serie procedimentale) deve continuarsi a porre riguardo al momento in cui l’atto giunge a conoscenza del destinatario. Pertanto, ai fini dell’osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell’appellante, per “giorno della notificazione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., si’ intende quello in cui si realizza non l’effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l’atto e’ ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilita’ in modo tale da ritenersi validamente notificato.

Cosi’ ricostruito il sistema normativo attinente alla costituzione in giudizio dell’appellante, la giurisprudenza di questa Corte e’, quindi, pervenuta – nell’ottica di preservare l’ordinamento processuale dall’incidenza di fattori soggettivi tali da sconvolgere t’assetto relativo al rispetto dei termini perentori – al risultato di ancorare all’avvenuta notificazione a favore del destinatario il momento dell’effettiva decorrenza del termine di dieci giorni per formalizzare la costituzione in questione, senza che possa avere alcuna rilevanza, in proposito, l’obbligo previsto dall’art. 123 disp. att. c.p.c. a carico dell’ufficiale giudiziario notificante relativo alla comunicazione dell’intervenuta impugnazione da inoltrare al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, la quale ha una diversa finalita’ e che, come tale, non e’ idonea a provocare un differimento della decorrenza del suddetto termine, incombendo – in difetto di un’espressa previsione – all’appellante di attivarsi e di informarsi prontamente sul momento dell’intervento dell’effettiva notificazione dell’atto di impugnazione all’appellato per provvedere alla sua costituzione in modo tempestivo.

Cio’ posto, il collegio ritiene, altresi’, che appare irrilevante la questione incidentale di costituzionalita’ sollevata dai ricorrenti non avendo i medesimi, con riferimento al caso specifico, dimostrato di aver subito in concreto una lesione del proprio diritto di azione e di difesa in relazione alla concreta possibilita’ di osservare il termine di dieci giorni dall’avvenuta notifica della citazione in appello, realizzatasi, effettivamente, il 23 ottobre 2002 (con immediato invio dell’avviso, da parte dell’ufficiale giudiziario procedente, ex art. 123 disp. att. c.p.c., per quanto emergente direttamente dagli atti, ove in calce e subito di seguito alla relata nella indicata data, e’ annotata l’attestazione relativa all’effettuato avviso), a fronte della quale essi hanno provveduto ad iscrivere a ruolo la causa in appello il 4 novembre successivo, ovvero solo due giorni dopo la scadenza del suddetto termine, dovendosi, percio’, presumere – in difetto della sussistenza di ragioni obiettive ostative e a loro non imputabili, che avrebbero dovuto comprovare i medesimi ricorrenti – che questi ultimi si erano venuti a trovare comunque nelle condizioni di rispettare il termine perentorio prescritto dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c.. Del resto, si osserva che la formulata prospettazione ermeneutica degli stessi ricorrenti tesa a manipolare il dato normativo nel senso di voler ancorare il decorso del termine di costituzione ad un momento successivo a quello della notificazione dell’atto di citazione in appello da rapportare all’adempimento di tutte le formalita’ gravanti sull’ufficiale giudiziario notificante (ivi compresa quella di cui al citato art. 123 disp. att. c.p.c.), al quale dovrebbe ricondursi una presunzione di effettiva conoscibilita’ dell’evento dell’avvenuta notificazione dell’atto di appello, introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l’impossibilita’ di controllo da parte del giudice, non essendo accertabile, in mancanza di una specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita’ reale dell’avvenuta notifica (cfr, per riferimenti, Corte cost. ord. n. 239 del 2000).

Peraltro, la stessa Corte costituzionale (ancorche’ occupandosi di una questione, solo in senso ampio collegata a quella che riguarda la presente controversia, relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla possibile violazione degli artt. 3 e 24 Cost. delle disposizioni di cui all’art. 645 c.p.c., comma 2, e all’art. 647 c.p.c. in relazione all’art. 165 c.p.c, che impongono la decorrenza del termine di costituzione dell’opponente dalla notificazione dell’opposizione, anziche’ dalla restituzione dell’originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell’inizio del termine) ha ritenuto ammissibile (su tale aspetto v., anche, Cass. 29 novembre 1999, n. 13315, e Cass. 21 dicembre 2005, n. 28315) la possibilita’ di iscrizione a ruolo della causa (con il deposito della c.d. “velina”) fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (oltretutto espressamente prevista, nell’ipotesi di notificazione a mezzo posta, dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3), riconfermando, pero’, che resta ferma, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna dell’atto al destinatario (cfr. Corte cost. ord. n. 107 del 2004 e Corte cost. n. 154 del 2005, richiamate, recentemente, anche dalla citata Cass. 20 aprile 2010, n. 9329).

4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A Sezione civile, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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