Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9482 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17861-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9,

presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrente principale –

contro

N.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA

20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS) S.R.L.,

– ricorrente principale controricorrente incidentale –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 803/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/01/2016 R.G.N. 359/2015;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Torino, con sentenza dell’undici gennaio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS) Srl avverso la pronuncia di primo grado che, con sentenza pubblicata in data 1 dicembre 2014, l’aveva condannata a pagare in favore di N.I. somme a titolo di differenze retributive e risarcimento danni;

2. in sintesi la Corte, rilevato che la società era stata dichiarata fallita “con sentenza del Tribunale di Alessandria 19 febbraio 2009” (recte: 2015), ha ritenuto di non “ravvisare alcuna legittimazione suppletiva del fallito non essendo provati quella inerzia e quel disinteresse cui l’appellante fa mero riferimento”, atteso che “nel caso di specie il fallimento non è stato parte del processo nè risulta che sia stato posto a conoscenza del medesimo e dell’esito sfavorevole del primo grado di giudizio con termini per l’impugnazione”;

la Corte territoriale ha poi compensato le spese del grado;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in data 11 luglio 2016 la società, per il tramite dei difensori avvocati Porrati e Luponio, con unico articolato motivo, cui ha resistito la N. con controricorso, contenente ricorso incidentale pure affidato ad un motivo; al ricorso incidentale ha resistito la (OMISSIS) Srl con controricorso;

4. il P.G. ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso principale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso principale viene denunciata “violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 (L. Fall.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per motivazione omessa e comunque illogica e contraddittoria in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”;

in sintesi la ricorrente società lamenta l’omesso esame di taluni fatti decisivi relativi “all’avvenuta messa a conoscenza del Curatore fallimentare, che non era stato parte, della presente vertenza, della sentenza del Tribunale di Alessandria, sezione lavoro n. 303/2014, con termini per l’impugnazione e dei motivi per impugnarla e che ciò nonostante gli organi fallimentari se ne sono disinteressati e sono rimasti inerti”; eccepisce essere fonte di nullità della sentenza “l’asserzione secondo cui il Curatore fallimentare non sarebbe stato messo a conoscenza della presente vertenza e dell’esito sfavorevole del primo grado del giudizio”; deduce la violazione della L. Fall., art. 43 perchè nella specie vi sarebbe stata “situazione di disinteresse ed inerzia degli organi fallimentari”;

2. il motivo non merita accoglimento;

esso presenta pregiudiziali profili di inammissibilità nella formulazione: il motivo infatti contiene promiscuamente la contemporanea prospettazione di errores in iudicando, errores in procedendo e vizi di motivazione “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); in secondo luogo si lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ con una censura che, oltre a non rispettare adeguatamente gli enunciati posti da Cass. SSUU. n. 8053 e 8054 del 2014, individua come fatto posto a suo fondamento l'”avvenuta messa a conoscenza del Curatore fallimentare” della vertenza con la N., fatto la cui valutazione non è stata affatto omessa dalla Corte territoriale che ne ha solo offerto un diverso apprezzamento;

inoltre la Corte territoriale ha mostrato consapevolezza dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di legittimazione eccezionale del fallito in costanza di fallimento, in base ai quali:

la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando un totale disinteresse o indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca, ad esempio, il risultato di una ponderata valutazione negativa (tra le altre: Cass. n. 24159 del 2013; Cass. n. 13814 del 2016; Cass. n. 31313 del 2018) in particolare è stato chiarito che l’assoluto disinteresse della Curatela, come condizione negativa perchè possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l’uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela (Cass. n. 2626 del 2018; Cass. n. 11727 del 1990);

orbene tale accertamento di fatto in ordine al disinteresse della curatela e la valutazione rigorosa del materiale probatorio acquisito compete al giudice del merito ed una volta compiuto, come nella specie, non può essere rivalutato in questa sede di legittimità solo perchè non conforme alle aspettative della parte soccombente;

3. con il motivo di ricorso incidentale la N. lamenta la “nullità della sentenza”, deducendo che nel costituirsi in appello aveva chiesto “la condanna al pagamento delle spese di lite dell’Avv. Carlo Porrati che aveva agito in giudizio per una società inesistente”, mentre la Corte adita non avrebbe “assolutamente preso posizione sulla domanda proposta non entrando affatto in argomento”; insta poi per la condanna dell’avv. Porrati anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

4. il motivo, in disparte ogni ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dalla controricorrente, non può trovare accoglimento in quanto la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha espressamente disposto “di compensare le spese del grado” e tale pronuncia, evidentemente assorbente rispetto alla questione di chi avrebbe dovuto assumersi l’onere del pagamento, non risulta in alcun modo censurata;

inoltre il motivo si fonda sul presupposto errato della inesistenza della procura conferita da società fallita, che attiene invece alla perdita della capacità processuale del soggetto comunque rappresentato, ipotesi non certo assimilabile a quella del difensore senza procura, perchè inesistente, falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi diverse da quelle in cui l’atto è speso, che solo in tali casi non riverbera effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio (da ultimo cfr. Cass. n. 15305 del 2018).

5. conclusivamente entrambi i ricorsi vanno respinti, con compensazione delle spese stante la reciproca soccombenza;

occorre dare atto della sussistenza per entrambi i ricorrenti dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle, ricorrente principale e di quellot,incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA