Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9482 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q.

VISCONTI 85, presso lo studio dell’avvocato TODISCO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA INFERIORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 09/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMARDA MARCO per delega Avv.

TODISCO GIUSEPPE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. proponeva ricorsi avverso n. 6 avvisi di accertamento notificabile dal Comune di Nocera Inferiore relativi all’imposta ICI per gli anni dal 1995 al 2000; eccepiva l’intervenuta prescrizione, la nullità dell’atto per difetto di motivazione, per mancata allegazione degli elementi in possesso dell’Ente; nel merito contestava la quantificazione degli immobili categ. D/1 e D/8, regolarmente censiti in catasto.

La adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti dichiarando non dovuti interessi e sanzioni richiesti per gli immobili di cat. D/1 e D/8 mandando all’Ente per la rideterminazione del quantum dovuto. La relativa sentenza veniva impugnata da P.G., quale erede di M.A.; lo stesso chiedeva la dichiarazione di nullità dell’accertamento per erronea individuazione della base imponibile. Si costituiva il comune e, con riferimento alla contestata rendita posta a base della tassazione, evidenziava che non trattatasi di una determinazione ex novo ma soltanto dell’applicazione di moltiplicatori per il calcolo del valore del fabbricato; proponeva inoltre ricorso incidentale.

La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 50/4/04 di cui in epigrafe, premesso di essere stata chiamata a valutare gli accertamenti emessi dal Comune solo nella parte di individuazione della base imponibile, rigettava l’appello facendo riferimento alle precise deduzioni del Comune – non contestate dal contribuente – sulla determinazione del valore per i fabbricati iscritti in catasto e forniti di rendita; in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, confermava l’atto impositivo notificato.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il contribuente;

l’intimato non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il contribuente ha dedotto con il primo dei due motivi la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1) per erronea individuazione della base imponibile avendo il Comune erroneamente applicato il criterio del valore contabile di cui al comma 3 del citato articolo, con l’applicare la revisione annuale degli estimi catastali.

Tale censura è fondata in applicazione del principio già affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio,, (Sentenza n. 11162 del 26/05/2005, Rv. 581546) secondo il quale “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la tassazione di un fabbricato classificabile in gruppo catastale D, già censito in catasto con attribuzione di rendita, ancorchè in diverso gruppo catastale, può avvenire solo in base al criterio di calcolo fondato sulla specifica rendita catastale e non con l’applicazione del criterio, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, del cosiddetto “valore di libro”, che concerne gli immobili non iscritti in catasto”.

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che gli immobili ai quali si riferiscono gli avvisi di accertamento impugnati erano iscritti in catasto ed erano dotati di rendita propria; deve pertanto trovare applicazione il D.Lgs. citato, art. 5, comma 2 e non il comma 3, che detta disposizioni per gli immobili sforniti di rendita catastale. E’ altresì pacifico, non avendo mai nessuno affermato il contrario, che le rendite applicate non sono mai state modificate dall’UTE e che quelle prese in considerazione dal Comune quale base imponibile per il calcolo dell’ICI siano state da quest’ultimo ricalcolate attraverso l’applicazione di variazioni delle quali non è stato fornita alcuna indicazione nè con riferimento allo specifico dato normativo nè a quello fattuale (modalità del calcolo). Tanto rende fondata la censura mossa dal contribuente e necessario un nuovo esame nel merito che, tenuto conto del principio di diritto sopra enunciato, verifichi in concreto l’entità della base imponibile e pertanto la fondatezza o meno del ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, art. 5 c.p.c.).

Tale censura, a prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità per la violazione del principio di autosufficienza, appare logicamente assorbito dall’esame del primo motivo.

Le spese verranno decise dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per le spese, Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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