Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9482 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28871/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA PRECISA TRASLOCHI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 267/2011 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Precisa Traslochi s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli avverso le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale delle dichiarazioni annuali presentate per i periodi di imposta 1996, 1998, 1999 e 2000, deducendo – tra l’altro – che le cartelle impugnate non erano state mai notificate alla contribuente, di modo che l’ente impositore ed il concessionario della riscossione erano decaduti dal potere di riscuotere coattivamente le imposte.

La commissione tributaria adita accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Campania, con sentenza del 28 ottobre 2011, respingeva il gravame, ritenendo inammissibile la produzione delle copie delle relate di notifica delle cartelle impugnate, effettuata dall’Ufficio con l’atto di appello.

Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile per tardività la produzione con l’atto di appello della documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

3. Il ricorso è fondato.

Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., purchè tale attività processuale sia esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza (Cass. civ. 15-01-2014, n. 655; nello stesso senso, Cass. civ. 16-11-2012, n. 20109).

Nel caso di specie, l’Ufficio con l’atto di appello ha ritualmente prodotto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, sicchè si palesa errata la decisione della C.T.R. che ha ritenuto tardiva la produzione di tale documentazione.

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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