Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9482 del 11/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9482 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SINIGAGLIA Paolo, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale notarile, dall’Avv. Roberto Montemurro, con domicilio
eletto nello studio dell’Avv. Fabio Santini in Roma, via Mercadante, n. 9;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 11/05/2015

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona
del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresen-

tata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Fabio Biagianti, Maria Letizia Ermetes,
Paolo Palmisano e Emanuela Garzia, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini, n. 3;

gA,
i3o

controrícorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data
20 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

Giusti;
udito l’Avv. Paolo Palmisano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonietta Carestia, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. – Con delibera n. 16.618 del 9 settembre 2008, notificata il 25 settembre 2008, la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, a definizione del procedimento sanzionatorio avviato per la violazione dell’art.

187-bis,

comma

4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, introdotto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, applicava a Paolo Sinigaglia la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.446.000, oltre alla sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 187-quater dello stesso testo unico
per un periodo di quattro mesi, nonché la confisca dei titoli
e dei beni già oggetto di provvedimento di sequestro.

– 2 –

za del 4 febbraio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

Avverso detto provvedimento sanzionatorio Paolo Sinigaglia
proponeva opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte d’appello di Venezia il 20 novembre 2008.
Resisteva la CONSOB, eccependo in via pregiudiziale

termine il 3 dicembre 2008.
2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 maggio 2009, ha
dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione.
2.1. – La Corte territoriale premette: (a) che, a fronte
di provvedimento sanzionatorio notificato al Sinigaglia in data 25 sette-Apre 2008, questi presentava opposizione con ricorso depositato il 20 novembre 2008; (b) che con decreto 21-24
novembre 2008 veniva fissata l’udienza per la trattazione della causa, disponendosi che, a cura della cancelleria, copia
del ricorso e del decreto fosse notificato alle parti interessate, nel rispetto del termine di legge (notifica poi eseguita
nei confronti della CONSOB – su iniziativa dell’Ufficio – in
data 3 dicembre 2008); (c) che Paolo Sinigaglia provvedeva a
sua volta a notificare alla CONSOB il ricorso, assieme al pedissequo decreto, in data 27 dicembre 2008, successivamente
depositando l’atto notificato il 14 gennaio 2009.
Tanto premesso, il giudice a °pio osserva che l’art. 187septies del testo unico contiene, al comma 4, in tema di pro-

cedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative relative

3

l’inammissibilità dell’opposizione perché notificata fuori

ad abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, una specifica disciplina per

il ricorso in opposizione

avanti alla corte d’appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, stabilendo

to presso la cancelleria della corte d’appello nel termine di
trenta giorni dalla notificazione».
Secondo la Corte d’appello, la previsione del successivo
comma 6, ai sensi del quale «il giudizio di opposizione si
svolge nelle forme previste dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

in quanto compatibili», si riferisce al ri-

to, ossia alle modalità in cui deve svolgersi il giudizio, non
invece alle formalità con le quali va proposta la stessa opposizione. Quindi – prosegue la Corte di Venezia – il ricorso
deve essere dapprima notificato alla CONSOB (evidentemente a
cura ed onere della parte opponente), avendo il legislatore
optato per un modello impugnatorio idoneo a rendere la CONSOB
subito edotta della proposta opposizione, e quindi depositato
a cura della stessa parte opponente nei trenta giorni successivi alla notifica, laddove, a mente dell’art. 23 della legge
n. 689 del 1981, la notifica avviene a cura della cancelleria.
Di qui appunto l’inammissibilità del ricorso, per effetto

della decadenza dalla facoltà di opposizione, dovuta
all’inosservanza del termine perentorio, avendo il Sinigaglia

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che «il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e deposita-

provveduto alla notificazione soltanto in data 27 dicembre
2008, né essendo ipotizzabile alcuna sanatoria.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello, notificata il 27 maggio 2009, il Sinigaglia ha pro-

base di due motivi.
La CONSOB ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 187-septies del d.lgs. n. 58 del 1998 e 23 della
legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla qualificazione della proposta opposizione come “tardiva”) il ricorrente sostiene che il rinvio
operato dal comma 4 dell’art. 187-septies del testo unico
all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 si riferisce non solo
al rito, ossia alle modalità in cui deve svolgersi il giudizio, ma anche alle modalità con le quali va proposta
l’opposizione, giacché il modello previsto dalla legge n. 689
del 1981 rappresenterebbe uno schema generale da osservare
sempre in tema di sanzioni amministrative in difetto di specifiche contrarie disposizioni. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice

posto ricorso, con atto notificato il 23 luglio 2009, sulla

sarebbe sufficiente per ritenere rispettato il termine di legge, essendo il contraddittorio, al pari del diritto di difesa
della controparte, comunque garantito dalla successiva notificazione del ricorso, in una con il decreto emesso dal giudice

1.1. – Il motivo – scrutinabile nel merito perché corredato di idoneo quesito di diritto, formulato nel rispetto della
prescrizione dettata dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (essendo quindi da respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente) – è infondato.
L’art. 187-septies del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, inserito dalla legge
n. 62 del 2005, detta – con una previsione dal tenore letterale chiaro ed inequivoco – uno specifico regime di instaurazione del giudizio di opposizione avverso il provvedimento della
CONSOB di applicazione delle sanzioni amministrative per abusi
di mercato.
Ai sensi del comma

4,

l’opposizione va proposta («alla

corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la
residenza dell’opponente») con «ricorso» «nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione» del provvedimento di applicazione delle sanzioni; «[i]l ricorso deve

essere

notificato

alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d’appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione».

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di fissazione dell’udienza.

La norma, quindi, indica non solo la forma dell’atto di
opposizione (appunto, il ricorso), ma anche la sequenza ed il
termine degli adempimenti: il ricorso va dapprima notificato
alla CONSOB nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione

in cancelleria, evidentemente a cura della parte ricorrente,
nel termine di trenta giorni successivi alla notifica.
La regola processuale della preventiva ed immediata conoscenza dell’opposizione, prima ancora che del ricorso sia investito il giudice, da parte dell’Autorità che ha irrogato la
sanzione e del deposito in via successiva del ricorso già notificato risponde, del resto, ad un modello comune alla materia sanzionatoria amministrativa nel settore finanziario:
l’art. 195 dello stesso testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con riguardo alle sanzioni amministrative contemplate nel titolo II, prevede che
«[Wopposizione deve essere notificata all’Autorità che ha
adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica»; analogamente dispone l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il d.lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, con riguardo alle sanzioni amministrative
applicate dalla Banca d’Italia.

-7.-.

del provvedimento applicativo delle sanzioni e poi depositato

Questa conclusione – secondo cui nel termine (evidentemente perentorio, essendo l’effetto decadenziale conseguente
all’inosservanza del termine di instaurazione caratteristica
comune dei giudizi impugnatori) di sessanta giorni dalla comu-

ricorso in opposizione deve essere notificato alla CONSOB non è inficiata dall’espresso rinvio che il successivo comma 6
del citato art.

187-septies compie all’art. 23 della legge n.

689 del 1981, norma, quest’ultima, incentrata sul meccanismo
di introduzione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non
mediante notifica, bensì attraverso il preventivo deposito
dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice competente.
Infatti, il richiamo del coma 6, «in quanto compatibili»,
alle «forme previste dall’art. 23» della legge n. 689 del 1981
riguarda esclusivamente lo svolgimento del giudizio di opposizione («Il giudizio di opposizione si svolge […]»), e quindi
il rito, laddove le modalità di instaurazione del giudizio di
opposizione sono disciplinate, compiutamente, dal comma 4.
L’impugnata statuizione di inammissibilità
dell’opposizione per tardività si appalesa, pertanto, corretta
ed esente da censure, e ciò anche nella parte in cui è stata
esclusa qualsiasi sanatoria per effetto della successiva notifica alla CONSOB del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione delle parti.

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nicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni il

Invero, di equipollenza nelle modalità di instaurazione
del giudizio potrebbe parlarsi solo se, al di là della inversione nella sequenza degli atti (prima il deposito in cancelleria e successivamente la notifica alla parte), il ricorso in

cancelleria del giudice, fosse stato poi, entro il prescritto
termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni, notificato alla CONSOB.
Ma così non è avvenuto, posto che, a fronte di un provvedimento sanzionatorio notificato al Sinigaglia il 25 settembre
2008, questi ha portato a conoscenza

dell’Autorità

intimante

il proprio ricorso soltanto con la notifica avvenuta il 27 dicembre 2008, una volta ampiamente decorso il termine perentorio di sessanta giorni (ed essendo del pari tardiva la notifica eseguita a cura della cancelleria il 3 dicembre 2008).
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e 23 della legge n. 689 del 1981, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
la “scusabilità” dell’errore in cui sarebbe incorso il ricorrente. Il quesito che accompagna la censura è “se la comunicazione della CONSOB del 25 settembre 2008 di contestazione delle violazioni, irrogazione delle sanzioni e indicazione della
modalità per la proposizione dell’opposizione, quest’ultima
con il mero rinvio a norme, quali l’art. 187-septies del

– 9 –

opposizione, quantunque appunto previamente depositato nella

d.lgs. n. 58 del 1998 e l’art. 23 della legge n. 689 del 1981
obbiettivamente nel loro combinato disposto poco chiare e generanti

incertezza nell’individuazione delle modalità degli

strumenti di tutela utilizzabili, non renda scusabile l’errore

da quella giuridicamente corretta; peraltro, nel caso, nel
• pieno rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto
di difesa”, e “se simile errore è rilevabile d’ufficio dal
giudice, quindi, a prescindere dalla richiesta
dell’interessato”.
2.1. – Il motivo – anch’esso esaminabile nel merito, non
essendo condivisibili i rilievi sulla tecnica redazionale del
quesito formulati nel controricorso – è infondato, non essendo
configurabile nessun errore scusabile derivante da erronea indicazione, nel provvedimento sanzionatorio notificato, del
termine per l’impugnazione e dell’autorità cui era possibile
t
ricorrere. Infatti, la dizione della parte conclusiva della
delibera sanzionatoria oggetto del giudizio (“Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’appello competente per territorio ai sensi dell’art. 187septies, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998”) non poteva inge-

nerare alcun equivoco, contenendo – per il tramite dell’esatto
riferimento alla disposizione (l’art.

187-septies,

comma 4,

del testo unico) che disciplina le modalità di instaurazione

– 10 –

in cui incorre l’opponente che individui una modalità diversa

del giudizio di opposizione – il termine e le modalità di proposizione dell’impugnazione.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da di-

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 12.200, di cui euro
12.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 febbraio

spositivo, seguono la soccombenza.

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