Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9482 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22314-2020 proposto da:
T.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini
previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3263/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata
l’11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da T.A. contro la sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3263/2019 depositata in data 11.9.2019;
che il suddetto ricorso non risulta depositato nella cancelleria della Corte;
che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo;
che, tuttavia, la parte controricorrente non si è costituita al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327) – ma chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato nel merito il ricorso questioni assorbite stante la preliminare questione di improcedibilità;
che il ricorso va dichiarato improcedibile e che, pertanto, va disposta la compensazione delle spese in assenza di difese in punto improcedibilità del ricorso.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dispone compensarsi le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021