Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9481 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26813/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 390/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso la cartella di pagamento per IVA ed imposte dirette relative all’anno 2001 emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione omessi versamenti. Deduceva il contribuente la mancata notifica della comunicazione di irregolarità prescritta dall’art. 6, comma 5, stat. contrib. nonchè il difetto di motivazione della cartella impugnata.

La pronuncia di accoglimento del ricorso veniva confermata dalla C.T.R. del Lazio, con sentenza del 6 ottobre 2011.

Premesso che spettava al giudice il potere-dovere di valutare la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità, riteneva la C.T.R. che, nella specie, tale comunicazione fosse dovuta, in quanto il contribuente avrebbe potuto chiedere chiarimenti e produrre documentazione a supporto della non debenza delle imposte o, per converso, riconoscere il dovuto, evitando così l’insorgere della lite, come pure adempiere all’obbligazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, usufruendo della riduzione del 30% delle sanzioni.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bise art. 6, comma 5, stat. contrib. per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la preventiva comunicazione dell’esito della liquidazione a seguito di controllo automatizzato fosse necessaria anche nel caso di specie, nel quale non era stato rilevato alcun errore del contribuente, vertendosi in ipotesi di mero omesso versamento d’imposta.

3. Il ricorso è fondato.

La decisione impugnata si pone in aperto contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui l’avviso bonario con il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, stat. contrib., prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative (Cass. civ. 06-07-2016, n. 13759). Tale ultima situazione non ricorre nel caso in esame, atteso che l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, si è, nella specie, limitato ad accertare gli omessi versamenti del contribuente, recuperandoli a tassazione.

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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