Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9480 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25755/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO

PAZZAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2012 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento della cartella di pagamento emessa nei confronti di P.G. relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2004.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto ininfluenti ai fini della valutazione del requisito dell’autonoma organizzazione elementi che, per contro, assurgevano ad indici inequivocabili di assoggettabilità ad IRAP del reddito prodotto dal professionista: segnatamente, la presenza in studio di una dipendente con mansioni di segretaria e i compensi corrisposti a terzi.

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente, esercente la professione di avvocato, non fosse soggetto ad IRAP, in quanto svolgeva l’attività professionale con attrezzature minimali e con il supporto di una segretaria, senza avvalersi di altri collaboratori; i compensi corrisposti a terzi riguardavano spese di domiciliazione, ininfluenti ai fini del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Pur non assumendo rilievo ai fini della ricorrenza del requisito della autonoma organizzazione, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 10-05-2016, n. 9451, la circostanza che il professionista si sia avvalso di una segreteria, va tuttavia rilevato come la C.T.R. non abbia adeguatamente valutato il profilo inerente i compensi corrisposti a terzi, avendo dedotto l’Ufficio che dal rigo RE11 della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2004 emergeva che erano state sostenute spese per complessivi Euro 31.997,00 e che era stato corrisposto il significativo importo di Euro 23.412,00 ad avvocato appartenente al medesimo Foro del contribuente.

4. Stante l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA