Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 948 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 20/01/2021), n.948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 661-2019 proposto da:

N.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTO

AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NERI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO

MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO,

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/06/2018 R.G.N. 1025/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 1025 del 2016, la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado di accoglimento delle opposizioni a due intimazioni di pagamento, notificate il 6 novembre 2013, proposte da N.M.L. relative agli omessi versamenti della contribuzione dovuta per i dipendenti nel periodo (OMISSIS);

le opposizioni erano basate sulla avvenuta prescrizione dei crediti e comunque sulla insussistenza dei medesimi;

ad avviso della Corte territoriale, respinta l’eccezione di tardività dell’appello per non essere stata la sentenza impugnata notificata al procuratore costituito, l’Inps aveva provato che il termine prescrizionale era stato interrotto in data 29 agosto 1995, 26 luglio 2005 e 8 giugno 2010, cosicchè doveva trovare applicazione il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, con il mantenimento del termine di prescrizione decennale e ciò in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 5784 e 6173 del 2008;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione N.M.L. sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria: 1) violazione dell’art. 83 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell’appello in ragione del fatto che l’INPS aveva indicato di essere difeso dall’avvocato Emilia Sciarraffa in base a procura generale alle liti a rogito notar P. C. di (OMISSIS), ma tale procura non era mai stata depositata; 2) in via subordinata, si deduce la violazione dell’art. 325 c.p.c. in quanto anche in primo grado l’INPS si era costituito con procura generale alle liti a mezzo rogito notarile non depositata e, quindi, l’Istituto doveva ritenersi contumace per cui la sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, non poteva che essere notificata presso la sede di Roma; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c. in quanto l’atto d’appello risultava privo della indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione in fatto e delle circostanze dalle quali era scaturita la violazione di legge; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. oppure dell’art. 2697 c.c. in ragione del fatto che l’Inps prima dei presunti atti interruttivi non aveva mai contestato l’omesso versamento dei contributi, nè il numero di giornate lavorative cui gli stessi si riferivano e tali carenze erano state evidenziate in sede di opposizione, ma la sentenza impugnata non si era occupata di tale aspetto ritenendo esistente il credito che invece l’Inps avrebbe dovuto provare; 5) violazione dell’art. 2943 c.c. in quanto la mera richiesta di pagamento del 29 agosto 1995 non conteneva le indicazioni sui crediti ed erano, dunque, nulle per indeterminatezza dell’oggetto; 6) violazione e o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, e dell’art. 252 disp. att. c.c. in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che si mantenesse il termine decennale, previsto solo in caso di denuncia dei lavoratori, a fronte del nuovo termine quinquennale introdotto a decorrere dal 1.1.1996;

l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso derivante dal fatto che la procura risulterebbe conferita dalla dirigente della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS, dottoressa P.M.S., nominata con determinazione del legale rappresentante dell’Istituto del 24 gennaio 2017, n. 22,” senza neppure dedurre di aver ricevuto i poteri rappresentativi asseritamente esercitati in base a tale nomina”;

va, infatti, osservato che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, comma 1, lett. f), i dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito delle loro competenze – (come definite dall’art. 4 D.Lgs. cit.) – esercitano, fra gli altri, il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere (fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1). Di conseguenza è loro attribuito il potere di rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso in cassazione;

la Dottoressa P.M.S. nel rilasciare la procura speciale ai difensori dell’INPS ha allegato di essere titolare dell’incarico “di ufficio dirigenziale generale denominato Direzione centrale Entrate e Recupero Crediti”, in forza della Delib. Presidente dell’Istituto n. 22 del 2017;

la fonte diretta del potere rappresentativo della Dottoressa P. non è dunque la Delib. n. 22 del 2017 – di investitura nell’ufficio dirigenziale di livello generale- ma la legge ed, in particolare, il D.Lgs. n. 165 del 2001 cit., art. 16, comma 1, lett. f) per cui non può ritenersi sussistente alcuna necessità di dedurre ulteriori specifici poteri rappresentativi;

quanto, poi, alla suddetta delibera, si rileva che ai sensi del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14, comma 1 bis, (come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97) le pubbliche amministrazioni pubblicano per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, i medesimi dati indicati nel precedente comma 1, per i titolari di incarichi politici. Tra i dati pubblicati figura, per quanto rileva in causa, l’atto di nomina del dirigente, con l’indicazione della durata dell’incarico (art. 14 cit., comma 1, lett. a);

la nomina del dirigente pubblico è dunque un fatto soggetto a pubblicità legale; la controparte avrebbe dovuto, pertanto, contestare specificamente la esistenza del potere rappresentativo allegando che la medesima non era titolare, alla data di rilascio della procura, dell’ufficio dirigenziale generale avente competenza sulle entrate e sul recupero crediti;

i primi due motivi di ricorso attengono a presunti vizi della sentenza impugnata derivanti dalla circostanza che, nè in primo nè in secondo grado, l’Inps avrebbe depositato le procure generale alle liti, rese con atto pubblico e specificate nei motivi, con le quali era stato conferito all’avvocata Sciarraffa il potere di rappresentare in giudizio l’Ente, tale omissione avrebbe determinato l’inammissibilità dell’appello o, comunque, la sua tardività dovendosi applicare il termine breve per l’impugnazione della sentenza del Tribunale, atteso che la sentenza sarebbe stata correttamente notificata presso la sede dell’INPS in Roma;

i primi due motivi sono infondati;

la sentenza reca l’indicazione che l’INPS era rappresentato in grado d’appello dall’avvocata Emilia Sciarraffa in virtù di procura generale alle liti che, secondo quanto riferisce la medesima ricorrente, era a rogito notar P. C. di (OMISSIS); nel corso del giudizio di primo grado, come afferma anche la stessa ricorrente, l’Istituto risultava rappresentato sempre dall’avvocato Emilia Sciarraffa in base a procura generale alle liti a rogito notar P. C. di (OMISSIS);

sostiene la ricorrente che entrambe tali procure generali non risultano esibite nei giudizi di merito e ciò determinerebbe l’inammissibilità dell’appello in mancanza di prova dell’effettivo potere di rappresentanza processuale dell’avvocata Emilia Sciarraffa o, in subordine, la tardività della sua proposizione, dovendosi considerare contumace l’INPS in primo grado ed efficace la notifica della sentenza effettuata presso la sede dell’Istituto stessi ai fini del decorso del termine breve;

la tesi è infondata in ragione del consolidato orientamento espresso da questa Corte di cassazione (Cass. 29 luglio 1999 n. 8254; Cass. n. 5252 del 2001; Cass. n. 20518 del 2008) secondo il quale il mancato deposito della procura generale alle liti per atto notarile, richiamata nei suoi estremi essenziali in atti difensivi della parte, determina la invalidità della costituzione in giudizio della stessa soltanto nel caso in cui la parte non abbia ottemperato all’invito che il giudice le abbia rivolto per regolarizzare la costituzione mediante il deposito della procura (Cass. 6 febbraio 1990 n. 8099);

laddove però non ricorra, come nel caso di specie, l’ipotesi di richiesta non soddisfatta e considerato che la procura generale alle liti è stata sempre richiamata dall’INPS nei suoi atti difensivi, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, e la difesa di questa parte nulla abbia mai eccepito o contestato in proposito nel corso dei giudizi di merito, accettando senza alcuna riserva l’attività difensiva dell’Istituto svolta in quei giudizi, deve in base a tanto ritenersi sussistente – appunto perchè mai contestato – lo “jus postulandi” del difensore dell’INPS (in termini Cass. 20518 del 2008; Cass. 9 aprile 2001 n. 5252); si è, in tali occasioni, affermato il principio secondo il quale nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l’avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riserve l’attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore;

è, dunque, evidente che le osservazioni contenute nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., riferite alla non esperibilità dell’eventuale procedimento di sanatoria delle procure generali notarili di cui al punto precedente, non incrinano le superiori conclusioni;

il terzo motivo è inammissibile dal momento che il nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., (disposizione applicabile al rito del lavoro) prevede che l’appellante individui, senza l’adozione di formule particolari, in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 5.2.2015 n. 2143);

deve ritenersi, valutato il tenore della novella e l’espressa riconducibilità alla categoria dell’inammissibilità dell’atto difforme al modello legale prescritto dal legislatore, che questa Corte possa valutare, quale giudice del fatto processuale (Cass. sez. un. 8077/12, Cass. n. 24481/14), la conformità del ricorso in appello alla luce dei nuovi requisiti;

come evidenziato dalla richiamata pronuncia n. 8077/12, è tuttavia necessario che sia verificata la condizione che la censura sia stata proposta in conformità alle regole fissate dall’art. 366 c.p.c. ed in particolare non basta che il ricorrente, come accade nel caso di specie, riproduca in sintesi l’atto di gravame (senza neppure riportare, peraltro, il contenuto della sentenza di primo grado), evidenziando, in sostanza, che esso non era conforme al modello legale;

il quarto motivo è infondato; ad onta della formale e cumulativa denuncia di violazione del principio della domanda e della regola di riparto dell’onere probatorio, nella sostanza, si duole del fatto che il credito portato dall’avviso di addebito opposto sarebbe stato ritenuto sussistente nonostante la mancata indicazione del numero delle giornate lavorative, nè della retribuzione media o effettiva sulle quali venne calcolata la contribuzione pretesa, in modo difforme dai modelli a suo tempo inviati dalla datrice di lavoro;

il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che ha individuato il tema devoluto al grado d’appello nelle questioni della tardività dell’impugnazione e della effettiva prescrizione della contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti negli anni (OMISSIS), senza in alcun modo fare accenno a questioni relative alla determinazione della base contributiva imponibile legate alla effettiva consistenza della forza lavoro impiegata dall’azienda; si tratta, dunque, di questioni nuove incentrate anche su questioni di fatto che non possono trovare ingresso, quand’anche non fossero come sono genericamente indicate, nel giudizio di cassazione;

i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (cfr. Cass. 5 aprile 2003 n. 5375; Cass. n. 15180 del 2003);

il quinto motivo di ricorso tende ad inficiare la motivazione della sentenza laddove la stessa ha esaminato gli avvisi di addebito e gli atti interruttivi della prescrizione, prodotti dall’INPS in giudizio, ed indicati specificamente in una lettera notificata il 29 agosto 1995, in altra lettera notificata il 26 luglio 2005, in ulteriore lettera notificata l’8 giugno 2010 e nell’avviso di addebito notificato il 6 novembre 2013 e li ha ritenuti idonei ad interrompere la prescrizione;

la ricorrente contrasta tale punto della sentenza limitandosi a riferire che prima del 29 agosto 1995 non era stato notificato alcun atto interruttivo e che alla lettera del 29 agosto 1995 era allegata solo una situazione contabile che renderebbero nulla la lettera per indeterminatezza dell’oggetto; per quanto si dirà al punto seguente in ordine al mantenimento della prescrizione decennale ai sensi dell’art. 3 cit., comma 10 essendo il credito più vecchio risalente all’anno 1986, non era necessaria la notifica di alcun atto interruttivo prima del 29 agosto 1995 per interrompere la prescrizione, mentre tale atto di costituzione in mora per realizzare i propri effetti non richiede altro che la intimazione di pagare la somma pretesa, senza alcuna necessità di allegare ulteriori specificazioni;

l’ultimo motivo è pure infondato;

la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con le sentenze n. 6173 e n. 5784 del 2008 dalle quali, contrariamente all’assunto della ricorrente, non si evince che il mantenimento del termine decennale di prescrizione sia previsto dal comma 9 solo in caso di denuncia dal lavoratore, ma anche laddove (comma 10), come è avvenuto nel caso di specie, si tratti di contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge, e siano presenti atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente;

in tal caso, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. n. 13831 del 2015);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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