Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9479 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PARAMOUNT ACQUISITIONS LIMITED CON SEDE IN

(OMISSIS), PER MEZZO DEI SUOI

AMMINISTRATORI SIC D.D., P.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO 764 QUIRINO VISCONTI 20, presso lo

studio dell’avvocato FAVA PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PONTALTI LUCA;

– ricorrente –

contro

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato

BATTAGLIA MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DE ABBONDI GIULIO;

– controricorrente –

e contro

C.G., C.M., SERI ASSIC SPA , C.

T., C.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 26866 del 2005 proposto da:

C.A. E C.G. C.F. (OMISSIS),

NONCHE’ PER R.A., R.R., R.P. EREDI DI

C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICCOLINI ROMANO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA SANTIAGO

DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ABBONDI GIULIO;

– controricorrente –

e contro

PARAMOUNT ACQUISITIONS LIMITED, SERI ASSIC SPA, C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 392/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Clemente Alessandro con delega depositata in udienza

dell’Avv. Battaglia Marco, e l’Avv. Benito Panariti difensori dei

resistenti che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, CHE HA CONCLUSO PER L’INAMMISSIBILITA’, IN SUBORDINE

IL RIGETTO DEL RICORSO PRINCIPALE, L’ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO,

ASSORBITO IL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO INCIDENTALE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Paramount Acquisitions Limited, con sede in (OMISSIS), conveniva in giudizio il notaio M.P. chiedendone la condanna al pagamento di L. 510.000.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal ritardo con il quale aveva provveduto agli adempimenti per l’intavolazione del diritto di proprieta’ di immobili acquistati da essa societa’, con contratto di compravendita 20/4/1996, da C.C. le cui eredi, divenute proprietarie dei detti beni, avevano provveduto alla loro intavolazione.

M.P., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e la chiamata in causa di C.G., A. e T., nella qualita’ di eredi di C.C., per essere dalle stesse manlevato.

Le C. si costituivano e chiedevano sia dichiararsi l’invalidita’ del contratto di compravendita in questione, per incapacita’ naturale della venditrice, sia la chiamata in causa di C.M. il quale, costituitosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

Con sentenza 23/7/2003 l’adito tribunale di Trento dichiarava l’annullamento del contratto di compravendita 20/4/1996 per incapacita’ naturale di C.C. e condannava la Paramount ed il M. in solido a rifondere a G., A. e C.T. le spese del giudizio.

Avverso la detta sentenza la Paramount proponeva appello al quale resistevano con separati atti:

a) le C.;

b) il M. che spiegava appello incidentale sul punto relativo al governo delle spese del giudizio di primo grado;

c) C.M. che proponeva appello incidentale condizionato.

Con sentenza 2/12/2004 la corte di appello di Trento dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Paramount e, in accoglimento del gravame del M., in parziale riforma della decisione impugnata compensava tra le C. ed il M. le spese del giudizio di primo grado con conseguente condanna delle C. alla restituzione al M. della somma di L. 19.000.000 dallo stesso versata in esecuzione della riformata sentenza di primo grado in punto governo delle spese. La corte di appello osservava: che l’appello principale proposto dalla Paramount era inammissibile per difetto di “legittimatio ad processum” non risultando la societa’ irlandese appellante iscritta nel registro italiano delle societa’ e non essendovi prova del potere rappresentativo dei soggetti che avevano firmato la procura in calce all’atto di appello; che l’appello incidentale del M. non era legato alle sorti dell’appello principale del quale non costituiva il necessario contrapposto ed avendo invece una propria autonomia tale da renderlo indipendente; che il detto appello incidentale era fondato dovendosi compensare le spese del giudizio di primo grado tra il M. e le C. per cui queste ultime dovevano restituire al primo le somma dallo stesso versate per il titolo in questione.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento e’ stata chiesta dalla Paramount Acquisitions Limited con ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito M.P. e, con separato controricorso, C.G., C.A., R., P. e R.A. – gli ultimi tre nella qualita’ di eredi di C.T. – i quali hanno proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi. M.P. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. L’intimato C. M. non ha svolto attivita’ difensiva in sede di legittimita’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c. In accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalle C. e dai R. il ricorso principale va dichiarato inammissibile per la mancata corrispondenza tra i soggetti ( D.D. e P.E.) che hanno proposto il ricorso nella qualita’ di amministratori della Paramount Acquisitions Limited ed soggetti ( C.D. e M.F.E.) che hanno rilasciato la procura speciale quali rappresentanti della Paramount Acquisitions Limited nella dichiarata veste di “unici amministratori e direttori della societa’”.

E’ pertanto evidente il vizio del ricorso per l’obiettiva incertezza in ordine all’individuazione degli effettivi organi rappresentativi della Paramount legittimati, in quanto tali, a proporre il ricorso ed a rilasciare a tal fine la procura speciale ad un avvocato iscritto nell’apposito albo.

La ricorrente principale va condannata al pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione liquidate per ciascun resistente nella misura indicata in dispositivo.

Con i due motivi del ricorso incidentale – tempestivamente proposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. e che va quindi esaminato indipendentemente dalla rilevata inammissibilita’ del ricorso principale – le C. ed i R. denunciano:

a) violazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2, e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello, nell’affermare la tempestivita’ dell’appello incidentale spiegato dal notaio M., ha errato non avendo considerato che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 4/12/2003 al M. il quale solo in data 30/3/2004 aveva proposto appello incidentale tardivo che, quindi, andava dichiarato privo di efficacia a seguito della dichiarata inammissibilita’ del ricorso principale;

b) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. deducendo che correttamente il tribunale aveva condannato in via solidale la Paramount ed il M. al ristoro delle spese del giudizio di primo grado sostenute dalle convenute sorelle C..

Innanzitutto va rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal M. circa l’asserita inammissibilita’ del ricorso incidentale per “difetto di interesse ad agire” in quanto, secondo il M., in ogni caso le C. conservano il diritto al rimborso delle spese del giudizio da parte della Paramount. Al riguardo e’ appena il caso di osservare che le C. avevano espressamente chiesto la condanna sia della Paramount che del M. al rimborso delle spese del giudizio di primo grado per cui e’ palese l’interesse delle stesse ad ottenere una condanna in via solidale dei detti soggetti al rimborso di tali spese.

Il primo motivo del ricorso incidentale e’ manifestamente fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo di detto ricorso proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo.

Occorre premettere che, come piu’ volte affermato da questa Corte, alla declaratoria di inammissibilita’, per qualsiasi motivo, dell’impugnazione principale, segue di diritto, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2 l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, proposta, cioe’, allorche’ erano gia’ scaduti, rispetto alla data della sentenza impugnata o alla data della notificazione di detta sentenza, i termini previsti dall’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1 (tra le tante, sentenze 26/1/2010 n. 1528;

15/2/2006 n. 3278; 26/2/2004 n. 3862).

L’art. 334 c.p.c., comma 1 prevede infatti espressamente che “le parti contro le quali e’ stata proposta impugnazione e quelle chiamate a integrare il contraddittorio…possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e’ decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”. Da cio’ consegue che:

a) le parti contro le quali e’ stata proposta l’impugnazione principale o chiamate a integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e per quali e’ gia’ decorso il termine per impugnare o hanno fatto acquiescenza alla sentenza possono impugnare qualsiasi capo della sentenza oggetto della impugnazione principale (senza che possano distinguersi in questa “capi” gia’ oggetto di impugnazione principale o capi autonomi);

b una “impugnazione incidentale tardiva” perde “ogni efficacia” qualora l’impugnazione principale, per qualsiasi motivo, sia dichiarata inammissibile riguardi la impugnazione incidentale lo stesso capo della sentenza oggetto della impugnazione principale o altro capo e a prescindere, altresi’, dalla circostanza che l’interesse a proporre l’impugnazione sia sorto direttamente dalla sentenza o dalla impugnazione principale.

Cio’ posto va evidenziato che dalla consentita lettura degli atti processuali risultano i seguenti dati:

la sentenza di primo grado e’ stata pubblicata in data 26/7/2003;

avverso la detta sentenza la Paramount ha proposto appello con atto notificato agli appellati in data 16/1/2004; M.P. in data 30/3/2003 ha proposto appello incidentale tardivo in quanto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. atteso che la sentenza appellata gli era stata notificata in data 4/12/2003.

Da quanto precede deriva che la corte di appello – dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dalla Paramount – ha errato nell’esaminare l’appello incidentale spiegato dal M. che, in quanto tardivo, andava dichiarato inefficace.

L’inefficacia dell’appello incidentale proposto da M.P. non rilevata dal giudice di secondo grado va dichiarata in questa sede di legittimita’. La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo all’accoglimento dell’appello incidentale ed alla connessa parziale riforma della decisione del tribunale per le parti concernenti il governo delle spese del giudizio di primo grado tra M.P. e le sorelle G., A. e C.T. e la conseguente condanna di queste ultime alla restituzione al M. della somma di Euro 19.000,00.

Rimane fermo il capo della sentenza impugnata relativo alla pronuncia di inammissibilita’ dell’appello principale proposto dalla Paramount Acquisitions Limited.

Il soccombente M. va condannato al pagamento:

a) in favore di G., A. e C.T. delle spese del giudizio di appello nella misura indicata in dispositivo;

b) in favore di G. ed C.A. e di R., P. ed R.A. delle spese del giudizio di cassazione con riferimento al rapporto tra queste ultime ed il M..

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi;

dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la Paramount Acquisitions Limited al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate:

a) in favore di G. ed C.A. e di R., P. ed R.A. in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge;

b) in favore di M.P. in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 1.800,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge;

accoglie il primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitatamente ai capi di tale sentenza relativi all’accoglimento dell’appello incidentale – ed alle pronunce consequenziali concernenti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra M.P. e le sorelle G., A. e C.T. e la connessa condanna di queste ultime alla restituzione al M. della somma di Euro 19.000,00 – e alla compensazione tra le dette parti delle spese del giudizio di appello;

fermi rimanendo gli altri capi della sentenza impugnata dichiara privo di efficacia l’appello incidentale proposto da M. P.;

condanna M.P. al pagamento:

a) in favore di G., A. e C.T. delle spese del giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 350,00 per spese, Euro 1.650,00 a titolo di diritti ed Euro 2.000,00 a titolo di onorari, oltre accessori come per legge;

b) in favore di G. ed C.A. e di R., P. ed R.A. delle spese del giudizio di cassazione, con riferimento al rapporto tra queste ultime ed il M., liquidate in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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