Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9479 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 21/04/2010), n.9479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., in proprio e in qualità di legale rappresentante

della Società MIRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 73, presso lo studio dell’avvocato BATTISTELLI MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONIELLO DOMENICO, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la nullità della sentenza di

primo grado per integrazione del contraddittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dalla società Mira di Paone Michele & C. s.n.c. e dal sig. P.M., quale socio della detta società, nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione proposta dai suindicati contribuenti in relazione ad avviso di accertamento emesso ai fini I.R.P.E.F., S.S.N. e tassa per l’Europa per l’anno d’imposta 1996 nonchè ad avviso di accertamento emesso ai fini ILOR per l’anno d’imposta 1996.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società Mira di Paone Michele & C. s.n.c. ed il P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

L’Agenzia delle entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione.

L’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’invalidità della costituzione dell’intimato nel presente giudizio di cassazione.

Risponde infatti ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, alla parte contro cui è diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso, nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio – anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale – o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 9/8/1962, n. 2486).

Ne consegue che la validità della costituzione dell’intimato come nella specie avvenuta dopo la scadenza del termine suddetto, e prima del giorno fissato per l’udienza di discussione esige, come condizione indefettibile, che l’intimato partecipi concretamente alla discussione orale, sanando cosi, con effetto ex nunc, l’irrituale attività processuale compiuta nelle more ( v. Cass., 27/5/2009, n. 12381; Cass., 21/6/2002, n. 9093; Cass., 28/5/1980, n. 3513;).

Orbene, nel caso il controricorrente, tardivamente costituitosi, non ha partecipato invero alla discussione orale.

Deve quindi pregiudizialmente osservarsi come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in oggetto attiene ad avvisi di accertamento emessi a titolo di I.R.P.E.F., S.S.N., tassa per l’Europa ed ILOR, per l’anno d’imposta 1996, e che il giudizio di merito si è invero svolto senza la partecipazione di tutti i soci.

In particolare, emerge dagli atti, con riferimento agli anni d’imposta 1994 e 1995, il riferimento anche al socio Pa.

M., sicchè, in difetto (quantomeno) della deduzione della successiva verificazione di vicende contingenti e patologiche eventualmente affettanti la società contribuente de qua (es., mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei 6 mesi successivi alla determinatasi unipersonalità), deve inferirsi la relativa presenza in qualità di socio anche negli anni seguenti, e in particolare nell’anno d’imposta in considerazione.

Orbene, risulta a tale stregua invero disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29 ) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

Pronunziando sul ricorso, l’impugnata sentenza va pertanto cassata, con declaratoria di nullità dell’intero giudizio e compensazione tra le parti delle relative spese, nonchè conseguente rimessione delle medesime avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero giudizio, compensando tra le parti le relative spese. Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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